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Ordinanza — n. 4986/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against public employer for illegal fixed-term contract renewal exceeding 36 months.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4986/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Milan Municipality's appeal against a lower court ruling that declared a fixed-term contract illegal. The lower court found the employee had performed equivalent duties for over 36 months despite multiple selection procedures, violating the temporary work limit. The Supreme Court affirmed this decision, ruling that the 36-month period must be calculated cumulatively based on equivalent duties rather than resetting with each new selection process.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis d.lgs. n. 368/2001; In public employment, the 36-month limit for fixed-term contracts applies cumulatively to equivalent duties regardless of selection procedures, preventing abuse of temporary work.

Parole chiave

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public employment contracts fixed term duration 36 month limit equivalent duties selection procedures cumulative calculation abuse of temporary work assicurazione per la maternità

Disposizioni normative citate

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Art. 4-bis del decreto legislativo n. 368 del 2001
Art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001
Il primo motivo di ricorso prospetta la violazione della normativa di legge (art. 36 del d.lgs.
Art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010
165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché deve al riguardo farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l.
Art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001
97 Cost., per i nsussistenza della dichiarata violazione dell’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001.
Art. 51 e Art. 97 Cost.
Il secondo motivo illustra la censura di violazione dell’art. 51 e dell’art.
art. 97 Cost
51 e dell’art. 97 Cost., per i nsussistenza della dichiarata violazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016
Ordinanza della Corte di Giustizia UE del 12 dicembre 2013, C-50/13
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25743-2017 proposto da: COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LEPORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLO MANDARANO, PAOLA MARIA CECCOLI, ANTONELLA FRASCHINI; - ricorrente - contro LANDI CAROLINA; - intimata - Oggetto Contratti a termine R.G.N. 25743/2017 Cron. Rep. Ud. 15/12/2022 CC avverso la sentenza n. 869/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/05/2017 R.G.N. 1850/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere Dott.

IRENE TRICOMI. FATTO 1. La Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’impugnazione proposta dal Comune di Milano nei confronti di Carolina Landi avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Milano, che in accogli mento della domanda della lavoratrice assunta in forza di plurimi contratti a termine presso il suddetto Comune, dichiarava l'illegittimità del termine apposto all'ultimo contratto sottoscritto tra le parti con decorrenza dal 6 settembre 2012 e per l'effetto condannava il Comune a risarcire alla ricorrente il danno nella misura di 7 mensilità dell'ultima retribuzionedi fatto, oltre interessi e rivalutazione.

Il Tribunale aveva ritenuto che i singoli contratti erano idoneamente giustificati dalla sussistenza di esigenza effettivamente temporanee,visto che la ricorrente a seguito di due distinte successive selezioni pubbliche indette nel 2008 e nel 2012 per la formazione di graduatorie da utilizzare per le assunzioni a tempo determinato veniva assunta in sostituzione di lavoratriciassenti per maternità specificamente individuate e adibite al medesimo settore. Tuttavia la lavoratrice in ragione di questi contratti aveva svolto mansioni equivalenti di collaboratore dei servizi amministrativi categoria B posizione economica 3 per un periodo comprensivo di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, superiore al termine dei 36 mesi.

Pertanto, il T ribunale aveva ritenuto l'illegittimità del termine apposto all'ultimo contratto. La Corte d'Appello ha confermato la sentenza diprimo grado e ha disatteso le deduzioni del Comune secondo cui l'adozione di procedure selettive differenti per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato implicherebbe che il termine dei 36 mesi decorra nuovamente in relazione ad ogni nuova procedura selettiva. Ad avviso del giudice secondo grado questo assunto non era condivisibile, e ai fini della valutazione del limite massimo previsto dall'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 368 del 2001,occorre dar e rilievo esclusivamente allo svolgimento di mansioni equivalenti dello stesso livello e categoria legale, atteso che una diversa interpretazione renderebbe facilmente eludibile il limite temporale previsto.

Quindi, doveva essere esclusa la possibilità di una conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma trovavano applicazione i princip i di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016, e andava confermata la quantificazione effettuata dal Tribunale in sette mensilità, in considerazione dell'abuso, della dimensione del datore di lavoro e dell'età della lavoratrice.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Comune prospettando tre motivi di ricorso.

