Cassation court dismisses INPGI appeal, upholding Sky Italia's contribution debt despite journalists' exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal by INPGI and the incidental appeal by INPS against the Rome Court of Appeal's judgment. The appellate court had reduced the debt to €58,429.96 and excluded two journalists from the case, ruling that their work lacked journalistic characteristics and that Sky Italia failed to prove good faith regarding unpaid contributions. The Cassation court affirmed that the employer cannot claim excusable error for not paying specific social security contributions when they are aware of the employees' work nature and obligations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115 cod. proc. civ.; Art. 116 cod. proc. civ.; Art. 1189 cod. civ.; Art. 116, comma 20, I. n. 388/2000: The employer cannot invoke excusable error to avoid paying social security contributions when aware of the employee's work nature, and good faith is never presumed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11357/2018 R.G. proposto da: I.N.P.G.I.- ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato MARCO PETROCELLI che lo rappresenta e difende; -ricorrente principale- contro SKY ITALIA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI e MAURIZIO SANTORI, che la rappresentano e difendono; -controricorrente- ricorrente incidentale- nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, -con troricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6056/2016 depositata il 16/10/2017 R.G.N. 753/2011; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere Dott.
ALFONSINA DE FELICE.R.G.11357/2018 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in favore dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (d'ora in avanti INPGI) a titolo di mancato versamento dei contributi previdenziali, dovuti dalla società SKY Italia s.r.I., a valere sulla posizione di sette giornalisti per il periodo 2002-2007, ha condannato la società a versare all'ente previdenziale la minor somma di Euro 58.429,96 (in luogo degli originari Euro 138.215), rideterminando in tal misura il suo debito residuo; la sentenza d'appello ha stralciato la posizione di due dei sette giornalisti per i quali il primo giudice aveva ritenuto sussistere il vincolo di subordinazione (Barbara Ferrieri e Roberto Timpano), stabilendo, sulla base delle testimonianze acquisite al processo, che l'attività svolta dagli stessi non rivestiva le caratteristiche della prestazione di natura giornalistica; ha quindi condannato la società al pagamento delle sanzioni dovute all'INPGI sui contributi omessi a titolo di evasione contributiva, richiamando la giurisprudenza di legittimità quanto alla non invocabilità dell'errore scusabile (art. 1189 cod. civ.) nonché del regime sanzionatorio di cui al comma 20 dell'art. 116 della I. n. 388 del 2000, sul presupposto che la società, a ciò onerata, non avesse provato la propria buona fede, mentre non poteva ignorare il contenuto del rapporto di lavoro con i dipendenti; la cassazione della sentenza è domandata dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; l'INPS ha depositato tempestivo controricorso; la società SKY Italia s.r.l. ha depositato tempestivo controricorso, nonché ricorso incidentale sulla base di due motivi, illustrato da successiva memoria, cui ha resistito l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" con controricorso incidentale.
CONSIDERATO CHE: Ricorso principale: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.4 cod. proc. civ., il ricorrente principale deduce "Nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. e per l'omesso accertamento della reale natura dell'attività svolta dai giornalisti Ferrieri e Timpano"; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, L.69/1963, e degli artt. 1 e 9 L.150/2000", per avere, la Corte territoriale, ignorato la natura giornalistica dell'attività degli uffici stampa, e, nella memoria difensiva, richiama la decisione delle Sez.
Un. n. 21764 del 2021 che, a proposito degli addetti stampa degli enti pubblici, ha sancito la natura giornalistica della prestazione, per la rilevanza pubblicistica dell'attività in questione; col terzo motivo, formulato ai sensi dell'ad. 360, co.1, n.4 (id est n.3 n.d.r.) cod. proc. civ., lamenta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. per avere ,n4s, • condannato alle spese il vincitore (parziale) della lite"; contesta la statuizione di compensazione al 50% delle spese di lite e la condanna dell'INPGI per il restante 50%, in quanto quest'ultimo sarebbe risultato parzialmente vittorioso.
Ricorso incidentale: col primo motivo, formulato ai sensi dell'ad. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., la ricorrente incidentale denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art.1 della L. 3.2.1963 n. 69 e dell'art. 2697 c.c., con riferimento alla ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico per le posizioni dei sigg.ri Meloccaro, Pasi, Ribichini e Ma rozzi"; sostiene che la natura giornalistica della prestazione resa dai quattro lavoratori indicati in epigrafe sarebbe rimasta indimostrata in giudizio, atteso che per un verso l'ente non ne aveva fornito prova, per altro verso il giudice dell'appello non aveva concluso, come avrebbe dovuto in base all'esito dell'istruttoria, nel senso dell'emersione delle caratteristiche proprie di una mera attività impiegatizia in favore della società, resa sporadicamente e al di fuori di qual si voglia vincolo di dipendenza; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., lamenta "Violazione dell'art. 116, commi 8 e 20 L.388/2000 e dell'art. 1189 c.c.";deduce l'applicabilità dell'art. 116, co.20 L. n. 388, il quale prevede che il pagamento effettuato in buona fede a un ente pubblico diverso dal titolare libera il debitore nei confronti del contribuente e che l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate senza aggravio d'interessi, all'ente titolare della contribuzione; contesta la tesi contraria dell'INPGI il quale ritiene la norma applicabile ai soli enti pubblici e non a quelli privatizzati; valorizza la funzione dell'istituto previdenziale dei giornalisti quale soggetto che, sia pur privatizzato (art.2 co.1 e 2 d.lgs. n. 509 del 1994), concorre a tutti gli effetti a forme di assicurazione obbligatoria esonerative o sostitutive dell'AGO, volte ad attuare i meccanismi di tutela e protezione di cui all'art. 38, co.2, Cost.
Esame del ricorso principale: i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili; ambedue contestano, sostanzialmente, che le conclusioni della Corte d'appello in ordine ai rapporti di lavoro intercorsi tra la società Sky e i due giornalisti, sarebbero frutto di un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie; tuttavia, il ricorrente principale non considera che in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n.83 de 2012, conv. con modif. dalla I. n.134 del 2012» (Cass. n. 23940 del 2017); nel caso in esame, risulta evidente dalla stessa prospettazione delle censure, peraltro formulate genericamente e in violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., che il ricorrente non intende contestare una violazione di norme sostanziali o processuali, ma lamenta il mancato raggiungimento di una conclusione confacente al proprio interesse, attribuendolo inammissibilmente ad un preteso malgoverno dell'apparato probatorio emerso in giudizio;giova al riguardo ricordare, richiamando i precedenti di questa Corte sui poteri istruttori del giudice di merito, la tesi pacifica secondo cui, per poter sostenere il cattivo utilizzo dei poteri istruttori da parte del giudice del merito, occorre denunziare che questi, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta dall'art.115 cod. proc. civ., abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass. n.26769 del 2018); il terzo motivo è infondato; non risulta, infatti, essere stato violato il principio generale di soccombenza, a norma del quale il divieto di condanna al pagamento delle spese di lite vige unicamente nei confronti della parte risultata interamente vittoriosa; nel caso che ci occupa l'INPGI è risultato solo in parte vittorioso, il che giustifica pienamente la sua condanna alla metà delle spese di lite, per l'altra metà compensate fra le parti rientrando, tale potere, nella facoltà discrezionale del giudice del merito;
Esame del ricorso incidentale: il primo motivo è inammissibile; la ricorrente incidentale chiede una rivalutazione dei fatti di causa relativi alle posizioni dei quattro giornalisti, inibita in sede di legittimità; inoltre, vale anche in questo caso il rilievo formulato con riferimento ai primi due motivi del ricorso principale, per cui la denuncia, per superare il vaglio di ammissibilità, avrebbe dovuto appuntarsi sulla circostanza, specificamente dedotta, che il giudice del merito, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta dall'art. 115 cod. proc. civ., ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass. n.26769 del 2018); il secondo motivo è infondato; le doglianze in esso contenute non colgono nel segno, in quanto la ricorrente incidentale non si confronta con il decisum, ove (p. 10 e 11 sent.) si è esclusa la buona fede, così come l'errore scusabile, per omessa prova in giudizio da parte della società, a ciò onerata; la decisione è inequivoca nell'affermare che la società non aveva mai comunicato all'INPGI i rapporti in oggetto né la contribuzione dovuta, ancorché non versata o versata tardivamente e che ciò ha legittimato la condanna a titolo di evasione, così come, rispetto ai giornalisti Pasi e Meloccaro, ha indotto la Corte territoriale a ritenere la natura giornalistica dell'attività, così come attestata dagli stessi direttori delle testate giornalistiche di SKY; la decisione della Corte d'appello si muove, quindi, entro i principi di diritto segnati dalla giurisprudenza di questa Corte con gli arresti Cass. n. 20375 e Cass. n. 28350 del 2022, con cui si è affermato che la buona fede non può mai essere presunta e il suo accertamento è da condursi in concreto da parte del giudice del merito; che deve, comunque, negarsi che possa esistere il presupposto dell'art. 1189 cod. civ. nel caso di pagamento all'INPS di contributi dovuti all'INPGI, in quanto il datore non può ignorare l'attività di lavoro espletata dai propri dipendenti e dove essa debba essere assicurata a fini previdenziali (Cass. 5 novembre 2012, n. 18916;
Cass.n. 12897/2016 cit.): l'art. 1189 c.c., infatti, presuppone l'errore scusabile (Cass. 27 ottobre 2005 n. 20906), la cui prova è a carico di colui che l'invoca; in definitiva, il ricorso principale va rigettato, così come il ricorso incidentale; le spese di lite vanno compensate fra tutte le parti in ragione della reciproca soccombenza; in considerazione del rigetto dei ricorsi, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale. Rigetta altresì il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a no