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Ordinanza — n. 4317/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, extinguishing proceedings without ruling on merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4317/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the appellant voluntarily withdrew their appeal. The underlying dispute involved a former public employee claiming a salary difference between his previous public water authority role and his new private sector position. The court dismissed the case because the withdrawal satisfied the statutory requirements for termination under the Code of Civil Procedure, rendering further examination unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws their appeal or counterclaim with the opposing party's acceptance, the court must declare the proceedings extinguished without examining the merits or ruling on costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure voluntary withdrawal termination without merits retribuzione non pagata restituzione delle indennità di disoccupazione assegno di transizione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
sussistono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell'art.
Art. 391 c.p.c.
per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.;
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r.
art. 390 c.p
sussistono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20936/2019 R.G. proposto da : ABBANOA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA PAOLA FALCONIERI, n.100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI , rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA ; -ricorrente- contro CITTADINI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI, N. 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ASCIANO, che lo rappresent a e difende unitamente agli avvocati ANNA INGIANNI, CECILIA SAVONA, GIOVANNI MARIA LAURO ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 401/2018,depositata il 15/01/2019 , R.G.N. 360/2017 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023dal Consigliere Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. PREMESSO CHE 1. con sentenza 15 gennaio 2019, la Corte d’appello di Cagliari ha rigettato l’appello di Abbanoa s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata al pagamento, in favore del dipendente Maurizio Cittadini della somma di € 36.416,57 oltre accessori, a titolo di assegno non riassorbibile per il periodo da settembre 2005 a novembre 2009, consistente nella differenza tra il trattamento economico maturato presso la p.a. di provenienza (Ente Sardo Acquedotti e Fognature) e la retribuzione spettantegli alle dipendenze della società predetta, nuovo gestore idrico, che non gli aveva più riconosciuto detto emolumento ad personam;

2. ciò ai sensi dell’art. 2 legge regionale sarda n. 10/2005, da interpretare nel senso del mantenimento, nel trasferimento del lavoratore dall’E.S.A.F. al nuovo soggetto del settore idrico integrato, del trattamento economico in godimento, definitivamente in esso conglobata anche la retribuzione accessoria;

3. avverso tale sentenza la società ha proposto, con atto notificato il 9 luglio 2019, ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso;

4. prima dell’odierna adunanza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia sottoscritto personalmente ed accettato dal difensore del controricorrente;

5. sussistono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.;

6. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il pro