Ordinanza — n. 4306/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29471/2020 R.G. proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain ROMA, VIALE CARSO, n. 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che larappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MORPURGO; -ricorrente - contro ANNONI ANGELO, BIAZZI ALESSIO, BLANC FEDERICO, COPPOLA BERNARDO, CORRITORE GIUSEPPE, DI BELLO FRANCESCO, IUSCO MICHELE, LODIGIANI ALESSIO, PRIGNACCHI ELISA, SALEMME ALESSANDRO, domiciliat i in ROMA, PIAZZA CAVOUR , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato LORENZO FRANCESCHINIS; -controricorrenti – avverso la SENTENZA n. 20/2020 d ella CORTE D'APPELLO di MILANO , pubblicatail 26/05/2020 , R.G.N. 648 /2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 378 c.p, art. 391 c.p; Ordinanza — n. 4306/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 29471/2020 R.G. proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain ROMA, VIALE CARSO, n. 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che larappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MORPURGO; -ricorrente - contro ANNONI ANGELO, BIAZZI ALESSIO, BLANC FEDERICO, COPPOLA BERNARDO, CORRITORE GIUSEPPE, DI BELLO FRANCESCO, IUSCO MICHELE, LODIGIANI ALESSIO, PRIGNACCHI ELISA, SALEMME ALESSANDRO, domiciliat i in ROMA, PIAZZA CAVOUR , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato LORENZO FRANCESCHINIS; -controricorrenti – avverso la SENTENZA n. 20/2020 d ella CORTE D'APPELLO di MILANO , pubblicatail 26/05/2020 , R.G.N. 648 /2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere Dott.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29471/2020 R.G. proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain ROMA, VIALE CARSO, n. 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che larappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MORPURGO; -ricorrente - contro ANNONI ANGELO, BIAZZI ALESSIO, BLANC FEDERICO, COPPOLA BERNARDO, CORRITORE GIUSEPPE, DI BELLO FRANCESCO, IUSCO MICHELE, LODIGIANI ALESSIO, PRIGNACCHI ELISA, SALEMME ALESSANDRO, domiciliat i in ROMA, PIAZZA CAVOUR , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato LORENZO FRANCESCHINIS; -controricorrenti – avverso la SENTENZA n. 20/2020 d ella CORTE D'APPELLO di MILANO , pubblicatail 26/05/2020 , R.G.N. 648 /2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere Dott.
ELENA BOGHETICH.RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 20 del 26.5.2020, la Corte d'appello di Milano, respingendo il gravame proposto da Trenord s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la declaratoria di nullità degli artt. 18.11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'Accordo sindacale 1.3.2006 nella parte di esclusione del computo dell'intero periodo di apprendistato svolto dal lavoratore indicato in epigrafe ai fini degli aumenti periodici di anzianità, ha accertato il diritto dei lavoratori all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale ed ha condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati dall'assunzione;
2. I giudici di seconde cure, anche richiamando precedenti del medesimo tenore, hanno –in sintesi - precisato che:
a) la L. n. 25 del 1955, art. 19 era venuta meno soltanto in data successiva alla stipulazione deicontratti per cui è causa, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 167 del 2011, art. 7, comma 6;
b) in senso contrario non rilevava la delega alle parti sociali, prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49 che non incideva sul riconoscimento dell'anzianità di servizio con la conseguente illegittimità della disposizione della contrattazione collettiva che disciplinava tale aspetto;
c) il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 3 prevedeva espressamente che, in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del decreto continuava ad applicarsi la normativa in materia;
d) all'art. 19 citato doveva riconoscersi il carattere di norma imperativa;
e) nessunasignificativa differenza terminologica, quanto agli effetti, era da ravvisarsi (anche alla luce della sentenza di Cass. S.U. n. 20074 del 2010) nella locuzione "èconsiderato utile" inserita nella L. n. 25 del 1955, art. 19 e l'espressione "ècomputato" contenuta nel D.L. n. 726 del 1984, art. 3 avendo entrambe le diciture l'univoco significato di stabilire che la fase inziale del rapporto (instaurato con contratto di apprendistato) dovesse valere ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione quale ordinario rapporto di lavoro;
f) illegittimi e nulli, pertanto, eranoi punti 7 dell'Accordo Sindacale dell'1.3.2006 nonché 11 dell'art. 18 del CCNL Attività Ferroviarie 16.4.2003 nella parte in cui non computavano l'intero periodo di lavoro svolto in regime di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità;
g) la suddetta interpretazione era coerente con la normativa di livello europeo (direttiva 2000/78).3. Avverso la decisione di secondo grado Trenord s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE Con memoria ex art. 378 c.p.c., la società, in data 22.12.2022, ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal ricorrente dal rispettivo difensore munito di procura generale. Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore. Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006)
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudi