Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court extinguishes proceedings and exempts from unified contribution fee.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation extinguished the proceedings following the appellant's withdrawal of the cassation appeal. The appellant, Trenord S.R.L., had previously challenged a lower court ruling declaring null parts of collective bargaining agreements regarding apprenticeship periods, but subsequently filed a formal renunciation accepted by all parties. Consequently, the court ruled that the procedural action ended without addressing the merits of the labor dispute or imposing the standard unified contribution fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: Upon withdrawal of a cassation appeal, the proceedings are extinguished without examination of merits, and the unified contribution fee does not apply as it is a sanction for rejected appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13605/2020 R.G. proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE CARSO , N. 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA che larappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato CLAUDIO DANIELE MOSE' MORPURGO; -ricorrente- contro ADAMO VANESSA, CIRILLO FRANCESCO, GENTILE ALESSIO, PATANE' ANGELO, SCARFONE PAOLO, PESCIONE PASQUALE, domiciliatiin ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentat i e difes i dagli avvocati FRANCESCO ALDO CARLO FRANCESCHINISe LORENZO FRANCESCHINIS ; -controricorrenti- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1932/2019 , depositata il18/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che ha dichiarato la nullità degli articoli 18, c. 7, CCNL Attività Ferroviarie 16 aprile 2003, e 7 Accordo AGENS/OOSS 1° marzo 2006, nella parte in cui gli stessi escludono il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità e ha accertato il diritto dei lavoratori in epigrafe all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dalla rispettiva data di assunzione;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con quattro motivi; hanno resistito con controricorso gli intimati; 3.la parte ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettata dalle controparti; CONSIDERATO CHE 1.in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.; 2.in presenza di adesione alla rinuncia delle parti controricorrenti, ex art. 391, comma 4, c.p.c., non occorre provvedere sulle speseavendo peraltro le parti dichiarato di averle già regolate tra loro;
3. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018);
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo. Cos