Supreme Court dismisses appeal against labor dispute judgment due to plaintiff's withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the request. The dispute involved a former public employee claiming a salary difference between his previous public water authority role and his new private water company position. The court ruled that the procedural requirements for a judgment on the merits were no longer met because the appellant voluntarily abandoned the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws the appeal before the Supreme Court's hearing, the proceedings are extinguished without any ruling on costs or the merits of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14823/2019 R.G. proposto da : ABBANOA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA PAOLA FALCONIERI, n. 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI , rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA ; -ricorrente- contro LOI EFISIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI,N.1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ASCIANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNA INGIANNI, CECILIA SAVONA, GIOVANNI MARIA LAURO ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 332/2018, depositata il13/11/2018, R.G.N. 28 6 /2017 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023dal Consigliere Dott.
ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. PREMESSO CHE 1. con sentenza 13 novembre 2018, la Corte d’appello di Cagliari ha rigettato l’appello di Abbanoa s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua opposizione al decreto con il quale il dipendente Efisio Loi le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 11.686,40 oltre accessori, a titolo di assegno non riassorbibile per il periodo da gennaio 2015 a luglio 2016, consistente nella differenza tra il trattamento economico maturato presso la p.a. di provenienza (Ente Sardo Acquedotti e Fognature) e la retribuzione spettantegli alle dipendenze della società predetta, nuovo gestore idrico, che non gli aveva più riconosciuto detto emolumento ad personam;
2. ciò ai sensi dell’art. 2 legge regionale sarda n. 10/2005, da interpretare nel senso del mantenimento, nel trasferimento del lavoratore dall’E.S.A.F. al nuovo soggetto del settore idrico integrato, del trattamento economico in godimento, definitivamente in esso conglobata anche la retribuzione accessoria;
3. avverso tale sentenza la società ha proposto, con atto notificato il 10 maggio 2019, ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso;
4. prima dell’odierna adunanza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia sottoscritto personalmente ed accettato dal difensore del controricorrente;
5. sussistono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.;
6. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il pro