Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 5471/2023 — snciv Generato dall'IA

INPS appeal dismissed; self-declaration of income is evidence only, not proof, allowing supplementary proof in labor proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5471/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The INPS appealed a lower court ruling awarding social assistance to the applicant, arguing that a self-declaration of income could not be supplemented by official tax certificates in an appellate review. The applicant countered that the self-declaration was merely an initial indication, not definitive proof, and that the court should have allowed further evidence to establish the material fact of insufficient income. The Supreme Court rejected the appeal, holding that while self-declarations lack independent probative value, their presence in the file permits the judge to exercise official powers to admit supplementary evidence if necessary for the decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 335 Law 1995; Art. 2697 Civil Code; Art. 437, second paragraph, Civil Procedure Code: A self-declaration of income serves only as an indication in labor proceedings and does not constitute proof, but its inclusion allows the judge to admit supplementary official evidence ex officio if indispensable for the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
self-declaration probative value labor proceedings evidence official powers of judge social assistance eligibility income verification rules prestazione d'assicurazione sociale attestazione di salario dipendenza dall'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 335 Law 335/1995
Art. 2697 Civil Code
Art. 437, second paragraph, Civil Procedure Code
art. 437 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 27173 del 16/12/2011
Questa Corte ha già affermato (Sez. 5, Sentenza n. 27173 del 16/12/2011, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 18772 del 05/09/2014
620857 - 01 e Sez. 5, Sentenza n. 18772 del 05/09/2014, Rv.
Sez. L, Ordinanza n. 547 del 15/01/2015
Sez. L, Ordinanza n. 5708 del 09/03/2018
S.U. n. 8202 del 20.4.2005
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 3128-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli 2023 Avvocati NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPAN\1OLO, 292 MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI; - ricorrente - contro COSTANTINO NICOLETTA, elettivamente domicilia-la in ROMA, VIA VELLETRI n. 50, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FERRINI, che la rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 4469/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/11/2017 R.G.N. 3307/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2023 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato MANUELA MASSA; udito l'Avvocato ALESSANDRO FERRINI. Pubblica udienza del 18 gennaio 2023 - Pres. Berrino, re!. Buffa r.g. 3128/2018 - INPS c. Costantino Nicoletta - causa numero 16 Con sentenza delr8/11/17 la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del tribunale di Civitavecchia, ha dichiarato il diritto dell'assistito in epigrafe all'assegno sociale dalla data della domanda amministrativa deli1.8.09 e condannato l'Inps a pagare la prestazione.

In particolare, mentre il giudice di primo grado aveva escluso la spettanza della prestazione per i periodi in cui non era stato dimostrato il reddito se non con dichiarazioni sostitutiva, la corte d'appello ha ritenuto che la dichiarazione era comunque un principio di prova, integrabile da altra documentazione quale il certificato dell'Agenzia delle Entrate allegato dalla parte con l'atto di appello. Ricorre verso questa sentenza l'INPS per un motivo, cui resiste l'assistito con controricorso. Il mezzo di impugnazione deduce violazione degli articoli 3 legge 335 del 1995, 2697 c.c., nonché 345, 414, 416, 421 e 437 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che la decadenza dalla prova non è superabile in appello con uso di poteri istruttori ufficiosi, specie se l'autodichiarazione non possa ritenersi quale prova a favore.

Il motivo è infondato. Questa Corte ha già affermato (Sez. 5, Sentenza n. 27173 del 16/12/2011, Rv. 620857 - 01 e Sez. 5, Sentenza n. 18772 del 05/09/2014, Rv. 631960 - 01) che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - la quale è prevista dalla legge allo scopo di velocizzare l'attività amministrativa, esimendo il soggetto dal produrre un documento o una certificazione pubblica - non può costituire, anche se resa da un terzo, prova della verità del suo contenuto, essendo semplicemente un indizio, valutabile in relazione agli altri elementi acquisiti.

Nel medesimo senso, Cass. Sez. L. 24564 del 01/12/2016 ha osservato che se pur l'autocertificazione non ha valore probatorio, nel senso che non può essere posta a fondamento della decisione, ciò tuttavia non esclude che essa possa essere utilizzata dal giudice di meril:o nella sua realtà fenomenica, come "documento" idoneo a sollecitare il suo potere ufficioso. In altri termini, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può costituire nella valutazione del giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova (la cosiddetta pista probatoria) suscettibile di essere integrato da ulteriori acquisizioni processuali attraverso l'esercizio del potere del giudice previsto dagli art. 421 437 c.p.c. (sulla valenza probatoria dell'autocertificazione quale "argomento di prova", v.

Cass. 1 aprile 2014, n. 7529; con riguardo al processo tributario, v. Cass. 30 settembre 2011, n.20028; C:ass. 5 settembre 2014, n.18772; Cass., 19 ottobre 2015, n. 21153). Per altro verso, il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta, in quanto il giudice di appello, nell'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c., può sempre ammettere eccezionalmente detti documenti ove li ritenga indispensabili al fine della decisione. D'altra parte è bene ricordare che le Sezioni unite di questa Corte (S.U. n. 8202 del 20.4.2005) hanno già chiarito che nel rito del lavoro il rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito stesso, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse.

Né elementi di giudizio diversi possono trarsi da Sez. 6 - L, Ordinanza n. 547 del 15/01/2015 (Rv. 634096 - 01) e Sez. L - , Ordinanza n. 5708 del 09/03/2018 (Rv. 647523 - 01), posto che in quella sede l'esclusione dell'approfondimento probatorio si ricollegava alla mancata allegazione del fatto da provare. Ciò posto, nella fattispecie l'autocertificazione dei redditi era entrata a far parte del contraddittorio, essendo stata regolarmente prodotta sin dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio, tanto che ad integrazione della stessa la ricorrente aveva successivamente prodotto certificazione dell'Agenzia delle Entrate, per cui il corredo documentale così formatosi consentiva alla Corte d'appello di ammettere l'ulteriore documentazione reddituale aggiornata, sulla base della quale veniva definitivamente ritenuto sussistente il requisito in esame.

Può dunque affermarsi che nelle controversie assistenziali la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al requisito reddituale non ha, in difetto di diversa previsione di legge, valore probatorio e tuttavia la presenza cli tale dichiarazione in atti consente al giudice un approfondimento istruttorio anche officioso ex art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. (da esercitarsi pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse); pertanto, ove la dichiarazione sostitutiva relativa al reddito sia versata in atti, in quanto allegata al ricorso di primo grado, è ammissibile la produzione in appello di documentazione probatoria relativa al cd. requisito reddituale (nella specie, un certificato dell'Agenzia delle Entrate).

Per quanto detto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore del controricorrente. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge, con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell