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Ordinanza — n. 4703/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4703/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4703/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10233/2021 R.G. proposto da AZIENDA ASL DI TERAMO (ex USI 4), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Conciliazione n.10, presso lo Studio TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO e SOCI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIOVANNI DI GIANDOMENICO e RAFFALE DE LUCA TAMAJO; - ricorrente - contro DI GIOVANNI ANTIMO, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCO DI TEODORO ed elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo Magno n. 23/a, presso lo studio dell'Avv. Giampiero Proia; - controricorrente incidentale - nonché contro REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimata- avverso la sentenza n. 549/2020 della Corte d'Appello de L'Aquila, depositata il 08.10.2020, N.R.G. 427/2019.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4703/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. n. 17030/2021, rv. 661609-01; Cass. n. 34791/2021, rv. 663181-01). In applicazione di tale principio la S.C. ha quindi dichiarato inammissibile la memoria depositata da chi, com'è accaduto anche nel caso di specie, si era costituito ai soli fini di partecipare all'udienza di discussione. La regione Abruzzo va pertanto considerata intimata.

Parole chiave

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riduzione dei premi dell'assicurazione malattie servizio medico regionale rimborso ospedaliero diminuzione di stipendio riduzione delle prestazioni complementari regime di copertura
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10233/2021 R.G. proposto da AZIENDA ASL DI TERAMO (ex USI 4), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Conciliazione n.10, presso lo Studio TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO e SOCI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIOVANNI DI GIANDOMENICO e RAFFALE DE LUCA TAMAJO; - ricorrente - contro DI GIOVANNI ANTIMO, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCO DI TEODORO ed elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo Magno n. 23/a, presso lo studio dell'Avv. Giampiero Proia; - controricorrente incidentale - nonché contro REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimata- avverso la sentenza n. 549/2020 della Corte d'Appello de L'Aquila, depositata il 08.10.2020, N.R.G. 427/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.01.2023 dal Consigliere dott.ssa Antonella Filomena Sarracino; RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di L'Aquila, per quanto ancora rileva, confermava la sentenza del Tribunale di Teramo, pronunziata nei confronti della ASL n. 4 di Teramo, oggi Asl di Teramo (di seguito: AsI) e della Regione Abruzzo con la quale veniva accertato il diritto di Di Giovanni Antimo, medico convenzionato, all'integrale applicazione dell'accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR).

2. la Corte territoriale, in estrema sintesi, ha osservato che le pur legittime esigenze di contenimento della spesa sanitaria, poste alla base delle previsioni della legge finanziaria del 2005 e successivamente della delibera della Regione Abruzzo n. 592 del 2008, non autorizzavano la modifica unilaterale da parte dell'ASL degli impegni assunti in sede di contrattazione collettiva, tanto più che l'intervento unilaterale aveva riguardato il solo corrispettivo, mentre era rimasta immutata, quanto ad impegno qualitativo e quantitativo, la prestazione richiesta al medico convenzionato;

3. nel dettaglio, ha puntualizzato che l'innanzi ricordata delibera n. 592 del 2008 ha fissato i tetti di spesa per le Asl, dettando le linee guida alle quali esse avrebbero dovuto attenersi a tale scopo, specificando però che la riduzione avrebbe dovuto essere attuata attraverso la riapertura dei tavoli di concertazione, in attuazione del principio generale che presidia la vincolatività dei contratti collettivi;

4. la Corte territoriale ha quindi accertato il diritto del medico convenzionato indicato in epigrafe alla integrale percezione dei compensi come previsti dall'accordo collettivo nazionale, senza le decurtazioni operate dal datore di lavoro;

5. per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l'Asl sulla base di sette motivi, ai quali ha replicato con controricorso il medico indicato in intestazione che ha altresì proposto ricorso incidentale;

6. restava intimata la Regione Abruzzo;

7. pendente il giudizio venivano rinunziati il ricorso principale e quello incidentale, con accettazione. CONSIDERATO CHE 1. Va preliminarmente osservato che la Regione Abruzzo non essendosi costituito-nei termini di legge mediante controricorso, ha depositato memoria al solo fine di partecipare alla discussione orale. A tal riguardo va rilevato, in armonia con consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla I. n. 196 del 2016), la parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per l'adunanza camerale non può porre in essere alcuna attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380 bis.1 c.p.c. (cfr.

Cass. n. 17030/2021, rv. 661609-01; Cass. n. 34791/2021, rv. 663181-01). In applicazione di tale principio la S.C. ha quindi dichiarato inammissibile la memoria depositata da chi, com'è accaduto anche nel caso di specie, si era costituito ai soli fini di partecipare all'udienza di discussione. La regione Abruzzo va pertanto considerata intimata.

2. Tanto premesso, preliminare all'esame dei sette motivi di ricorso per cassazione è la valutazione della rinuncia al ricorso, al controricorso e l'accettazione, versati in atti /nelle more del giudizio/ dalle parti costituite;

3. La rinunzia al ricorso ed al ricorso incidentale e la congiunta all'accettazione, comportano l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma ne