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Ordinanza — n. 4263/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4263/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4263/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34089/2019 R.G. proposto da : CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, via Po 25 - B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO che larappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMMARIA FRANCESCO -ricorrente- contro MERLINI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Di Dono, 3/A, presso lo studio dell’avvocato DE BERARDINIS PAOLO rappresentato e difeso dall'avvocato ZAMBRANO ANDREA -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 506/2019 depositata il06/05/2019.

Regesto Legislator

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art. 118 disp. att. c.p, art. 23 Cost, art. 1282 c.c; Ordinanza — n. 4263/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Inoltre, la sentenza n. 603 del 2019 di questa Corte ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”.

Parole chiave

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contributi previdenziali diritti a pensione sussidi per premi di cassa malati sussidio di assistenza rendita d'invalidità della previdenza professionale deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 118 disp. att. c.p
6301 del 2022), alle cui analoghe motivazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp.
art. 23 Cost
1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n.
art. 1282 c.c
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34089/2019 R.G. proposto da : CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, via Po 25 - B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO che larappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMMARIA FRANCESCO -ricorrente- contro MERLINI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Di Dono, 3/A, presso lo studio dell’avvocato DE BERARDINIS PAOLO rappresentato e difeso dall'avvocato ZAMBRANO ANDREA -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 506/2019 depositata il06/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dal Consigliere LUCA SOLAINI. R.G. 34089/19 Rilevato che: con sentenza depositata in data 6.5.2019 n. 506, la Corte di appello di Milano ha respinto l’appello della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti, avverso la decisione di primo grado che aveva condannato la predetta Cassa a restituire a Giuseppe Merlini, dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico sia per il periodo 2009-2013 che per il periodo 2014-2018, oltre interessi dalle singole trattenute al saldo, dichiarando illegittimo il prelievo operato sulla pensione; la Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, ha confermato, in buona sostanza, la sentenza di primo grado; avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a tre articolati motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria, Giuseppe Merlini.

Considerato che: con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia la violazione dell’ art. 2 d.lgs. n. 509 del 1994, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassae con la Delibera della CNPADC del 28.10.2008; violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995, dell’art.1,comma 763, l. n. 296 del 2006; violazione dell’art.1, comma 488, l. n. 147 del 2013, dell’art.24 comma 24 d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, degli artt. 3 e 38 Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l'illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella parte in cui istituiva il contributo; con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n .3 c.p.c. - la Cassa si duole della violazione dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, dell’art.1, comma 763, l. n. 296 del 2006; violazione dell’art.2 d.lgs. n.509 del 1994 in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa e con la Delibera della CNPADC del 28.10.2008 e del 27.6.2013, per avere la Corte di merito ritenuto che, nell'ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati; con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2946 e 2848 c.c., dell’art. 129 del R.D.L. n. 1827/35 e dell’art. 47 bis del DPR n. 639/70, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto applicabile il termine decennale, di cui all’art.2946 c.c., di prescrizione dei ratei pensionistici non liquidati, in luogo di quello quinquennale, che secondo la Corte d’appello sarebbe applicabile solo nel caso in cui il credito sia “pagabile” ovvero assistito da “liquidità ed esigibilità”.

I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Infatti, sussiste una consolidata giurisprudenza di questa Corte dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi (v., solo tra le recenti, Cass. n. 29535 del 2022; Cass. n. 29523 del 2022; Cass. n. 29382 del 2022; Cass. n. 18566 del 2022; Cass. n. 18565 del 2022; Cass. n. 18570 del 2022; Cass. n. 6897 del 2022; cfr. anche Cass.n. 6301 del 2022), alle cui analoghe motivazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato, sulla cui base, si è più volte chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata allegislatore (così Cass.nn. 27340, 28055, 28054 del 2020);

Inoltre, la sentenza n. 603 del 2019 di questa Corte ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”.

Sulla base delle considerazioni che precedono, questa Corte ha concluso nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come siè detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore; Le argomentazioni svolte in seno al ricorso e alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui è sufficiente la “adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente” e rilevare che la sentenza impugnata è conforme alla richiamata giurisprudenza di legittimità per esonerare questo Collegio da ogni ulteriore motivazione (cfr.

Cass. SS.UU. n. 7155 del 2017). Il terzo motivo è infondato. Secondo l’orientamento di questa Corte, “I ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo.”, (Cass. nn. 2563/16, 17742/15, 31642/22).

Nella specie la Corte d’appello ha ben governato i principi di diritto indicati ed il ricorso va conseguentemente rigettato, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della Cassa ricorrente dell’importo pari al doppio del contributo unificato, Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti a pagare a Giuseppe Merlini le spese di lite, che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre le spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsi, in favore dell’avv. Andrea Zambrano. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comm a 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni