Cassation court declares matter ended due to post-filing settlement between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the matter of contention ended following a settlement agreement reached by the parties in a labor dispute. Although the lower court had previously ruled on the existence of an employment relationship and awarded damages, the parties negotiated a new contractual arrangement that superseded the original judgment. Consequently, the court determined that the legal basis for the cassation appeal no longer existed, resulting in the dismissal of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; When parties resolve a dispute via agreement after filing a cassation appeal, the court must declare the matter of contention ended, rendering the appealed judgment ineffective.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13605/2018 R.G. proposto da: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, in persona del leg. rapp.te p.t. elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato MATTIA PERSIANI che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro ROSINI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ANGELICO 35, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI NICOLA D'AMATI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIA COSTANTINI -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4615/2017 pubblicatail 31/10/2017 RGN . 7822/2017 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere dott.
GUALTIERO MICHELINIRILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, rigettato l’appello principale della Rai ed in accoglimento dell’appello incidentale di Luca Rosini, confermata la sentenza del Tribunale di Roma nel resto, ha dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 20/3/2006 e condannato la società a risarcire il danno pari alla retribuzione spettante al redattore ordinario dal 13/7/2011,detratto per il periodo fino all'11/4/2013 l'aliunde perceptum, oltre accessori;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con 13 motivi; ha resistito con controricorso l’intimato;
3. in prossimità dell'adunanza è stata depositat a memoria congiunta dei difensori delle parti, contenente richiesta di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese, con allegato verbale di conciliazionein sede sindacale; CONSIDERATO CHE 1. dal verbale redatto in sede sindacale in data 20/12/2022, prodotto in giudizio, risulta che le parti hanno conciliato la lite; la definizione della lite in sede sindacale intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; invero, “nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata” (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980 del 2018);
2. le parti hanno regolato le spese in detto verbale, e convenut o sulla integrale compensazione di ogni ulteriore spesa, spettanza e compenso professionale, per cui anche per tale aspetto può ritenersi cessata ogni contesa;
3. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnatain forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019);
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spesecompensate. Così