Cassation court dismisses appeal claiming appellate court improperly evaluated administrative inspection reports on labor status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court violated procedural rules by failing to weigh administrative inspection reports. The appellant argued these reports proved a subordinate relationship with journalist Marcella Molteni, while the respondent contended her work was merely saltatory. The court ruled that the free evaluation of evidence is a matter of merit, not a violation of law, and the complaint constituted a defect of motivation rather than a procedural error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, comma 1 e 116 comma 1 del codice di procedura civile; Art. 2697 del codice civile: The free evaluation of evidence is a matter of merit and cannot be challenged as a violation of law; complaints regarding the weight given to evidence constitute a defect of motivation, not a procedural violation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16581/2017 R.G. proposto da: I.N.P.G.I.- ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DEL VECCHIO che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro D.E. Didieffe Editoriale S.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio Trifirò & Partners- Avvocati in Roma, rappresentata e difesa dagli avvocati GIACINTO FAVALLI, MARINA TONA, PAOLO ZUCCHINALI; -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4715/2016 depositata il 09/01/2017 R.G.N. 1730/2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere Dott.
ALFONSINA DE FELICE. R.G.16581/2017 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Roma ha riformato in parte la pronuncia del Tribunale della stessa città, che aveva riconosciuto in capo alla società "D.E.Dieffe Editoriale s.r.l." l'obbligo di versare i contributi all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (d'ora in avanti INPGI) in relazione alla posizione previdenziale di due giornaliste (Silvia Huen e Marcella Molteni); la Corte territoriale ha confermato la decisione di prime cure circa la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la giornalista Silvia Huen, mentre ha accolto il ricorso della società riguardo alla posizione della giornalista Marcella Molteni, dichiarando non dovuti all'INPGI i contributi previdenziali, non essendo emersa in giudizio la prova del pieno inserimento di questa all'interno della redazione della testata, ove la stessa prestava attività di carattere saltuario; la cassazione della sentenza è domandata dall'Istituto Nazionale dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola sulla base di due motivi; la società "D.E.Dieffe Editoriale s.r.l." ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva in prossimità dell'Adunanza camerale.
CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta "Violazione degli artt. 115, comma 1 e 116 comma 1 del codice di procedura civile, violazione dell'art. 2697 del codice civile"; deduce la mancata valutazione da parte del giudice dell'appello dell'efficacia probatoria dei verbali ispettivi redatti dall'INPGI da cui emergerebbe la natura subordinata del rapporto intercorso con la giornalista Molteni; i fatti attestati nei predetti verbali, secondo il ricorrente, farebbero piena fede, fino a querela di falso, attesa la loro natura di atto amministrativo; segnatamente sarebbe mancato, secondo l'Istituto, il necessario raffronto fra il contenuto dei verbali ispettivi e le dichiarazioni rese in giudizio dai testimoni escussi, di tenore palesemente contrastante rispetto al primo; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"; la stessa critica oggetto del primo motivo è prospettata nel secondo sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo, ove per tale s'intende la mancata considerazione di quanto attestato dai verbali ispettivi; i motivi da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione sono inammissibili; essi concernono il mancato raggiungimento della prova della subordinazione del rapporto intercorso con la giornalista Molteni e contestano il malgoverno delle prove da parte del giudice dell'appello; tuttavia, diversamente da quanto sostiene l'Istituto, il percorso cognitivo attraverso il quale il giudice del merito giunge alla sua conclusione, è fondato non già unicamente sul contenuto dei verbali redatti a seguito dell'ispezione dell'INPGI, ma anche (e soprattutto) sulle testimonianze escusse in giudizio, che in modo inequivocabile hanno riferito della saltuarietà della collaborazione prestata dalla giornalista Molteni all'interno della redazione e dell'insussistenza dei basilari indici attestanti il vincolo di subordinazione (orario, potere direttivo, inserimento nell'organizzazione editoriale); secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunziare che il Giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass. n.26769 del 2018); il principio di diritto sopra richiamato va letto, peraltro, in correlazione con l'altro, secondo cui:
«In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n.83 de 2012, conv. con modif. dalla I. n.134 del 2012» (Cass. n. 23940 del 2017);nel caso in esame, risulta evidente dalla stessa prospettazione delle doglianze come l'INPGI non intenda contestare una violazione di norme sostanziali o processuali, ma lamenti la mancata valutazione dei verbali ispettivi che avevano ritenuto, con un giudizio favorevole al medesimo creditore del versamento contributivo, il vincolo di subordinazione della giornalista Molteni nei confronti della società datrice; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della società "D.E.Dieffe Editoriale s.r.l.", che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma