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Ordinanza — n. 3567/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3567/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3567/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difes o dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO; -ricorrente- contro INTERCOS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che la Oggetto: appalto contribuzione solidarietà RGN Cron. Rep. Ud.27.1.23 PU rappresenta e difende, unitamente all’avvocato FRANCESCO ROCCO DI TORREPADULA; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.451/18, depositata in data 8.5.18; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 27.1.23 dal consigliere dr. Alessandro Gnani

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3567/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03, nonché dell’art.21, co.1 d. l. n.5/12, conv. con l. n.35/12, e dell’art.11, co.1, disp. prel. c.c. La Corte avrebbe errato nell’escludere che lasolidarietà dell’art.29 d. lgs. n.276/03, nel testo antecedente la modifica ad opera dell’art.21, co.1 d. l. n.5/12, ovvero quello applicabile ratione temporis, si estendesse alle sanzioni.Il ricorso è manifestamente fondato. È pacifico che il contratto d’appalto ebbe durata annuale, dal 1°.1.2011 al 31.12.2011.

Parole chiave

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pagamento del subappaltatore tasso di contribuzione incasso dei contributi di mantenimento indennità forfettaria prestazioni indebitamente riscosse compenso per prestazioni
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Testo completo

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difes o dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO; -ricorrente- contro INTERCOS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che la Oggetto: appalto contribuzione solidarietà RGN Cron. Rep. Ud.27.1.23 PU rappresenta e difende, unitamente all’avvocato FRANCESCO ROCCO DI TORREPADULA; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.451/18, depositata in data 8.5.18; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 27.1.23 dal consigliere dr. Alessandro Gnani

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n.451/18, la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto parzialmente l’opposizione proposta da Intercos s.p.a. avverso decreto ingiuntivo ottenuto dall’INPS, avente ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni dovuti da Punto Servizi s.r.l. e chiesti, in via solidale ex art.29 d. lgs. n.276/03, alla Intercos s . p . a . , quale committente di un appalto di servizi con durata dal 1°.1.2011 al 31.12.2011, poi eseguito in subappalto dalla Punto Servizi s.r.l. Riteneva la Corte che la solidarietà ex art.29 d. lgs. n.276/03, pur nella versione antecedente la modifica ad opera dell’art.21, co.1 d. l. n.5/12, riguardasse solo i contributi e non le sanzioni. Contro la sentenza, l’Inpsricorre con un motivo, illustrato da memoria. Intercos s.p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03, nonché dell’art.21, co.1 d. l. n.5/12, conv. con l. n.35/12, e dell’art.11, co.1, disp. prel. c.c. La Corte avrebbe errato nell’escludere che lasolidarietà dell’art.29 d. lgs. n.276/03, nel testo antecedente la modifica ad opera dell’art.21, co.1 d. l. n.5/12, ovvero quello applicabile ratione temporis, si estendesse alle sanzioni.Il ricorso è manifestamente fondato. È pacifico che il contratto d’appalto ebbe durata annuale, dal 1°.1.2011 al 31.12.2011.

Ad esso, quindi , si applica ratione temporis la formulazione dell’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03 antecedente la modifica apportata dall’art.21, co.1 d. l. n.5/12, conv. con l. n.35/12, avendo questa Corte già affermato che tale ultima norma ha natura innovativa e non interpretativa (Cass.20849/19, Cass.18259/18). Ebbene, con riguardo alla formulazione dell’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03 applicabile al caso di specie, questa Corte, con orientamento consolidato dal quale non v’è ragione di discostarsi (Cass.20849/19, Cass.29766/22), ha affermato che la solidarietà ivi prevista per i contributi va estesa alle sanzioni civili, in considerazione della loro natura accessoria, automatica e predeterminata.

All’accoglimento del motivo di ricorso segue la cassazione della sentenza d’appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione svolta da Intercos s.p.a. avverso i l decreto ingiuntivo . Le spese dell’intero giudizio sono compensate, atteso che l’orientamento di questa Corte sulla base del quale viene accolto il ricorso, si è consolidato successivamente alla proposizione del ricorso stesso. rigetta l’opposizione a decreto ingiuntivo n.13/2014svolta da Intercos s.p.a.; compensa le spese di l