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Ordinanza — n. 4972/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court extinguishes proceedings and waives unified contribution fee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4972/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation extinguished the cassation appeal following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. Although the lower court had confirmed the nullity of specific railway collective bargaining agreement articles regarding apprenticeship periods, the appellant voluntarily renounced the appeal within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the extraordinary unified contribution fee does not apply to withdrawn appeals, thereby terminating the proceedings without addressing the underlying labor dispute merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, and the unified contribution fee is not applicable as it is a sanction strictly reserved for rejected appeals.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings unified contribution fee cassation appeal labor law dispute attività lucrativa all'età pensionabile indennità per lavoro ridotto retroattiva lavoratori anziani

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.; 2.in presenza di adesione alla rinuncia delle parti controricorrenti, ex art.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
art. 390 c.p
art. 391 c.p
24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.; 2.in presenza di adesione alla rinuncia delle parti controricorrenti, ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020
Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art.
Cass. n. 23175 del 2015
Cass. n. 19071 del 2018
23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3780/2020 R.G. proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE CARSO, N. 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA che larappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato CLAUDIO DANIELE MOSE' MORPURGO; -ricorrente- contro SAVERINO GIUSEPPE, CALARCO GIUSEPPE, PAJARO GIORGIO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELL ERIA della SUPREMA CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato LORENZO FRANCESCHINIS; -controricorrenti- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1131/2019 , depositata il22/07/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che ha dichiarato la nullità degli articoli 18, c. 7, CCNL Attività Ferroviarie 16 aprile 2003, e 7 Accordo AGENS/OOSS 1° marzo 2006, nella parte in cui gli stessi escludono il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità e ha accertato il diritto dei lavoratori in epigrafe all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dalla rispettiva data di assunzione;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con quattro motivi; hanno resistito con controricorso gli intimati; 3.la parte ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettata dalle controparti; CONSIDERATO CHE 1.in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.; 2.in presenza di adesione alla rinuncia delle parti controricorrenti, ex art. 391, comma 4, c.p.c., non occorre provvedere sulle speseavendo peraltro le parti dichiarato di averle già regolate tra loro;

3. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018);

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo. Co