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Ordinanza — n. 5146/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism and double conformity of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5146/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Matteo Romano's appeal against the dismissal of his labor dispute inadmissible. The court found the appeal lacked specific criticism of the lower court's reasoning, instead merely restating disciplinary charges and appeal arguments. Consequently, the court ruled that the appeal constituted an impermissible re-litigation of facts under the principle of double conformity.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 348-ter c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to specifically criticize the reasoning of the appealed judgment or if the second-instance decision is fully consistent with the first-instance decision regarding the same factual basis.

Parole chiave

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inadmissibility appeal double conformity principle lack specific criticism re-litigation facts labor dispute cassation professioni bancarie risoluzione delle banche ammortamento del prestito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che il difetto di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi del n.
Art. 348-ter c.p.c.
doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art.
Art. 7 legge n. 300/1970
CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n.
Art. 1 e 3 legge n. 604/1966
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
Art. 2119 c.c.
604/1966 nonché in relazione all'art. 2119 c.c., e violazione di legge in relazione all'art.
Art. 2697 c.c.
art. 7 legge n. 300/1970
CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n.
art. 2119 c.c
604/1966 nonché in relazione all'art. 2119 c.c., e violazione di legge in relazione all'art.
art. 2697 c.c
art. 348-ter c.p
doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 34476/2019
Cass. n. 15568/2020
Cass. n. 15568/2020 e giurisprudenza ivi richiamata); 7.d’altra parte, la Corte d'appello di Salerno ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd.
Cass. n. 26774/2016
(nel testo riformulato applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf.
Cass. n. 20994/2019
Cass. n. 20994/2019; Cass.
Cass. n. 8320/2021
20994/2019; Cass. n. 8320/2021), tenendo conto che ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art.
Cass. n. 7724/2022
Cass. n. 29715/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14824/2019 R.G. proposto da : ROMANO MATTEO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO CANTORE, n. 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARIA GAZZONI , rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO SAVERIO DEL FORNO e MAURIZIO MARANO ; -ricorrente- contro BANCA MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO ROSCIGNO E LAURINO SOC IETA’ COOP ERATIVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato FRANCO RAIMONDO BOCCIA , rappresentat a e difes a dall'avvocato PASQUALE VISCONTI ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 124/2019,depositata il 25/02/2019 , R.G.N. 750/2018 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Salerno ha respinto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore (a sua volta di rigetto dell’opposizione all’ordinanza resa in esito alla fase sommaria) con cui è stata respinta l'impugnativa, proposta da Matteo Romano, del licenziamento intimatogli dalla Banca Monte Pruno - credito cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino soc. coop. in data 23/7/2013; 2.la Corte di merito, in estrema sintesi, condivise le argomentazioni del giudice di primo grado circa la tempestività dell'esercizio del potere disciplinare e la gravità dei comportamenti contestati (collegati all'aver consentito, con altri dipendenti, ad alcuni clienti di compiere numerosissime operazioni bancarie finalizzate a monetizzare i proventi derivanti da un'intensa attività definita di usura, attraverso lo sconto di assegni, e quindi ad una inaccettabile gestione della filiale cui l'appellante era preposto), ha ritenuto la responsabilità dell’appellante per i fatti contestati e l'idoneità di tali fatti a fondare proporzionalmente il recesso; 3.avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Matteo Romano con due motivi; resiste con controricorso la banca;

CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 300/1970 in relazione al fondamentale canone della tardività, ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti 2.con il secondo, violazione e falsa a pplicazione degli artt. 1 e 3 legge n. 604/1966 nonché in relazione all'art. 2119 c.c., e violazione di legge in relazione all'art. 2697 c.c.; 3.il ricorso è complessivamente inammissibile; 4.in tale atto di parte, benché di molte pagine (95), manca una critica specifica alla motivazione della sentenza appellata, salvo non condividerne le conclusioni in fatto e in diritto ; invero il ricorso è strutturato per oltre la metà della sua lunghezza con la trascrizione delle contestazionidisciplinari, e per il resto con una trascrizione dei motivi di appello e delle motivazioni in proposito della sentenza appellata; 5.secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 1479/2018), imotivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa; invero, il ricorrente (tanto principale quanto incidentale) ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio acritica vincolata propria del processo dicassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il "devolutum" della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso percassazione (principale o incidentale) sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, una tale modalità di formulazione delmotivo rendendo impossibile individuare lacritica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione; 6.nel caso in esame, risolvendosi le doglianze in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito (in ordine a tempestività della contestazione e proporzionatezza della sanzione), il ricorrente finisce per opporre inammissibilmente (cfr.

Cass. S.U. n. 34476/2019) una propria mera diversa valutazione, in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020 e giurisprudenza ivi richiamata); 7.d’altra parte, la Corte d'appello di Salerno ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che il difetto di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. può concernere esclusivamente la motivazione in fatto, non anche l’interpretazione delle norme giuridiche; il ricorrente in cassazione, dunque, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf.

Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 8320/2021), tenendo conto che ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilitàdella censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggettodella causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018); 8.le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il