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Ordinanza — n. 5897/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses late appeal by school ministry regarding teacher tenure and salary reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5897/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Ministry of Education inadmissible due to the failure to file within the strict sixty-day deadline. The Ministry argued that the lower court incorrectly applied EU framework agreement principles regarding salary progression, while the teacher contended for career reconstruction and back pay. The court ruled that the appeal was untimely because the judgment had already become final, making the procedural defect incurable and the other claims absorbed.

Regesto Legislator

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Art. 325, comma 2; Art. 326 cod. proc. civ.; The failure to file a cassation appeal within the mandatory sixty-day period following the notification of a final judgment renders the appeal inadmissible as a matter of public order.

Parole chiave

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late cassation appeal school personnel tenure contract termination salary reconstruction procedural deadline judicial finality public order defect anzianità di servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 325, comma 2, cod. proc. civ.
Art. 326 cod. proc. civ.
è fondata l’eccezione formulata dal controricorrente di inammissibil ità del ricorso per tardività; non risulta osservato il termine breve per l’impugnazione della sentenza, stabilito a pena di decadenza dall’art. 326 cod. proc. civ.; come questa Corte ha più volte affermato - cfr.
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c.
art. 326 cod. proc. civ
è fondata l’eccezione formulata dal controricorrente di inammissibil ità del ricorso per tardività; non risulta osservato il termine breve per l’impugnazione della sentenza, stabilito a pena di decadenza dall’art. 326 cod. proc. civ.; come questa Corte ha più volte affermato - cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 6983/2005
Cass., S.U., n. 9938/2014
Cass. n. 1778/2016
9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.
Cass. n. 28250/2017
1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
Sez. Un., n. 6983/2005
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28899/2017 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro TARANTINI GIUSEPPE, domiciliato ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli AVVOCATI ANDREA SAVELLA e SABINO CARPAGNANO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 972/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 31/05/2017 R.G.N. 1959/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA. Oggetto: Personale scuola – anzianità di servizio –ricorso tardivo R.G.N. 28899/2017 Pag.Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 972/2017, pronunciava sull’impugnazione principale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e su quella incidentale di Giuseppe Tarantini, avverso la decisione del Tribunale di Trani che aveva accolto il ricorso del Tarantini, docente (così in sentenza), e dichiarato che il rapporto di lavoro tra il predetto e il Miur doveva essere considerato a tempo indeterminato fino all’intervenuta stabilizzazione, con ogni effetto giuridico ed economico compresa la riammissione in servizio; in accoglimento dell’impugnazione del Miur ed in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trani, confermata la statuizione di illegittimità dei contratti a termine intercorsi inter partes, rigettava la domanda di conversione del rapporto e di riammissione in servizio nonché quella di risarcimento del danno (per essere stato il Tarantini stabilizzato nel 2014); in accoglimento dell’impugnazione incidentale del Tarantini, dichiarava il suo diritto alla ricostruzione della carriera ab origine (pur dopo l ’ intervenuta immissione in ruolo) e condannava il MIUR al pagamento in favore del medesimo delle differenze retributive maturate per effetto di tale ricostruzione dal quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo, oltre accessori di legge;

2. per la cassazione della sentenza hannoproposto ricorso il Miur e l’Ufficio Scolastico Regionale affidato ad un motivo;

3. Giuseppe Tarantini ha resistito con controricorso. Considerato che:

1. con l’unico motivo il Ministero denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione degli artt. 485 e 569 d.lgs. 16/4/1994 n. 297, violazione e/o falsa applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 CE», sostenendo che ha errato il giudice di merito nell’applicare alla fattispecie i medesimi principi affermati da questa Corte in relazione alla differente questione della progressione stipendiale in corso di rapporto a termine; osserva che la clausola europea lascia un cospicuo margine di discrezionalitàin capo agli Stati membri e consente espressamente deroghe per ragioni o motivazioni oggettive, che non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento, poiché tutti i supplenti assunti ottengono la ricostruzione secondo i medesimi coefficienti e che la norma non poteva essere disapplicata dalla Corte d’appello, tanto più che l’Istituto della ricostruzione della carriera costituisce «un privilegio storico del personale scolastico»; rileva che la periodica stabilizzazione del personale già titolare in passato di contratti a termine avviene con l’applicazione di uniformi criteri di riconoscimento dei servizi pre- R.G.N. 28899/2017 Pag.ruolo a fini giuridici ed economici ed assume che ciò determina l’infondatezza della pretesa attorea; deduce che, nell o specifico, in applicazione del d.lgs. n. 297/1994 gran parte dell’anzianità di servizio pregressa della controparte è già stata riconosciuta ai fini del calcolo del nuovo inquadramento in qualità di lavoratore immesso nei ruoli del Ministero; 2.

è fondata l’eccezione formulata dal controricorrente di inammissibil ità del ricorso per tardività; non risulta osservato il termine breve per l’impugnazione della sentenza, stabilito a pena di decadenza dall’art. 326 cod. proc. civ.; come questa Corte ha più volte affermato - cfr. ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 6983/2005 - l ’ inammissibilità dell ’ impugnazione derivante dall ’ inosservanza dei termini all’uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile e rilevabile d’ufficio; nella specie, la notificazione della sentenza, come risulta dalla copia ritualmente prodotta dal controricorrente, è stata eseguita dall’ufficiale giudiziario presso la Corte di appello di Bari, su richiesta degli avv.ti Sabino Carpagnano e Andrea Savella (procuratori di Giuseppe Tarantini) al Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari (via Melo da Bari, n. 97), mediante consegna a mani dell ’ impiegato incaricato di ricevere le notificazioni, in data 11 luglio 2017 (si vedanoi timbri di consegna a ciascuno degli indicati destinatari con appostele firm e dell ’ ufficiale notificante); la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata solo in data 30 novembre 2017 (si veda l’attestazione della richiesta di raccomandata a firma dell’Avvocato dello Stato), e quindi oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 325, comma 2, cod. proc. civ.;

3. il ricorso è, dunque, tardivo perché la sentenza impugnata era ormai passata in giudicato e pertanto ne va dichiarata l’inammissibilità, con logico assorbimento di ogni altra questione;

4. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

5. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., S.U., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna le Amministrazioni ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di R.G.N. 28899/2017 Pag.legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%, con attribuzione agli avvocati Sab