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Ordinanza — n. 5891/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of concrete interest and failure to meet procedural completeness requirements under civil code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5891/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the applicants failed to demonstrate a concrete interest in overturning the lower court's decision. The judgment emphasized that procedural arguments and substantive claims must yield practical effects rather than merely seeking abstract legal correction, especially given the involvement of multiple workers. Consequently, the appeal was rejected because the requested factual exposition did not enable the court to assess the utility of cassation without causing unnecessary procedural waste.

Regesto Legislator

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Art. 366 cod. proc. civ.; Art. 384 cod. proc. civ.: The interest in appealing to the Court of Cassation must be concrete and practical, not abstract, and the appellant must provide sufficient factual details to allow the court to evaluate the utility of the appeal and avoid unnecessary procedural delays.

Parole chiave

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concrete interest requirement procedural completeness cassation inadmissibility procedural waste abstract legal interest multiple workers claim procedural economy motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 cod. proc. civ.
11844/2006)», aggiungendosi che «nel rispetto degli oneri di completezza e di specificità imposti dall'art. 366 cod.
Art. 384 cod. proc. civ.
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
art. 366 cod. proc. civ
11844/2006)», aggiungendosi che «nel rispetto degli oneri di completezza e di specificità imposti dall'art. 366 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20689/2016
Cass. n. 15253/2010
n.20689/2016, Cass. n. 15253/2010, Cass.
Cass. n. 13373/2008
15253/2010, Cass. n. 13373/2008; Cass.
Cass. n. 11844/2006
13373/2008; Cass. n. 11844/2006)», aggiungendosi che «nel rispetto degli oneri di completezza e di specificità imposti dall'art.
Cass. S.U. n. 9938/2014
Cass. n. 1778/2016
9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.
Cass. n. 28250/2017
1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
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Testo completo

fatto che «è consolidato il principio secondo cui nel giudizio di cassazione l'interesse all'impugnazione, che va valutato in relazione ad ogni singolo motivo, deve essere apprezzato con riferimento all'utilità concreta che la parte può ricavare dall'eventuale accoglimento del gravame, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, sicché va escluso ogniqualvolta la dedotta violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, non abbia spiegato effetti in relazione alla soluzione adottata e sia, quindi, diretta all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr.

Cass. n.20689/2016, Cass. n. 15253/2010, Cass. n. 13373/2008; Cass. n. 11844/2006)», aggiungendosi che «nel rispetto degli oneri di completezza e di specificità imposti dall'art. 366 cod. proc. civ., il ricorrente è tenuto ad indicare nel ricorso gli elementi che consentano alla Corte di apprezzare l'utilità che potrebbe derivare dall'accoglimento del motivo e dalla cassazione della sentenza impugnata» e che «l'esposizione dei fatti di causa richiesta dal n. 3 del richiamato art. 366 cod. proc. civ. è, infatti, finalizzata anche a porre il giudice di legittimità nella condizione di esercitare correttamente i poteri/doveri di cui all'art.384 cod. proc. civ., commi 2 e 4, che, letto alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, impone alla Corte di cassazione di definire dinanzi a sé il giudizio e di astenersi dal rinvio ogniqualvolta la prosecuzione si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuale»; tali valutazioni valgono a fortiori nel caso di specie in cui molteplici sono i lavoratori coinvolti e quindi è impedito anche l’apprezzamento in ordine al ricorrere di eventuali posizioni differenziali tra l’uno e l’altro di essi; lo svilupparsi della linea interpretativa sopra riportata lungo la scia assorbente dell’interesse ad impugnare per cassazione coinvolge nella valutazione di inammissibilità sia il motivo (il primo) di natura processuale, sia il motivo (il secondo) di natura sostanziale; nulla è a disporsi sulle spese, in quanto i lavoratori sono rimasti intimati; non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

dichiara inammissibile ilricorso