Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5063/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5063/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5063/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35425/2018 R.G. proposto da: ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI, n.22, presso lo studio dell'avvocato CAMILLA NANNETTI, che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro ARFE' MARCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE COPPOLA; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 588/2018, depositata il 18/06/2018, R.G.N. 107/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal gon Consigliere Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5063/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Marco Arfè ha poi dichiarato di accettare la rinuncia. Ne consegue che ai sensi dell'art.391 deve essere dichiarata l'estinzione del processo. L'avvenuta accettazione della rinuncia esime il Collegio dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Parole chiave

Generato dall'IA
scioglimento del contratto a termine nullità del contratto annullamento del licenziamento rinuncia a pretese di salario contratto di lavoro cessazione delle prestazioni
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35425/2018 R.G. proposto da: ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI, n.22, presso lo studio dell'avvocato CAMILLA NANNETTI, che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro ARFE' MARCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE COPPOLA; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 588/2018, depositata il 18/06/2018, R.G.N. 107/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal gon Consigliere Dott.

FABRIZIA GARRI.RILEVATO CHE ANAS s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto il ricorso proposto da Marco Arfè ed aveva dichiarato la nullità del contratto di somministrazione a termine intercorso tra le parti dall'1.9.2007. Per l'effetto era stato dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'11.9.2007 e la società era stata condannata - previa ricostruzione giuridica ed economica della carriera - al pagamento delle differenze retributive spettanti nei limiti della prescrizione quinquennale oltre che al pagamento di una indennità risarcitoria quantificata in sei mensilità di retribuzione.

Marco Arfè si è costituito per resistere al ricorso di cui ha chiesto la reiezione. Successivamente alla proposizione del ricorso le parti hanno conciliato la controversia e ANAS s.p.a. ha depositato in giudizio il verbale di conciliazione, contenente la rinuncia al ricorso per cassazione, e ne ha chiesto l'estinzione. CONSIDERATO CHE Dal verbale di conciliazione depositato in giudizio dall'ANAS si evince che le parti hanno conciliato la presente controversia tra loro pendente alle condizioni ivi indicate e ANAS s.p.a. ha dichiarato altresì di rinunciare al ricorso pendente davanti a questa Corte per ottenere la riforma della sentenza qui impugnata.

Marco Arfè ha poi dichiarato di accettare la rinuncia. Ne consegue che ai sensi dell'art.391 deve essere dichiarata l'estinzione del processo. L'avvenuta accettazione della rinuncia esime il Collegio dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso nella Adunanza camerale del 13 dicembre 2022 1212101111% G