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Ordinanza — n. 4614/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a prior ruling's material error regarding the designated appellate court venue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4614/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a previous judgment regarding the designated appellate court. The appellant argued that the specific mention of a 'different composition' implied the intended court was Rome, not Milan, as the Milan court would not require such a distinction. The court accepted this reasoning, noting that the error was unambiguous and could not be self-corrected by the lower court, thus ordering the correction to specify the Corte d'appello di Roma.

Regesto Legislator

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Art. 383 c.p.c.; Art. 384 c.p.c.: A material error in a Supreme Court decision designating the appellate court for remittal may be corrected upon party request if the error's existence and the correct identification of the court are evident from the reasoning and operative part of the decision.

Parole chiave

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material error correction appellate court designation remittal venue error Supreme Court procedure different composition collegium correzione di errore materiale cooperativa europea coefficiente correttore

Disposizioni normative citate

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Art. 383 c.p.c.
Art. 384 c.p.c.
art. 383 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2188 del 2023
Cass., Sez. Un. n. 9438 del 2002
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Testo completo

la seguente ORDINANZA PER C0RREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 27090-2022 proposto da: EUROPE CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN TEODORO N. 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE ITALIA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Oggetto CORREZIONE ERRORE MATERIALE R.G.N. 27090/2022 Cron.

Rep. Ud. 26/01/2023 CC Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; - controricorrenti - nonchè contro EQUITALIA SUD S.P.A. già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. ora Agenzia delle Entrate- Riscossione; - intimata - avverso la sentenza n. 33130/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/11/2022 R.G.N. 27059/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. RILEVATO E CONSIDERATO CHE Europe Consulting Società Cooperativa Sociale Onlus propone ricorso per correzione di errore materiale della sentenza di questa Corte, n. 33130 del 2022, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla predetta società, è stata cassata con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1279 del 2016; assume la ricorrente che il rinvio , in motivazione e in dispositivo, alla Corte d’appello di Milano, con la specificazione “in diversa composizione”, fa presumere che nelle intenzioni della Corte il rinvio fosse alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che aveva deciso in secondo grado, e che, pertanto, la sentenza sia affetta da errore materiale; l'INPS ha resistito, con controricorso, deducendo inammissibilità e infondatezza del ricorso per non essere la Corte di legittimità incorsa in alcun errore, atteso il disposto dell'art. 383 cod.proc.civ. che stabilisce esclusivamente che la causa venga rinviata ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, giudice che può essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso;EQUITALIA SUD S.P.A. già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. ora Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva ; il ricorso è da accogliere; l'erronea indicazione del giudice di rinvio ad opera della Corte di cassazione, non potendo essere emendata dal giudice erroneamente indicato, ne‘ dare luogo a rinvio d'ufficio alla Corte stessa, può essere da quest'ultima corretta, su istanza della parte interessata, se dai presupposti argomentativi del provvedimento da correggere discenda univocamente l'esatta identificazione del giudice di rinvio (Cass. n. 2188 del 2023 ed ivi ulteriori precedenti); nel caso di specie ricorre quest'ultima evenienza in quanto nel provvedimento, sia in parte motiva (pag. 9), sia nel dispositivo, viene specificato che la Corte del rinvio debba decidere "in diversa composizione", rendendo, quindi, evidente la volontà del Collegio di rinviare la causa alla Corte d'appello di Roma e non a quella di Milano, nel qual caso non sarebbe giustificabile la specificazione in ordine alla diversità della composizione del Collegio; pertanto, deve disporsi la correzione della sentenza di questa Corte n.33130 del 2022 nel senso che nella parte motiva, a pagina 9, e nel dispositivo, invece che "Corte d'appello di Milano”, debba intendersi e leggersi "Corte d'appello di Roma"; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez.

Un. n. 9438 del 2002).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per correzione di errore materiale, corregge la sentenza di questa Corte n.33130 del 2022 e dispone che nella parte motiva, a pagina 9, e nel dispositivo, invece che "Corte d'appello di Milano”, debba intendersi e le