3. La lavoratrice è rimasta intimata. DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso prospetta la violazione della normativa di legge (art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001) e contrattuale (art. 7 CCNL 2000, Comparto Regioni e Enti locali), che disciplina il contratto a termine nel rapporto di lavoro presso ente locale-per la negata legittimità del termine apposto anche al terzo contratto a tempo determinato stipulato con la lavoratrice. Il ricorrente ricorda lo svolgimento dele due selezioni per la formazione delle graduatorie in cui era inserita la lavoratrice, e che i contratti atermine erano stati stipulati per esigenze di carattere temporaneo di sostituzione di lavoratrici in maternità, che erano giustificative dell’apposizione del termine. Di talchè i contratti erano legittimi, atteso che anche a livello contrattuale (art. 7 CCNL cit.) le esigenze di sostituzione per maternità costituivano ipotesi che legittimavano i contratti a termine.

2. Il motivo non è fondato. La stessa amministrazione ricorrente non dubita dell'applicabilità nell'impiego pubblico privatizzato del limite dei 36 mesi di durata complessiva dei rapporti a termine reiterati in successione ma ne propone, piuttosto, una modalità diversa di computo: la durata complessiva del rapporto a termine con lo stesso lavoratore per mansioni equivalenti non potrebbe superare i 36 mesi per ciascuna assunzione conseguente ad una specifica selezione pubblica indetta dalla amministrazione datrice di lavoro. L'assunto non è condivisibile.

Questa Corte ha già affermato (Cass., n. 6089 del 2021, fattispecie relativa a concorso pubblico) che un tale principio non trova riscontro in sede normativa, atteso che l’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 368 del 2001, nonché l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, non fanno alcun riferimento alle modalità in forza delle quali avviene la assunzione a termine.Inoltre, la proposta interpretazione neppure è conforme alla ratio d ell'articolo 5 comma 4 bis d.l gs . nr. 368/2001, che è all'evidenza quella di prevenire (e di sanzionare con la trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, nell'impiego privato) l'abuso derivante dalla successione di contratti a termine, in attuazione della clausola 5 lettera b) dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

Rispetto alla finalità della disposizione, che riguarda anche il lavoro pubblico, nessun rilievo può essere attribuito all'espletamento da parte di una Pubblica Amministrazione di una nuova procedura concorsuale o selezione ad evidenza pubblica. Il ripetersi dei concorsi pubblici o di selezioni ad evidenza pubblica per l'assunzione a termine da parte della stessa amministrazione potrebbe consentire l'impiego dello stesso lavoratore per coprire il medesimo posto vacante per un periodo di tempo potenzialmente illimitato. Se una procedura di evidenza pubblica o un pubblico concorso consentisse ro la successione dei contratti a termine per un periodo complessivo superiori al triennio, nella sostanza resterebbe violata anche la previsione secondo cui la pubblica amministrazione può ricorrere al lavoro flessibile solo in presenza di esigenze «temporanee ed eccezionali», giacchè il ricorrere di esigenze temporanee ed eccezionali va escluso a fronte dell'impiego del lavoratore a termine in mansioni equivalenti per un periodo superiore ai 36 mesi.

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha disatteso la prospettazione del Comune di Milano.3. Il secondo motivo illustra la censura di violazione dell’art. 51 e dell’art. 97 Cost., per i nsussistenza della dichiarata violazione dell’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001. Il ricorrente, con una ampio excursus giurisprudenziale e normativo, ricordail divieto nel pubblico impiego contrattualizzato di trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato, attesa la necessità dell’espletamento di procedure selettive per accedere all’impiego pubblico.

Poiché nella specie erano intervenute le procedure selettive per formare le graduatorie la lavoratrice aveva diritto all’assunzione a termine e il termine di 36 mesi non poteva ritenersi necessariamente applicabile alla P.A. e quindi avrebbe dovuto escludersi anche il risarcimento deldanno.

4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione della legge che disciplina il risarcimento del danno. Totale mancanza di prova del danno e del nesso di causalità con i rapporti di lavoro, stipulati legittimamente a tempo determinato.

5. I suindicati motivi, da trattare insieme, perché intimamente connessi, non sono fondati.

6. Oltre a quanto già esposto nella trattazione dei motivi che precedono in merito all’irrilevanza della previsione di plurime procedure selettive al fine della configurazione dell’abuso nelle assunzioni a termine, va affermato quanto segue. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto reiteratamente enunciato da questa Corte a partire dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016 –ormai assurto al rango di diritto vivente − secondo cui in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoriaprevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché deve al riguardo farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, con agevolazione dell'onere probatorio del suddetto danno subito, salva la prova di un eventuale maggior pregiudizio sofferto. 7.La Corte rigetta il ricorso.

8. Nulla spese atteso che la lavoratrice è rimasta intimata. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific