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Ordinanza — n. 4377/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming income requirement is constitutive rather than quantifying for family allowance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4377/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against the denial of a family allowance, upholding the lower court's finding that income proof was insufficient. The appellant argued that income data is a constitutive requirement for the right to the benefit, whereas the court held it is merely a quantifying element. Consequently, the appeal was dismissed because the appellant failed to meet the statutory income threshold and the procedural grounds for the appeal were invalid.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.l. n. 89/88, conv. con l. n. 153/88; Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.: The income requirement for family allowances is constitutive of the right to the benefit, not merely quantifying, and appeals alleging omitted consideration of evidence must specifically cite the decisive nature of the fact under Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

Parole chiave

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family allowance entitlement income threshold requirement constitutive vs quantifying omitted consideration of evidence procedural admissibility appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.l. n. 89/88, conv. con l. n. 153/88
Art. 11 lett. d) Dir. 2003/109/CE
Art. 2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 421 c.p.c.
Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 8973/14
Cass. 16710/22
Cass. 640/19
Cass. 4472/78
Cass. 1203/00

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Testo completo

n ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato DAVIDE BAIOCCHI; ricorrente contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e Oggetto: assegno di natalità RGN 1570/22 Cron. Rep. Ud.19.1.23 PU difeso dagli avv.ti MAURO SFERRAZZA, MASSIMO BOCCIA NERI, SAMUELA PISCHEDDA, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO; controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n.846/21, depositata il 3.11.21; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 19.1.23 dal consigliere dr. Alessandro Gnani Rilevato che La Corte d'appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva negato a Ndiaye Omar il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Riteneva la Corte che Ndiaye Omar non avesse dimostrato il requisito reddituale. In particolare, non aveva prodotto il modello 730 ma si era limitato a chiedere un termine per l’integrazione probatoria. Avverso la sentenza Ndiaye Omar ricorre per due motivi. L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria. Considerato che Con il primo motivo di ricorso, Ndiaye Omar denuncia violazione o errata applicazione dell’art.2 l. n.153/88 e dell’art.12 Preleggi, in quanto la Corte avrebbe ritenuto il dato reddituale un presupposto costitutivo del diritto alla prestazione, quando invece esso rileva ai soli fini della quantificazione della prestazione.

Chiede il ricorrente il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia al fine di verificare se il principio di parità di trattamento sancito all’art.11, lett.

d) Dir. 2003/109/CE sia stato violato da una pronuncia del giudice che, diversamente dai cittadini italiani cui è consentito provare il requisito reddituale mediante documentazione fiscale (Mod. 730), ha nel caso di specie escluso rilievo a tale documentazione. Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta violazione o errata applicazione degli artt.2697 c.c. e artt.115, 421 c.p.c. in quanto la Corte non avrebbe pronunciato sulla richiesta di termine al fine di produrre il modello 730 nonostante si trattasse di un documento indispensabile ai fini della decisione, come tale acquisibile d’ufficio.

Il primo motivo è manifestamente infondato, anziché inammissibile, secondo quanto eccepito dall’Inps, poiché esso deduce non una questione di fatto, preclusa dalla c.d. doppia conforme, ma una violazione di legge, ovvero che, l’art.2 d. l. n.89/88, conv. con l. n.153/88 non prevede la situazione reddituale quale fatto costitutivo del diritto alla prestazione previdenziale, bensì solo come elemento necessario alla quantificazione dell’assegno. Il motivo è manifestamente infondato poiché, secondo consolidato orientamento di questa Corte dal quale non v’è ragione di discostarsi, l’art.2, co.10 d. l. n.89/88, nel prevedere che l’assegno non spetta se la somma dei redditi da la voro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare, detta un requisito costitutivo del diritto alla prestazione, che deve essere dimostrato dall’interessato (Cass.8973/14, Cass.16710/22).

Quanto alla censurata disparità di trattamento con i cittadini italiani e la richiesta di rinvio pregiudiziale, basti dire che la sentenza non ha addossato al ricorrente oneri probatori più gravosi di quelli incombenti sui cittadini italiani. La Corte si è limitata a rilevare che non era stata prodotta la documentazione fiscale (modello 730) necessaria alla dimostrazione del requisito reddituale, allo stesso modo per cui i cittadini italiani devono produrre la stessa documentazione ai fini di assolvere all’onere probatorio. La Corte non ha escluso che il modello 730 fosse insufficiente alla prova del ricorrente, quando invece lo sarebbe stato per i cittadini italiani.

Il secondo motivo è inammissibile. Esso deduce in rubrica violazione di legge, nella specie degli artt.2697 c.c., 115 e 421 c.p.c., ma lamenta nella sostanzia l’omessa pronuncia della Corte sull’istanza di termine per produrre il modello 730. In tal modo si fuoriesce dalla violazione di legge, in particolare dell’art.421 c.p.c. La omessa considerazione di un’istanza istruttoria non rientra nella violazione di legge poiché col motivo non si assume che la Corte abbia negato erroneamente l’esistenza dell’art.421 c.p.c. o che vi abbia attribuito un contenuto che non possiede (v.

Cass.640/19), e non rientra nemmeno nella falsa applicazione di legge, poiché non si assume che la Corte abbia escluso l’applicabilità, nel caso di specie, dell’art.421 c.p.c. (v. ancora Cass.640/19). L’omessa considerazione di un’istanza istruttoria ricade in realtà nel difetto di motivazione (v. ad es. Cass.4472/78, Cass.1203/00, tutte con riguardo al precedente testo dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.), sicché il relativo motivo di ricorso deve contenere l’indicazione specifica dei presupposti di cui all’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ovvero la decisività del fatto rappresentato dalla prova e la sua sottoposizione al contraddittorio tra le parti.

Di tali requisiti però nulla il motivo ricorso argomenta in modo specifico, risultando così inammissibile. Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna del ricorrente alle spese del prese