Italian court allows Inps to recover contributions where family-owned companies share a common property nucleus despite different sectors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed Inps to recover social contributions after overturning an appellate court decision that had rejected the claim. The court found that Nephila Srl and Azure Studio Srl, though in different sectors, shared a common property nucleus through the Romanò family, evidenced by the father managing one and his sons managing the other. Consequently, the court ruled that the legal requirement for a substantial coincidence of property assets was met, invalidating the benefit of reduced contributions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8, co. 4 and 4 bis of Law No. 223/1991; The benefit of reduced social contributions is excluded when workers are transferred between companies sharing a common property nucleus, regardless of whether the companies operate in the same or different sectors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
AZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e come procuratore speciale di SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS(S.C.C.I.) spa, elettivamente domiciliatoin ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difes o dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO; ricorrente contro AZURE STUDIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LE DELLE Oggetto: contributi l.n.233/91 art.8 RGN Cron.
Rep. Ud.7.2.23 PU MILIZIE 138, presso lo studio dell’avv. LORENZO CANTUCCI che la rappresenta e difende; controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 33/17 , depositata il 21.3.17; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 7.2.23 dal consigliere dr. Alessandro Gnani RILEVATO CHE La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dalla società Azure Studio srl avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps avente ad oggetto contributi dovuti in relazione all’indebita fruizione delle agevolazioni contributive previste dall’art.8, co.4 legge n.223/91.
Riteneva la Corte che non si fosse verificata alcuna cessioned’azienda tra Nephila srl, il cui fallimento aveva proceduto al licenziamento dei lavoratori poi iscritti alle liste di mobilità, e la Azure Studio srl che aveva poi assunto tali lavoratori. Avverso la sentenza ricorre l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI) spa, per un motivo. Azure Studio srl resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.8, co.2 e4 bis legge n.223/91, per avere la Corte apoditticamente negato la sussistenza di assetti proprietari coincidenti tra Nephila srl e Azure Studio srl.
Il motivo è manifestamente fondato.Va premesso che il beneficio contributivo previsto all’art.8, co.4 legge n.223/91 è escluso quando, in base al comma 4 bis della stessa disposizione, i lavoratori siano stati assunti “da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo”. Come precisato da questa Corte, la norma ha riguardo alle ipotesi in cui le diverse società presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovverosia tutte le situazioni in cui consti la presenza di un comune nucleo proprietario in grado di ideare ed attuare operazioni coordinate di assunzione e licenziamento del medesimo personale (Cass.9662/19).
Si è precisato che gli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti sono qualcosa di più e di diverso rispetto al concetto di stessa proprietà, avendo il legislatore volutamente utilizzato una espressione atecnica che facesse riferimento a tutte le ipotesi in cui l'impresa che assumeva non fosse del tutto estranea a quella che aveva licenziato (Cass.8988/08, Cass.20499/08). Deve aggiungersi che non è necessario, ai fini della sostanziale coincidenza di assetti proprietari, che entro le due imprese figurino uno o più soggetti comuni a entrambe.
Questa Corte ha infatti dato rilevo anche a legami di coniugio, di parentela, di affinità o finanche di collaudata e consolidata amicizia tra soci (così Cass.20499/08), tali per cui tra le due imprese si instauri una collaborazione e un comune agire sul mercato capaci di realizzare un’operazione unitaria e coordinata comportante il licenziamento dei dipendenti da una impresa e la loro assunzione da parte dell’altra. Risulta dalla sentenza che la Azure Studio srl fu costituita appena tre mesi prima (marzo 2010) del fallimento della Nephila srl (giugno 2010), mentre non emerge che Azure Studio srl avesse propri lavoratori prima dell’assunzione di quelli licenziati dalla curatela del fallimento Nephila.
Altresì risulta dalla sentenza che Nephila srl aveva come amministratore unico Romanò Cornelio e come soci i figli Romanò Alessandra, Simone e Marcello, mentre la Azure Studio srl fu costituita con presidente del consiglio di amministrazione Sebastianis Sandro e con consiglieri del consiglio di amministrazione i figli del Romanò, Romanò Simone e Alessandra. In base alla nozione di comune nucleo proprietario come delineata da questa Corte,può di certo ritenersi che le due società operassero sulla base di una strategiaunitaria facente capo all’unico nucleo proprietario identificabile nella famiglia Romanò, considerato che in Nephila srl era amministratore il padre e che in Azure Studio srl erano consiglieri di amministrazione i due figli.
Non è invece è dirimente ad escludere il medesimo nucleo proprietario la circostanza, rilevata in sentenza, secondo cui gli “assetti di maggioranza”delle due imprese non fossero riconducibili al medesimo nucleo familiare. Ciò che importa è che tramite il legame familiare si instauri t ra le due imprese una collaborazione capace di dar luogo a un’operazione unitaria e coordinata comportante il licenziamento dei dipendenti da una impresa e la loro assunzione da parte dell’altra.Il che è avvenuto nel caso di specie, alla luce della stretta cronologia temporale tra creazione della nuova società e fallimento della precedente, e non risultando che la nuova società abbia mai operato e assunto lavoratori per le proprie esigenze produttive prima e indipendentemente dall’assunzione di quelli messi in mobilità.
Va aggiunto che la Corte d’appello ha dato rilievo alla non totale coincidenza di attività tra le due imprese, nonostante tale dato sia inconferente:lo stesso art.8, co.4 bis legge n.223/91, infatti, ammette che la coincidenza sostanziale di assetti proprietari possa darsi anche tra imprese che operano in un “diverso settore di attività”. Conclusivamente la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione proposta in primo grado da Azure Studio srl avverso l’avviso di addebito dell’Inps n.333.2013.00014096.86.000.
Le spese dell’intero processo seguono la soccombenza della società Grandi Flotte.
P.Q.M.
La Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da Azure Studio srl; condanna Azure Studio srl a rifondere le spese di lite dell’intero processo, liquidate per il primo grado in €7000 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge, per il secondo grado in €7200 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge e, per il presente giudizio di cassazione, in €4000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma,