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Ordinanza — n. 5602/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as litigation ceased due to settlement; no further costs payable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5602/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation matter ceased following a labor arbitration settlement between Telecom Italia and Giuseppe Pancaldi. Although the appellant sought to proceed with the cassation appeal, the parties had already resolved their dispute and mutually waived the pending appeal. Consequently, the court ruled that no further costs could be imposed on the appellant because the substantive controversy no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 4 DPR n. 115/2002; When litigation ceases due to settlement, the sanctionary mechanism of Article 13, paragraph 4 of DPR n. 115/2002 does not apply to subsequent appeals, and the matter is declared ceased.

Parole chiave

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labor arbitration settlement cessation of litigation cassation appeal dismissal unified contribution waiver mutual waiver of appeal cessazione dell'attività lucrativa cessione del contratto recesso dal contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 4 DPR n. 115/2002
Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass.n.2226/2014
13,comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (Cass.n.2226/2014;
Cass.n.13636/2015
Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018).
Cass.n.3288/2018
Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018).
Cass.n.14782/2018
Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34907/2018 R.G. proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI n.22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, ENZO MORRICO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA che la rappresentano e difendono; -ricorrente- contro PANCALDI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, N. 209, presso lo studio dell'avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentato e difeso dagli avvocati ERNESTO MARIA CIRILLO, FRANCESCO CIRILLO FRANCESCO; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 643/2018, depositata il 05/07/2018, R.G.N. 385/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Bologna con la sentenza n.643/2018 aveva rigettato l'appello proposto da Telecom Italia spa avverso la decisione con cui il tribunale locale aveva rigettato le opposizioni a decreti ingiuntivi emessi in favore di Pancaldi Giuseppe e con condanna della società a pagare le retribuzioni dovute a seguito dell'accertata inesistenza del trasferimento di azienda e della illegittima cessione del contratto del Pancaldi alla TNT Logistic spa. Avverso tale decisione la società aveva proposto ricorso per cassazione cui aveva resistito con controricorso Pancaldi Giuseppe.

Nelle more del giudizio era intervenuta conciliazione in sede sindacale. Telecom Italia depositava note successive con le quali chiedeva pronunciarsi l'estinzione del giudizio per la cessata materia del contendere. RAGIONI DELLA DECISIONE Deve rilevarsi che Telecom Italia spa ha depositato copia del verbale di conciliazione redatto in sede sindacale in data 23.6.2020, con il quale la società e Pancaldi Giuseppe hanno transatto la lite e con rinuncia e accettazione reciproca al ricorso pendente dinanzi all'Ufficio di legittimità, anche compensando interamente le spese di lite.

In ragione di tale intervenuta conciliazione e della richiesta in tal senso della società, deve dichiararsi cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese del giudizio. Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13,comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (Cass.n.2226/2014;

Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese del giudizio. Cosi' deciso in Roma il 6 dicembre 2022. 1% President( IL FiC L9ViJD1ZIARIO lí CI i Maria aC01. a in oggi,