Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court extinguishes proceedings and waives unified contribution fee.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation extinguished the cassation appeal filed by Trenord S.r.l. regarding the nullity of collective bargaining agreement articles concerning seniority calculations. Although the lower court had ruled in favor of the workers, the appellant withdrew the lawsuit, which was accepted by the opposing parties. Consequently, the court declared the proceedings terminated without addressing the merits or imposing the standard unified contribution fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: Upon withdrawal of a cassation appeal under Art. 390 c.p.c., the proceedings are extinguished under Art. 391 c.p.c., and the unified contribution fee does not apply as the measure is strictly interpreted and reserved for rejected appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16183/2020 R.G. proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE CARSO , N . 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA che larappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato CLAUDIO DANIELE MOSE' MORPURGO ; -ricorrente- contro ARENA SAMUELE, AULICINO HELIO, BOSCO ROBERTO, BUQUICCHIO FRANCESCO, D'AGOSTINO SALVATORE, FERRARA ALESSIA,domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR , presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentatie difesidall'avvocato LORENZO FRANCESCHINIS; -controricorrenti- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1774/2019 , depositata il19/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che ha dichiarato la nullità degli articoli 18, c. 7, CCNL Attività Ferroviarie 16 aprile 2003 e 7 Accordo AGENS/OOSS 1° marzo 2006, nella parte in cui gli stessi escludono il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità e ha accertato il diritto dei lavoratori in epigrafe all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dalla rispettiva data di assunzione;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con quattro motivi; hanno resistito con controricorso gli intimati; 3.la parte ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettata dalle controparti; CONSIDERATO CHE 1.in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.; 2.in presenza di adesione alla rinuncia delle parti controricorrenti, ex art. 391, comma 4, c.p.c., non occorre provvedere sulle spese, avendo peraltro le parti dichiarato di averle già regolate tra loro;
3. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018);
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo. Così d