Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5473/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses public official's appeal claiming de facto duties justify higher variable pay without formal appointment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5473/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Giovanni Scala's appeal against the Rome Court of Appeal's decision denying him variable position pay. Scala argued that his de facto duties as a geriatric unit manager and day hospital director warranted higher compensation under constitutional principles, while the public health authority maintained that formal written appointment is the sole legal prerequisite for such variable remuneration. The court ruled that requiring formal appointment does not violate the principle of proportionate pay, as Scala's actual duties did not exceed the scope of his officially recognized role.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 36 Cost.; Art. 52, commi 4 e 5, d.lgs. n. 165/2001; c.c. artt. 2103 e 2126: The right of a public official to receive variable pay corresponding to actual duties is not violated by the requirement of a formal written appointment, provided the actual functions do not exceed the scope of the officially recognized role.

Parole chiave

Generato dall'IA
public official remuneration variable position pay formal appointment requirement de facto duties proportionate pay principle assistenza agli anziani accredito per compiti assistenziali mandato precauzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 Cost.
Art. 52, commi 4 e 5, d.lgs. n. 165/2001
c.c. artt. 2103 e 2126
artt. 36 Cost
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 52, commi 4 e 5, d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 14.9.2022, n. 27109
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 263-2017 proposto da: SCALA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NORICO n. 8, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MARIA MANTOVANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI SALONIA; - ricorrente - contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE USL ROMA 2, già ASL 2023 Roma C, in persona del legale rappresentante pro 694 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO MEDA 35, presso lo studio degli avvocati BARBARA BENTIVOGLIO, GABRIELLA MAZZOLI, MARIA CRISTINA TANDOI dell'Avvocatura Aziendale, che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3416/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/06/2016 R.G.N. 2522/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 16 giugno 2016, la Corte d'Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da Giovanni Scala nei confronti dell'Azienda USL Roma 2 avente ad oggetto la condanna della AUSL datrice al pagamento, in relazione all'espletamento dal 27.12.2005 dell'incarico di responsabile dell'U.a, semplice di valutazione geriatrica dell'Ospedale Sant'Eugenio e di direzione, dal 2009, della struttura Day Hospital, della parte variabile della retribuzione di posizione; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non aver il dott.

Scala provato l'attribuzione, con atto scritto e motivato, di un incarico cui risultava collegata l'invocata retribuzione di posizione, parte variabile, essendo questo l'unico presupposto legittimante il riconoscimento di tale trattamento accessorio, ed essendo, anzi, risultato essere stato l'odierno ricorrente solamente delegato allo svolgimento di compiti specifici dal responsabile della U.O.C. Geriatria; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il solo dott. Scala, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'AUSL Roma 2;

CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 52, commi 4 e 5, d.lgs. n. 165/2001, 2103 e 2126 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale per aver ritenuto, in contrasto con il dettato costituzionale e con le disposizioni in materia di lavoro pubblico che a quel principio si ispirano, di subordinare al conferimento formale dell'incarico il diritto riconosciuto al dirigente pubblico a percepire una retribuzione adeguata al reale valore dell'incarico svolto di fatto; che il motivo risulta infondato, atteso che imputare alla Corte territoriale di aver disatteso il diritto del dirigente di vedersi corrispondere un trattamento economico accessorio che sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti letto nell'ottica del canone della retribuzione proporzionata e sufficiente implica, contrariamente a quanto vorrebbe qui sostenere il ricorrente, presupporre lo svolgimento da parte del dirigente di funzioni valutabili come eccedenti, quanto a contenuti professionali, responsabilità e risultati, rispetto a quelle cui corrisponde il trattamento normativo ed economico effettivamente percepito, il che non è nella specie configurabile alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.14.9.2022, n. 27109 ed i numerosi precedenti ivi citati) che sancisce l'equivalenza degli incarichi dirigenziali, fermo restando che, nella specie, l'esercizio di mansioni connotate nei termini suddetti è stato espressamente escluso innto di fatto dalla Corte territoriale; che, pertanto, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello ste