Cassation appeal dismissed as litigation matter extinguished by prior labor union settlement between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation matter extinguished regarding both the merits and costs after the parties reached a settlement in labor union proceedings. Telecom Italia argued for dismissal based on this prior conciliation, while the employee had previously sought unpaid wages from 2012 to 2013. The Court ruled that the union settlement legally terminated the dispute, rendering the pending cassation appeal unnecessary and the associated costs unenforceable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 4 DPR n. 115/2002; Art. 13 comma 1-bis DPR n. 115/2002: The punitive mechanism for late or frivolous appeals applies only to original inadmissibility, not to appeals filed after the litigation matter has been extinguished by a subsequent settlement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34909/2018 R.G. proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI, n.22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ENZO MORRICO, ROBERTO ROMEI che la rappresentano e difendono; -ricorrente- contro PANCALDI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, n.209, presso lo studio dell'avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO CIRILLO, ERNESTO MARIA CIRILLO; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 398/2018, depositata il 28/06/2018, R.G.N. 475/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Bologna con la sentenza n.398/2018 aveva rigettato l'appello proposto da Telecom Italia spa avverso la decisione con cui il tribunale locale aveva accolto la domanda di Pancaldi Giuseppe nei confronti di Telecom Italia spa, diretta ad ottenere il pagamento delle retribuzioni relative al periodo febbraio 2012-dicembre 2013, quale conseguenza della accertata continuità del rapporto di lavoro con la società e la declaratoria di illegittimità della cessione del ramo d'azienda. Avverso tale decisione la società aveva proposto ricorso per cassazione cui aveva resistito con controricorso Pancaldi Giuseppe.
Nelle more del giudizio era intervenuta conciliazione in sede sindacale. Telecom Italia depositava note successive con le quali chiedeva pronunciarsi l'estinzione del giudizio per la cessata materia del contendere. RAGIONI DELLA DECISIONE Deve rilevarsi che Teleconn Italia spa ha depositato copia del verbale di conciliazione redatto in sede sindacale in data 23.6.2020, con il quale la società e Pancaldi Giuseppe hanno transatto la lite con rinuncia (e accettazione reciproca) al ricorso pendente dinanzi all'Ufficio di legittimità, anche compensando interamente le spese di lite.
In ragione di tale intervenuta conciliazione e della richiesta in tal senso della società deve dichiararsi cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese del giudizio. Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13,comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (Cass.n.2226/2014;
Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese del giudizio. Cosi' deciso in Roma il 6 dicembre 2022. Il Presidente P .oza tzt0-1,/. éj li Furizion^rio Giu(f:zirio Depe