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Ordinanza — n. 5614/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against disciplinary dismissal for incorrect processing of social security redemption forms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5614/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Mauro Gennari's appeal against his disciplinary dismissal by INPS for improperly processing redemption forms. The lower court found the disciplinary action timely because the competent office only acquired full knowledge of the infractions upon receiving the final report, which detailed the extent of the errors. The Supreme Court upheld this reasoning, ruling that the delay in discovering the specific irregularities did not render the sanction disproportionate or untimely.

Regesto Legislator

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Art. 55 bis, commi 4 e 9, d.lgs. n. 165/2001; Art. 3, I. n. 604/1966: The disciplinary sanction is valid if the administration acquires notice of the infraction sufficient to initiate proceedings, and the repetition of the misconduct justifies dismissal despite initial procedural delays.

Parole chiave

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disciplinary dismissal timeliness of sanction notable non-compliance fiduciary bond social security forms administrative inactivity justified subjective reason soppressione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 55 bis, commi 4 e 9, d.lgs. n. 165/2001
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis, commi 4 e 9, d.lgs.
Art. 3, I. n. 604/1966
165/2001, lamenta l'incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la tempestività della contestazione disciplinare; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, I.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16706/2018
Cass. n. 16706/2018) e puntualmente richiamato in sentenza per cui "ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione dell'addebito dall'art.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 4924-2021 proposto da: GENNARI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALLEBONA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in 2023 persona del Presidente e legale rappresentante pro 466 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CHERUBINA CIRIELLO, ANGELO GUADAGNINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3075/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/12/2020 R.G.N. 1473/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 31 dicembre 2020, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da Mauro Gennari nei confronti dell'INPS avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli in relazione alla non corretta lavorazione di 44 pratiche di riscatto ex art. 13 I. n. 1338/1962; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistere la responsabilità disciplinare del Gennari per l'erronea istruzione delle pratiche: quanto alla contestazione disciplinare, essa era stata ritenuta tempestiva perché derivata da controlli effettuati dai superiori gerarchici del Gennari a campione, in base a quanto disposto da apposita circolare interna, di guisa che la consapevolezza della reale dimensione dell'inadempimento era stata acquisita dall'ufficio competente soltanto all'atto del ricevimento della relazione finale; le dimensioni delle irregolarità scoperte e il loro protrarsi nel tempo determinavano - ad avviso dei giudici di merito - il venir meno del vincolo fiduciario e rendevano proporzionata la sanzione espulsiva; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Gennari, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'INPS;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis, commi 4 e 9, d.lgs. n. 165/2001, lamenta l'incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la tempestività della contestazione disciplinare; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, I. n. 604/1966, il ricorrente lamenta l'incongruità logica e giuridica del convincimento maturato dalla Corte territoriale in ordine alla ricorrenza nella specie del "notevole inadempimento" legittimante l'irrogazione della sanzione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, assumendo che, stante la tardività della contestazione relativa alle irregolarità di cui alle relazioni, iniziale ed interlocutoria, rispettivamente giunte all'ufficio competente il 21 luglio ed il 20 dicembre 2017, le residue cinque irregolarità contestate con la relazione finale non integrano gli estremi del notevole inadempimento legittimando semmai una sanzione conservativa, tanto più che così l'Istituto si era determinato in una precedente occasione, risalente al 2016, allorché le irregolarità contestate erano state 66; - che il primo motivo deve ritenersi infondato, risultando dalla motivazione dell'impugnata sentenza che la Corte territoriale ha ritenuto tempesta la contestazione grazie ad una pluralità di ragioni - su cui il ricorrente non si misura neppure per contestare quanto ivi riportato della sua stessa dichiarazione circa l'essere la relazione finale relativa ad ulteriori 25 pratiche di cui cinque fatte oggetto di contestazione - da ritenersi coerenti con il principio di diritto accolto da questa Corte (cfr.

Cass. n. 16706/2018) e puntualmente richiamato in sentenza per cui "ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione dell'addebito dall'art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'ufficio competente abbia acquisito una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo quando 'Amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati preliminari per circostanziare l'addebito": basti in proposito ricordare che la relazione finale pervenuta all'ufficio competente nell'estate del 2018, oltre sei mesi dopo la relazione interlocutoria, recava l'esito dell'esame di 25 pratiche, di cui solo cinque fatte oggetto di contestazione, a conferma della vastità e profondità dell'accertamento di un addebito la cui rilevanza stava tutta nella reiterazione delle irregolarità; - che parimenti infondato risulta il secondo motivo: basti considerare che, stante l'infondatezza del primo motivo, l'addebito contestato si sostanzia nell'attribuzione di ben 44 irregolarità che la Corte territoriale, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico - atteso che ha inteso dare rilievo alla reiterazione di un comportamento, plausibilmente considerandola, in quanto posta in essere da un lavoratore da tempo addetto alla medesima incombenza, tale da pregiudicare l'affidamento del soggetto datore nell'esatto adempimento delle prestazioni future - ha ritenuto integrare gli estremi del "notevole inadempimento", legittimante, ai sensi dell'invocata norma di cui all'art. 3, I. n. 604/1966, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a nor