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Ordinanza Interlocutoria — n. 4620/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 4620/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4620/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'Appello di L’Aquila ha respinto gli appelli (riuniti) dell’Anas spa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, confermando la decisione di primo grado che: ha dichiarato illegittimo il contratto di somministrazione a tempo determinato concluso il 16.2.2009 tra Marco Belli e la Quanta Agenzia per il Lavoro spa, disponendo la conversione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze di Anas spa, con diritto del lavoratore all’inquadramento da febbraio 2009 nell’Area Quadri, profilo A1 Tecnico specializzato; ha annullato il licenziamento intimato al lavoratore il 27.9.2012 e condannato Anas spa a reintegrare il predetto e a risarcirgli il danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra; ha dichiarato il diritto del lavoratore a transitare nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dall’1.10.2012, ai sensi dell’art. 36, comma 5, decreto legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011.

Regesto Legislator

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art. 2112 c.c, art. 370 cod. proc. civ, art. 291 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 4620/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 3, legge 604 del 1966 e dell’art. 2112 c.c. per avere la sentenza d’appello, in conseguenza della conversione del rapporto a tempo indeterminato ex art. 27, d.lgs. n. 276 del 2003, giudicato illegittimo il licenziamento (rectius, il recesso ante tempus) comunicato da Anas spa.

Parole chiave

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licenziamento o risoluzione del contratto abbandono del posto di lavoro licenziamento del pubblico dipendente cessazione delle prestazioni soppressione di posti di lavoro contratto di outsourcing

Disposizioni normative citate

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art. 2112 c.c
ed ha giudicato nullo, per contrasto con l’art. 2112 c.c., il licenziamento (ante tempus rispetto alla scadenza del termine) intimato al lavoratore da Anas spa e motivato dalla sola soppressione dell’IVCA e dal trasferimento delle risorse al Ministero, applicando la disciplina reintegratoria piena di cui all’art.
art. 370 cod. proc. civ
art. 291 cod. proc. civ
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8537/2018R.G. proposto da: ANAS SPA, in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Prof. ARTURO MARESCA, presso il cui studio in ROMA, Via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22, è elettivamente domiciliata -ricorrente- contro MARCO BELLI, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA BOSCO e dall’avv. GERMANO BELLI, elettivamentedomiciliato in ROMA, via Susa n. 1, presso lo studio dell’avv. IDA DI DOMENICA -controricorrente- e nei confronti di MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L’AQUILA n. 21 /20 18 pubblicata il18/01/2018, R.G. n. 83/2017;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di L’Aquila ha respinto gli appelli (riuniti) dell’Anas spa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, confermando la decisione di primo grado che: ha dichiarato illegittimo il contratto di somministrazione a tempo determinato concluso il 16.2.2009 tra Marco Belli e la Quanta Agenzia per il Lavoro spa, disponendo la conversione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze di Anas spa, con diritto del lavoratore all’inquadramento da febbraio 2009 nell’Area Quadri, profilo A1 Tecnico specializzato; ha annullato il licenziamento intimato al lavoratore il 27.9.2012 e condannato Anas spa a reintegrare il predetto e a risarcirgli il danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra; ha dichiarato il diritto del lavoratore a transitare nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dall’1.10.2012, ai sensi dell’art. 36, comma 5, decreto legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011.

2. La Corte territoriale ha escluso che fosse maturata la decadenza di cui all’art. 32, legge n. 183 del 2010, ritenendo che l’impugnativa stragiudiziale del licenziamento intimato il 27.9.2012, proposta con lettera del 19.11.2012, quindi nel rispetto del termine di sessanta giorni, fosse idonea ad impedire la decadenza anche rispetto al contratto di somministrazione del 16.2.2009, rinnovato fino all’8.11.2010 e al contratto a tempo determinato concluso l’8.11.2010 e con durata biennale (e risolto anticipatamente), in mancanza di interruzione tra i singoli contratti per un tempo superiore al termine per l’impugnativa; ha confermato la statuizione di nullità del contratto di somministrazione (art. 21, u.c., d.lgs. 276 del 2003), concluso tra la Quanta Agenzia per il Lavoro spa e l’Anas spa, equiparando la genericità della causale giustificativa dell’apposizione del termine al difetto di forma scritta, ed ha confermato la disposta conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore; ha riconosciuto il diritto del lavoratore, da considerare dipendente Anas spa dal novembre 2009 e in servizio alla data del 7.7.2012, di transitare alle dipendenze del Ministero, secondo il disposto dell’art. 36, decreto legge n. 98 del 2011 cit. ed ha giudicato nullo, per contrasto con l’art. 2112 c.c., il licenziamento (ante tempus rispetto alla scadenza del termine) intimato al lavoratore da Anas spa e motivato dalla sola soppressione dell’IVCA e dal trasferimento delle risorse al Ministero, applicando la disciplina reintegratoria piena di cui all’art. 18, comma 1, legge n. 300 del 1970, nel testo modificato dalla legge n. 92 del 2012; ha dichiarato inammissibile la censura sul riconosciuto superiore inquadramento.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Anas spa, affidato a tre motivi. Marco Belli ha resistito con controricorso. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha volto difese. Sono state depositate memorie, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c., nell’interesse di Anas spa e di Marco Belli. Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 32, legge 183 del 2010, per avere la Corte erroneamente interpretato la disposizione citata, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Si sostiene che, pur ritenendo applicabile alla fattispecie in esame il cd. decreto milleproroghe e computando quale dies a quo del termine di decadenza, di cui all’art. 32 cit., l’1.1.2012, l’impugnativa stragiudiziale proposta il 31.12.2010 sarebbe comunque tardiva rispetto al contratto di somministrazione. La società ha riproposto le difese sulla legittimità del contratto a tempo determinato, non esaminate dalla Corte d’appello perché ritenute assorbite in conseguenza della costituzione, ai sensi dell’art. 27, d.lgs. 276 del 2003, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo all’utilizzatrice Anas spa.

5. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 3, legge 604 del 1966 e dell’art. 2112 c.c. per avere la sentenza d’appello, in conseguenza della conversione del rapporto a tempo indeterminato ex art. 27, d.lgs. n. 276 del 2003, giudicato illegittimo il licenziamento (rectius, il recesso ante tempus) comunicato da Anas spa.

6. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 18, legge n. 300 del 1970, modificato dalla legge n. 92 del 2012, dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 36, comma 5, d.l. n. 98 del 2011, per erronea applicazione della tutela reintegratoria.7. Preliminarmente, deve rilevarsi che la notifica del ricorso di Anas spa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato anziché presso l’Avvocatura Generale.

8. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 608 del 2015, hanno statuito che “in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest'ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo”.

9. Questa Corte ha ulteriormente precisato (v. Cass. n. 4977 del 2015; Cass. n. 12410 del 2020) che, qualora il ricorso per cassazione sia notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché all’Avvocatura Generale dello Stato, il vizio della notifica è sanato, con efficacia "ex tunc", dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, da cui si può desumere che l'atto abbia raggiunto il suo scopo; tuttavia, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorché intervenuta oltre il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell'inefficacia della notifica dell'atto introduttivo.

10. Nel caso in esame, atteso che non risulta tuttora avvenuta né la spontanea notifica di controricorso da parte dell'intimata Amministrazione, né la spontanea rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione da parte del ricorrente, deve ordinarsi la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., presso l’Avvocatura Generale dello Stato; tale rinnovazione, ove ritualmente eseguita, ha l'effetto di sanare tale nullità ex tunc impedendo la decadenza dall'impugnazione e restando in tal caso abilitata la parte intimata a depositare il proprio controricorso anche al di là dei termini a tal fine previsti per il caso di rituale notificazione del ricorso (v. Cass. n. 21973 del 2016; Cass. n. 19242 del 2006; Cass. n. 15062 del 2006; Cass. n. 20000 del 2005).

P.Q.M.

La Corte dispone che sia rinnovata, a cura di parte ricorrente, la notifica del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, entro sessanta giorni da