Supreme Court dismisses appeal claiming temporary medical director substitution warrants higher salary under collective agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected Giovanni Battista La Pegna's appeal against a lower court ruling that denied him a higher salary for temporarily substituting a medical director. The court held that such substitution falls within the single level of the medical directorate, meaning the specific substitute allowance under the collective agreement is adequate and does not constitute superior duties. Consequently, the constitutional claim for equal pay was found inapplicable because the statutory scheme already provides a comprehensive compensatory allowance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 comma 7 del CCNL 8.6.2000; Art. 36 Cost.: Temporary substitution of a medical director within the same directorate level does not constitute superior duties, so the specific substitute allowance is sufficient and the constitutional claim for higher pay is inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 21322-2017 proposto da: LA PEGNA GIOVANNI BATTISTA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO FIORENTINO N. 41, presso lo studio àll'v-v5aats CARMELO FABRIZIO FERRARA, ràppresentato e difeso dàll'vvocato MRENn ,5AINATORE INPANTINU; - ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA, in 2023 persona del legale rappresentante pro tempore, 169 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MACHIAVELLI n. 25, presso lo studio dell'avvocato PIO CENTRO, rappresentata e difesa dall'avvocato EGIDIO INCORPORA; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 103/2017 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 20/03/2017 R.G.N. 9/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 20 marzo 2017, la Corte d'Appello di Caltanissetta, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Caltanissetta, rigettava la domanda proposta da Giovanni Battista La Pegna nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta avente ad oggetto la condanna della ASP datrice al pagamento, in luogo dell'indennità di cui all'art. 18, comma 7 del CCNL dell'area della dirigenza medica e sanitaria dell'8.6.2000 corrisposta in relazione alla designazione in sostituzione del titolare nell'incarico di direttore della struttura complessa Malattie Neurovegetative dell'AUSL n. 2 di Caltanissetta, del trattamento economico previsto per tale figura dirigenziale dal predetto CCNL; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità per genericità dell'appello della ASP di Caltanissetta sollevata dal dott.
La Pegna ma, altresì infondata la pretesa azionata, escludendo la disciplina di legge il riconoscimento al dirigente assegnato temporaneamente a mansioni diverse il diritto al trattamento economico di posizione superiore a quella spettante per le funzioni effettivamente svolte e non ricorrendo le condizioni che in base al contratto collettivo configurano l'attribuzione dell'incarico di responsabile di struttura complessa, nonché non risultando ai predetti fini invocabile il disposto dell'art. 36 Cost. avendo la contrattazione collettivo previsto per l'evenienza apposito emolumento dato dall'indennità sostitutiva avente natura risarcitoria ed onnicomprensiva; che per la cassazione di tale decisione ricorre il dott.
La Pegna, affidando l'impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la ASP di Caltanissetta; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 434 c.p.c., deduce la nullità della sentenza e del procedimento per aver la Corte territoriale pronunziato oltre il limite del devoluto, essendosi la ASP di Caltanissetta limitata a censurare la decisione del primo giudice esclusivamente sotto il profilo dell'inapplicabilità del comma 5 dell'art. 18 del CCNL e non del comma 7 della stessa norma per cui la Corte territoriale non avrebbe potuto sancire, come viceversa ha fatto, la non debenza di somme ulteriori rispetto a quanto già corrisposto in base al predetto comma 7 dell'art. 18; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2099 c.c., il ricorrente deduce la nullità della sentenza sotto il profilo della violazione del giudicato interno formatosi per aver l'ASP di Caltanissetta impugnato la decisione del primo giudice esclusivamente sotto il profilo dell'inapplicabilità del comma 5 dell'ad. 18 del CCNL e non del comma 7 della stessa norma; - che i primi due motivi sono infondati, essendo in ogni caso riservata al giudice l'esatta individuazione delle norme applicabili, senza che la mancata loro indicazione nell'atto di gravame possa importare formazione di giudicato interno sul punto; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione dell'ad. 132, n. 4, c.p.c. e dell'addii Cost., il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale il carattere meramente apparente della motivazione resa, risultando non supportato da ragione alcuna la ritenuta non sussumibilità dell'incarico conferito al ricorrente tra quelli disciplinati dall'art. 18, comma 5, del CCNL come viceversa affermato dal primo giudice; il motivo è infondato, poiché la motivazione apparente è ravvisabile solo quando sia composta da mere formule di stile o tautologiche, il che non è nel caso in oggetto; che, con il quarto motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 5, CCNL 8.6.2000 per l'area della dirigenza medica e veterinaria e 10, comma 8, del contratto integrativo 10.2.2004, lamentando la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale in ordine all'inapplicabilità nella fattispecie delle invocate disposizioni; che la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 del CCNL 8.6.2000 per l'area della dirigenza medica e veterinaria, 1362 c.c., 2 comma 3 bis, 19, 24, comma 1, 40 e 45 d.lgs. n. 165/2001, 5,15 ter, comma 5, d.lgs. n. 502/1992, 29 d.P.R. n. 76171979, 2103 c.c. e 36 Cost.
è dedotta anche con il quinto motivo, là dove si imputa alla Corte territoriale l'erroneità del convincimento espresso per cui il contratto collettivo prevederebbe nell'ipotesi di assegnazione provvisoria di un dirigente ad altre mansioni il riconoscimento dell'indennità sostitutiva ex art. 18 CCNL 8.6.2000 per l'area della dirigenza medica avente natura risarcitoria ed onnicomprensiva, risultando quella norma inapplicabile alla fattispecie o, al più, avente una operatività limitata nel tempo in funzione della copertura del posto resosi vacante ed, in ogni caso, insuscettibile di vanificare il diritto al trattamento economico connesso all'esercizio di fatto di mansioni superiori ex art. 36 Cost.; che nel sesto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e 15, comma 1, d.lgs. n. 502/1992 è prospettata con riferimento al mancato rispetto del principio di parità di trattamento contrattuale in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere applicabile il regime di cui ai primi tre commi dell'art. 18 del CCNL 8.6.2000 alle distinte ipotesi di sostituzione in incarichi dirigenziali di cui ai successivi commi 4 e 5; che il quarto, il quinto e il sesto motivo, da trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.14.9.2022, n. 27109 ed i numerosi precedenti ivi citati), cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale "la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8.6.2000 per l'area della dirigenza medica - applicabile ad ogni ipotesi di vacanza della dirigenza di struttura complessa (e quindi anche quando l'assegnazione provvisoria riguardi un posto di nuova istituzione nel quale non vi è un titolare assente o cessato) - non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c. d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost."; né può ravvisarsi violazione del principio di parità di trattamento ex art. 45 d.lgs. n. 165/2001, norma che vieta all'amministrazione di accordare trattamenti economico-normativi individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede o in sede legislativa (cfr., ex aliis, Cass. n. 6553/19); che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a nor