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Ordinanza — n. 4259/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4259/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4259/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2161/2019 R.G. proposto da : CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in R oma, via Po 25 - B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMMARIA FRANCESCO -ricorrente- contro TOSI UMBERTO e FIORDELISI AUGUSTO, elettivamente domiciliat i in Roma via Paolo Di Dono 3/A, presso lo studio dell’avvocato DE BERARDINIS PAOLO, rappresentatie difesi dall'avvocato ZAMBRANO ANDREA -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 653/2018 depositata il06/07/2018.

Regesto Legislator

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art. 85 cod. proc. civ, art. 118 disp. att. c.p, art. 23 Cost, art. 1282 c.c; Ordinanza — n. 4259/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Inoltre, la sentenza n. 603 del 2019 di questa Corte ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art.1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”.

Parole chiave

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contributi previdenziali deducibilità dei contributi di mantenimento riscossione dei contributi prestazione d'assicurazione sociale divisione della previdenza sussidi per premi di cassa malati

Disposizioni normative citate

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art. 85 cod. proc. civ
In via preliminare, la rinuncia al mandato dell’avvocato domiciliatario dei controricorrenti è priva di effetti nel presente giudizio, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “La revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa da parte deldifensore, a norma dell'art. 85 cod.
art. 118 disp. att. c.p
6301 del 2022, alle cui analoghe motivazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp.
art. 23 Cost
147 del 2013, art.1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n.
art. 1282 c.c
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2161/2019 R.G. proposto da : CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in R oma, via Po 25 - B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMMARIA FRANCESCO -ricorrente- contro TOSI UMBERTO e FIORDELISI AUGUSTO, elettivamente domiciliat i in Roma via Paolo Di Dono 3/A, presso lo studio dell’avvocato DE BERARDINIS PAOLO, rappresentatie difesi dall'avvocato ZAMBRANO ANDREA -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 653/2018 depositata il06/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dal Consigliere LUCA SOLAINI. R.G. 2161/19 Rilevato che: con sentenza depositata in data 6.7.2018 n. 653, la Corte di appello di Bologna ha accolto parzialmente l’appello principale (in quanto iscritto per primo) di Tosi Umberto e Fiordelisi Augusto e respinto l’appello incidentale (in quanto iscritto per secondo) della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti, avverso la decisione di primo grado che aveva condannato la predetta Cassa a restituire a Umberto Tosi e Augusto Fiordelisi, dottori commercialisti in quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico per il periodo 2009-2013, oltre interessi dalle singole trattenute al saldo, dichiarando illegittimo il prelievo operato sulla pensione; la Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, oltre a confermare la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto alla restituzione dei ratei pensionistici trattenuti da parte della Cassa a titolo di contributo di solidarietà anche per il periodo 1.1.2014-31.12.2014 (prima cioè del deposito del ricorso introduttivo), ma non anche per i periodi successivi nei quali nessuna trattenuta era stata ancora operata, mentre ha rigettato l’appello incidentale della Cassa sulla prescrizione decennale dei ratei non riscossi; avverso tali statuizioni haproposto ricorso per cassazione, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a tre articolati motivi, illustrati da memoria, cui hanno resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria, Umberto Tosi e Augusto Fiordelisi.

Considerato che: con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia la violazione dell’ art. 2 d.lgs. n. 509 del 1994, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassae con la Delibera della CNPADC del 28.10.2008 e del 27.6.2013; violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995, dell’art.1,comma 763, l. n. 296 del 2006; violazione dell’art.1, comma 488, l. n. 147 del 2013, dell’art.24 comma 24 d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, degli artt. 3 e 38 Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l'illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella parte in cui istituiva il contributo; con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. - la Cassa si duole della violazione dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, dell’art.1, comma 763, l. n. 296 del 2006; violazione dell’art.2 d.lgs. n.509 del 1994 in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa e con la Delibera della CNPADC del 28.10.2008 e del 27.6.2013, per avere la Corte di merito ritenuto che, nell'ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati; con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2946 e 2848 c.c., dell’art. 129 del R.D.L. n. 1827/35 e dell’art. 47 bis del DPR n. 639/70, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto applicabile il termine decennale, di cui all’art.2946c.c., di prescrizione dei ratei pensionistici non liquidati, in luogo di quello quinquennale, che secondo la Corte d’appello sarebbe applicabile solo nel caso in cui il credito sia “pagabile” ovvero assistito da “liquidità ed esigibilità”.

In via preliminare, la rinuncia al mandato dell’avvocato domiciliatario dei controricorrenti è priva di effetti nel presente giudizio, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “La revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa da parte deldifensore, a norma dell'art. 85 cod. proc. civ., non fanno perdere al procuratore (revocato o rinunciante), ancorché designato d'ufficio, la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse della parte, con la conseguenza che la notificazione della sentenza allo stesso è idonea a far decorrere i termini d'impugnazione” (Cass. n. 14368/13).

Questo principio si applica anche all’avvocatodomiciliatario, la cui revoca o rinuncia al mandato sono irrilevanti per il giudizio, in quanto improduttive di effetti nei rapporti con l’altra parte finchè non si sia verificata la sostituzione del procuratore, nel senso che egli non può essere esonerato dagli obblighi connessi alla ricezione degli atti per i quali sia avvenuta la domiciliazione se non in virtù della prova, posta a suo carico, di avere dato notizia della notifica degli atti al nuovo difensore (Cass. n. 21589/2009 e Cass. n. 330/1962).

In applicazione dei suddetti principi, nella specie la suindicata rinuncia è priva di effetti visto che il contraddittorio tra le parti si è costituito regolarmente e lo stesso domiciliatario rinunciante si è impegnato a fornire alle parti tutte le comunicazioni di interesse. Nella specie, il difensore rinunciante si è reso espressamente disponibile per qualsiasi successiva comunicazione relativa al presente giudizio di legittimità. I primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Infatti, sussiste una consolidata giurisprudenza di questa Corte dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi (v., solo tra le recenti, Cass. n. 29535 del 2022;

Cass. n. 29523 del 2022; Cass. n. 29382 del 2022; Cass. n. 18566 del 2022; Cass. n. 18565 del 2022; Cass. n. 18570 del 2022; Cass. n. 6897 del 2022), cfr. anche Cass.n. 6301 del 2022, alle cui analoghe motivazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato, sulla cui base, si è più volte chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così Cass.nn. 27340, 28055, 28054 del 2020).

Inoltre, la sentenza n. 603 del 2019 di questa Corte ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art.1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”.

Sulla base delle considerazioni che precedono, questa Corte ha concluso nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. Le argomentazioni svolte in seno al ricorso e alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui è sufficiente la “adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente” e rilevare che la sentenza impugnata è conforme alla richiamata giurisprudenza di legittimità per esonerare questo Collegio da ogni ulteriore motivazione (cfr.

Cass. SS.UU. n. 7155 del 2017). Il terzo motivo è infondato. Secondo l’orientamento di questa Corte, “I ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo.”, (Cass. nn. 2563/16, 17742/15, 31642/22).

Nella specie la Corte d’appello ha ben governato i principi di diritto indicati ed il ricorso va conseguentemente rigettato, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della Cassa ricorrente dell’importo pari al doppio del contributo unificato, Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti a pagare a Umberto Tosi e Augusto Fiordelisi le spese di lite, che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre le spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsi, in favore dell’avv. Andrea Zambrano. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore