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Ordinanza — n. 5611/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal regarding professional classification, upholding that full process management does not require final signature authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5611/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that denied Lucia Borgia's claim for a higher salary grade based on her performing all phases of a production process. The INPS argued that the contract required decision-making responsibility equivalent to signing final documents, but the court found this interpretation incorrect. The court held that managing the entire workflow from start to finish constitutes the responsibility required for Area C/1 classification, even without the authority to sign the final act.

Regesto Legislator

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Artt. 6, 7 e 8 CCNL del personale non dirigente del comparto Enti Pubblici Non Economici; il riferimento all'esecuzione di tutte le fasi del processo produttivo nell'inquadramento professionale non richiede l'assunzione di responsabilità esterna tramite la firma del provvedimento finale, ma solo la gestione dell'intera filiera e la responsabilità diretta verso il dirigente.

Parole chiave

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professional classification public sector contracts salary grade determination process management responsibility administrative liability scope competenza speciale in materia di contratti di lavoro soppressione delle prestazioni trattamento economico, previdenza sociale

Disposizioni normative citate

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Artt. 6, 7 e 8 CCNL del personale non dirigente del comparto Enti Pubblici Non Economici
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 8 CCNL del personale non dirigente del comparto Enti Pubblici Non Economici relativo al quadriennio 2006/2009, dell'Allegato A - declaratorie delle aree al predetto CCNL e dell'art.
Allegato A - declaratorie delle aree al predetto CCNL
6, 7 e 8 CCNL del personale non dirigente del comparto Enti Pubblici Non Economici relativo al quadriennio 2006/2009, dell'Allegato A - declaratorie delle aree al predetto CCNL e dell'art.
art. 52, d.lgs. n. 165/2001
6, 7 e 8 CCNL del personale non dirigente del comparto Enti Pubblici Non Economici relativo al quadriennio 2006/2009, dell'Allegato A - declaratorie delle aree al predetto CCNL e dell'art. 52, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8036/2022
Cass. n. 23153/2021
8036/2022, Cass. n. 23153/2021, Cass.
Cass. n. 30576/2019
23153/2021, Cass. n. 30576/2019 e Cass.
Cass. n. 28112/2019
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 19709-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, MASSIMO BOCCIA NERI; - ricorrente - 463 contro BORGIA LUCIA; - intimata - avverso la sentenza n. 260/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/02/2017 R.G.N. 2466/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 17 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Latina, che aveva accolto la domanda proposta da Lucia Borgia nei confronti dell'INPS avente ad oggetto, in relazione allo svolgimento di mansioni riconducibili all'inquadramento in area C/1, il riconoscimento del trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento per il periodo 15.11.2004 sino al momento della decisione, rigettava la domanda, per il resto confermata, limitatamente al periodo successivo al 30.9.2009; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto provata l'esecuzione, in piena autonomia, di una determinata tipologia di pratiche relativamente a tutte le fasi del singolo processo produttivo, dall'istruttoria all'acquisizione dei dati e documenti, alla valutazione ed alla decisione finale, fatta salva la firma del provvedimento spettante al dirigente e la riconducibilità di tali mansioni all'area C/1, limitando tuttavia il riconoscimento alla data, 30.9.2009, del deposito del ricorso introduttivo; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Borgia, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva;

CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 8 CCNL del personale non dirigente del comparto Enti Pubblici Non Economici relativo al quadriennio 2006/2009, dell'Allegato A - declaratorie delle aree al predetto CCNL e dell'art. 52, d.lgs. n. 165/2001, lamenta l'errata interpretazione della disciplina contrattuale in materia di inquadramento professionale e, in particolare, del riferimento alla competenza del lavoratore con mansioni riconducibili all'area C/1 a svolgere tutte le fasi del processo produttivo, nella specie non riscontrabile per non avere la lavoratrice competenze decisionali implicanti l'assunzione della piena responsabilità dell'attività; - che il motivo risulta infondato, essendosi la Corte territoriale conformata all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 8036/2022, Cass. n. 23153/2021, Cass. n. 30576/2019 e Cass. n. 28112/2019) secondo cui il riferimento operato nella declaratoria contrattuale relativa all'area C/1 a "tutte le fasi del processo" va interpretato nel senso che al dipendente è attribuita la gestione dell'intera filiera di un dato procedimento, dall'atto iniziale agli atti finali, passando per l'istruttoria e la consulenza, intendendo poi per assunzione della responsabilità anche solo la necessità di rispondere in via diretta del proprio operato al dirigente, non essendo invece richiesto che quella gestione si estenda alla firma del provvedimento finale, con conseguente assunzione di responsabilità esterna; - che, pertanto, il ricorso va rigettato senza pronuncia sulle spese, non avendo la Borgia, pur ritualmente intimata, svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dov