Cassation court dismisses appeal due to withdrawal and settlement between parties under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the plaintiff withdrew her lawsuit after the defendants accepted the settlement. The lower courts had previously ruled in favor of the employee against the insurance companies for accounting irregularities, but the parties resolved the dispute before the cassation review. Consequently, the court found no need to examine the substantive legal arguments regarding damages or contract breach.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Upon withdrawal of the appeal with the consent of the opposing party, the proceedings are extinguished without the need to address the merits of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26777/2018 R.G. proposto da: RAVAZZANO SILVIA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO DEDONI, CINZIA CURRELI ; -ricorrente- contro GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA BARBERINI , n. 47, presso lo studio dell’avvocato LUCA ANTONETTO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIALUCREZIA TURCO, MARCO FRANCO SCALVINI ; -controricorrente- nonchécontro ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI, n. 47, presso lo studio dell’avvocato LUCA ANTONETTO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIALUCREZIA TURCO, MARCO FRANCO SCALVINI MARCO FRANCO;-controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 244/2018 , depositata il19/06/2018, R.G.N. 24/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere Dott.
GUGLIELMO CINQUE; RILEVATO CHE 1. Con due pronunce (n. 298/2016 e n. 122/2007) il Tribunale di Alessandria ha condannato Silvia Ravazzano, impiegata presso l’Agenzia Toro spa di Alessandria con mansioni di addetta alla gestione amministrativa e contabile, al risarcimento dei danni, per irregolarità contabili, in favore di Alleanza Assicurazioni spa (conferitaria dall’1.1.2014 del Ramo Alleanza di Alleanza Toro spa) della somma di euro 30.000,00 oltre accessori, e di Generali Italia spa, quale incorporante della Allenza Toro dall’1.1.2014, della somma di euro 127.155,29; ha, poi, dichiarato la legittimità delle dimissioni presentate dalla Ravazzano e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale da questa spiegata, ha condannato Generali Italia spa al pagamento dell’importo di euro4.821,52 a titolo di TFR.
2. La Corte di appello di Torno, con la sentenza n. 244/2018, rigettando il gravame proposto dalla lavoratrice, ha confermato le decisioni di prime cure confermando, per quello che interessa in questa sede, le argomentazioni del primo giudice che aveva ritenuto provato il grave inadempimento degli obblighi contrattuali dedotto dalle società ricorrenti a fondamento delle pretese e i danni causalmente ricollegabili a tali inadempimenti.
3. Avverso la sentenza di secondo grado ha propost o ricorso per cassazione Silvia Ravazzano affidato a quattro motivi cui hanno resistito con controricorso Alleanza Assicurazioni spa e Generali Italia spa.
4. E’ stato depositato atto di rinuncia del 29.12.2022 al ricorso cui hanno aderito le società controricorrenti. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo Silvia Ravazzano denuncia la violazione e falsa applicazione di norme d diritto, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: art. 360 n. 3 e n. 5 cpc in relazione all’art. 1223 e 2043 3 cc, artt. 115, 116, 132 n. 4, 156 cpc e 111 Cost nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cc. Sostiene che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto provata, sia nell’an che nel quantum , la responsabilità di essa ricorrente sull’assioma che la contabilità fosse stata tenuta irregolarmente allo scopo di nascondere equivalenti e precedenti apprensioni di denaro contante da parte sua, travisando le risultanze istruttorie ed adottando una motivazione apparente sul collegamento tra i precedenti ammanchi e gli inadempimenti contrattuali nonché sulla imputabilità di detti inadempimenti.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti: art. 360 n. 3 e n.5 cpc, in relazione agli artt. 1223 e 2043 cc, per avere erroneamente la Corte distrettuale confermato, con una motivazione apparente, il giudizio di sussistenzadegli ammanchi, già svolto in primo grado e a prescindere dalla loro prova, sulla scorta del criterio della preponderanza dell’evidenza e, in particolare, in relazione agli accertamento che la CTU avrebbe compiuto e alla dichiarazione del 7.12.2011 di essa lavoratrice, sebbene da tali risultanze non emergesse il riscontro tra il pregiudizio effettivamente sofferto dalla società e i disallineamenti e le irregolarità contrabili rilevate.
4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, l’omesso esame di un fatto decisivo: art. 360 n. 3 e n. 5 cpc, in relazione agli artt. 1223 e 2043 cc e alla equiparazione tra poste di contabilità erronee e danno risarcibile, nonché la violazione dei principi in tema di nesso causale ex artt. 40 e 41 cpc e la violazione degli artt. 2699 e 2700 cc in tema di efficacia probatoria dell’atto pubblico, per avere la Corte di merito, sul piano del quantum debeatur, compiuto una operazione di equivalenza - identità tra il numerario delle poste di contabilità erronee ed il danno patito dalle società, con una impostazione decisionale illogica e senza spiegare le ragioni.
5. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione di legge: artt. 2099 e 2120 cc, della violazione dell’art. 2697 co. 2 cc in tema di inversione dell’onere della prova nonché dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione: art. 360 n. 3 e n. 4 5 cpc, per avere la Corte di appello rigettato il gravame sull’accoglimento solo parziale della domanda riconvenzionale, relativa al pagamento del TFR nella misura riconosciuta dalla Alleanza Toro, senza alcuna motivazione sulla valutazione della busta paga in cui era stato determinato l’importo ad essa erogato a tale titolo.
6. Ciò premesso, ri leva il Collegio che è’ stato depositato, nelle more, come specificato nello storico della lite, atto di rinunzia, da parte di Silvia Ravazzano, al ricorso di cui si controverte, in cui si dava atto che le parti avevano conciliato tutte le controversie pendenti tra le parti, inclusa quella di cui alla presente causa.
7. Alla rinuncia, sottoscritta dai Difensori muniti di mandato speciale, aderivano entrambe le società.
8. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del giudizio, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc.
9. Non sussistono, invece, i presupposti processuali per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/2015).
P.Q.M.
La C