Cassation appeal dismissed for lack of concrete interest and failure to meet procedural completeness requirements under civil code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the applicants failed to demonstrate a concrete interest in overturning the lower court's decision. The judgment emphasized that procedural arguments and substantive claims must yield practical effects rather than merely seeking abstract legal correction, especially given the involvement of multiple workers. Consequently, the appeal was rejected because the requested factual exposition did not enable the court to assess the utility of cassation without causing unnecessary procedural waste.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 cod. proc. civ.; Art. 384 cod. proc. civ.: The interest in appealing to the Court of Cassation must be concrete and practical, not abstract, and the appellant must provide sufficient factual details to allow the court to evaluate the utility of the appeal and avoid unnecessary procedural delays.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
fatto che «è consolidato il principio secondo cui nel giudizio di cassazione l'interesse all'impugnazione, che va valutato in relazione ad ogni singolo motivo, deve essere apprezzato con riferimento all'utilità concreta che la parte può ricavare dall'eventuale accoglimento del gravame, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, sicché va escluso ogniqualvolta la dedotta violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, non abbia spiegato effetti in relazione alla soluzione adottata e sia, quindi, diretta all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr.
Cass. n.20689/2016, Cass. n. 15253/2010, Cass. n. 13373/2008; Cass. n. 11844/2006)», aggiungendosi che «nel rispetto degli oneri di completezza e di specificità imposti dall'art. 366 cod. proc. civ., il ricorrente è tenuto ad indicare nel ricorso gli elementi che consentano alla Corte di apprezzare l'utilità che potrebbe derivare dall'accoglimento del motivo e dalla cassazione della sentenza impugnata» e che «l'esposizione dei fatti di causa richiesta dal n. 3 del richiamato art. 366 cod. proc. civ. è, infatti, finalizzata anche a porre il giudice di legittimità nella condizione di esercitare correttamente i poteri/doveri di cui all'art.384 cod. proc. civ., commi 2 e 4, che, letto alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, impone alla Corte di cassazione di definire dinanzi a sé il giudizio e di astenersi dal rinvio ogniqualvolta la prosecuzione si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuale»; tali valutazioni valgono a fortiori nel caso di specie in cui molteplici sono i lavoratori coinvolti e quindi è impedito anche l’apprezzamento in ordine al ricorrere di eventuali posizioni differenziali tra l’uno e l’altro di essi; lo svilupparsi della linea interpretativa sopra riportata lungo la scia assorbente dell’interesse ad impugnare per cassazione coinvolge nella valutazione di inammissibilità sia il motivo (il primo) di natura processuale, sia il motivo (il secondo) di natura sostanziale; nulla è a disporsi sulle spese, in quanto i lavoratori sono rimasti intimati; non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.
S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
dichiara inammissibile ilricorso