Italian Supreme Court dismisses appeal against Inps contribution sanctions for employer fraud. Court rejects procedural violations and confirms evasion liability. Employer loses appeal against social security penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by Elettronica Applicata srl against an Inps notice of contribution liability and sanctions. The lower courts found that the employer knowingly utilized two coincident legal entities to evade social security payments, constituting tax evasion rather than simple omission. The Court rejected the appellant's procedural arguments regarding insufficient motivation and omitted facts, ruling that the Inps correctly identified the fraud based on its own inspection findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116, co. 8, lett. b) legge n. 388/00; Art. 132, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c. The Court establishes that contribution evasion occurs when an employer fails to pay due contributions despite having made all required declarations, and that appeals must strictly comply with procedural requirements for alleging violations of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzo n.60, presso lo studio dell’avv. prof. PAOLO BOER, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. MARIA UBALDINI; ricorrente contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e come procuratore speciale di SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS(S.C.C.I.) spa, elettivamente domiciliatoin ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE Oggetto: contributi l.n.233/91 art.8 RGN Cron.
Rep. Ud.7.2.23 PU dell'ISTITUTO, rappresentato e difes o dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO; controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n.1238/16, depositata il 4.1.17; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 7.2.23 dal consigliere dr. Alessandro Gnani RILEVATO CHE La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta d a lla società Elettronica Applicata srl avverso unavviso di addebito emesso dall’Inps e avente ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni dovuti alla indebita fruizioneda parte della società dei benefici previsti dall’art.8, co.4 legge n.223/91.
Riteneva la Corte che dall’esame della documentazione in atti e come rilevato in altra precedente pronuncia avente ad oggetto il medesimo verbale di accertamento cui era seguito l’avviso di addebito, emergeva la sostanziale coincidenza dell’assetto proprietario tra la società che aveva licenziato i lavoratori e la appellante che li aveva poi assunti. La Corte confermava altresì le sanzioni conseguenti alla ritenuta evasione contributiva, in ragione della consapevolezza, o comunque della colpevole ignoranza, in capo alla Elettronica Applicata srl, della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari delle due società all’epoca dell’assunzione dei lavoratori.
Avverso la sentenza ricorre Elettronica Applicata srl per quattro motivi, illustrati da memoria.Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps spa (SCCI spa) resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art.132, punto 4 c.p.c., in quanto la motivazione avrebbe affermato la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari delle due società in maniera del tutto apodittica, e facendo riferimento a una sentenza della stessa Corte d’appello che non aveva ad oggetto il medesimo verbale di accertamento.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art.112 c.p.c. in quanto la Corte non avrebbe motivato su un punto prospettato in appello, ovvero che il licenziamento dei lavoratori era stato effettuato dalla curatela fallimentare della società Seasonic srl e non dagli organi amministrativi della stessa. Inoltre, la sentenza avrebbe errato nel ritenere che la precedente sentenza riguardasse lo stesso verbale di accertamento Inps rilevante nel presente giudizio. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art.8, co.4 e 4 bis legge n.223/91.
La Corte aveva affermato la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, senza considerare che l’amministratore unico della Elettronica Applicata srl aveva un ruolo secondario e non decisionale entro la Seasonic srl. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione dell’art.116, co.8, lett. b), legge n.388/00, in quanto la Corte avrebbe dato rilievo, indifferentemente al dolo e alla colpa, ovvero alla colpevole ignoranza della società, laddove l’evasione contributiva presuppone necessariamente l’intento fraudolento di non pagare i contributi.
Il primo motivo è inammissibile per un verso e manifestamente infondatoper altro verso.La sentenza afferma la sostanziale coincidenza degli assettiproprietari facendo richiamo ad una precedente sentenza della medesima Corte d’appello relativa al medesimo verbale di accertamento dell’Inps. Il motivo di ricorso contesta tale affermazione, deducendo che la sentenza della Corte d’appello cui si fa rinvio riguarderebbe un periodo temporale diverso e anche altri verbali di accertamento dell’Inps. Sul punto, il ricorso è privo di autosufficienza, non trascrivendo il contenuto della sentenza richiamata per relationem, e dunque non permettendo di verificare se davvero l’applicazione dell’art.118 d. a. c.p.c. sia stata compiuta dalla Corte d’appello inutilmente, attesa l’inconferenza della sentenza richiamata.
La Corte d’appello ha poi ulteriormente motivato affermando che la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari delle due società emergeva “dall’esame della documentazione in atti, compresa quella depositata dal curatore del fallimento della Seasonic srl su ordine del giudice”. Ora, la motivazione, seppur succinta, è in grado di far comprendere il convincimento della Corte, dovendosi qui ricordare che il rinvio alle prove acquisite in causa è stato da questa Corte (Cass., S.U., n.10892/01) ritenuto sufficiente ad integrare il requisito motivazionale dell’art.132, co.2, n.4 c.p.c. quando, come è nel caso di specie, la sentenza è di conferma della pronuncia di primo grado.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Con esso si deduce l’omessa considerazione di un punto prospettato in appello, ovvero che il licenziamento dei lavoratori era stato effettuato dalla curatela fallimentare della società Seasonic srl e nondagli organi amministrativi della stessa. Il motivo di ricorso, tuttavia, non specifica in quale atto processuale fu posta la questione in sede d’appello, né trascrive o indica in modo dettagliato il tenore della questione giuridica posta innanzi alla Corte d’appello (v. Cass.28072/21, Cass.15367/14).L’ulteriore argomento contenuto nel motivo, secondo cui la sentenza avrebbe errato nel ritenere che la precedente sentenza riguardasse lo stesso verbale di accertamento Inps rilevante nel presente giudizio, deduce un errore di valutazione di un fatto storico, non denunciabile quale violazione dell’art.112 c.p.c.
Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. Sebbene rubricato quale violazione di legge, nel suo contenuto esso si risolve nella deduzione della omessa valutazione di una circostanza di fatto, ovvero del ruolo svolto dall’amministratore unico di Elettronica Applicata s.p.a. entro la società che licenziò i lavoratori. Senonché, il motivo nulla allega sulla ricorrenza dei presupposti richiesti dall’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ovvero la decisività del fatto omesso e la sua sottoposizione al contraddittorio tra le parti. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha affermato che la fattispecie di omissione contributiva di cui all’art.116, co.8, lett.
b) legge n.388/00 ricorre nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto e tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, omettendo però il pagamento dei contributi dovuti (Cass.11261/10, Cass.28966/11). L’omissione contributiva ricorre, in altri termini, nell’ipotesi di mora nel versamento dei contributi dovuti (v. Cass.17970/22) in base alle denunce effettuate all’Inps e senza che l’ente debba procedere ad accertamenti volti ad individuare omissioni o falsità nelle denunce e registrazioni (v. ancora Cass.28966/11). Nel caso di specie si è al di fuori della stretta ipotesi di omissione contributiva, ricadendosi dunque nella fattispecie di evasione contributiva.
Invero, in mancanza di apposita comunicazione all’Inps da parte del datore, è stato l’Inps a svolgere un accertamento ispettivo sulla scorta del quale ha appurato la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari delle due società. Non si può perciò affermare che già in base alle denunce e registrazioni comunicate dal datore all’Inps relativamente ai lavoratori assunti, risultasse il debito contributivo in seguito fatto valere dall’ente. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corterigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €10.000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1