Ordinanza — n. 3550/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2018/2020 R.G. proposto da: KSM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR,presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato MASSIMILIANO MARINELLI -ricorrente- contro BONGIORNO GASPARE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocatoLORENZO GIAMPORCARO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 946/2019 pubblicatail 21/10/2019 , R.G. n. 448/2019 .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 378 c.p, art. 390 c.p, art. 391 c.p; Ordinanza — n. 3550/2023 — snciv · Corte di Cassazione: prima dell'odierna adunanza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso datato 8 giugno 2022 personalmente sottoscritto dalla medesima ed accettato anche personalmente dal controricorrente, con riconoscimento di spese legali. CONSIDERATO CHE 1. Con memoria ex art. 378 c.p.c., la società ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2018/2020 R.G. proposto da: KSM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR,presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato MASSIMILIANO MARINELLI -ricorrente- contro BONGIORNO GASPARE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocatoLORENZO GIAMPORCARO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 946/2019 pubblicatail 21/10/2019 , R.G. n. 448/2019 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 946 del 21.10.2019, la Corte d'appello di Palermo, confermando la pronuncia del giudice di prime cure, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato con lettera del 17.11.2017 da K.S.M. s.p.a. nei confronti di Gaspare Bongiorno, in esito alla procedura di mobilità avviata ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 4 e la risoluzione del loro rapporto di lavoro, condannando la società datrice al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura di sedici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione della data di licenziamento;
2. la Corte territoriale ravvisava l'illegittimità del licenziamento per la violazione delle prescrizioni comportamentali di tempestiva ed esauriente comunicazione all'Ufficio del lavoro, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria dell'elenco dei lavoratori licenziati, con la nota del 7 agosto 2017, anteriore ai primi licenziamenti intimati (42 in data 8 agosto 2017, comunicati con la nota del14 settembre 2017; gli altri 80, destinatari di analoga missiva tra il 31 agosto e il 26 novembre 2017), successivamente integrata e rettificata nella graduatoria con le note del 9 e 20 ottobre 2017 (senza però alcun chiarimento) e con trasmissione, infine, con nota del 4 dicembre 2017, di un elenco di 80 dipendenti (in aggiunta ai 42 indicati nella nota del 14 settembre 2014) posti in mobilità; la comunicazione del 7 agosto 2017 risultava, dunque, inidonea, sotto i profili di trasparenza informativa, completezza contenutistica e di rispetto della rigida scansione procedimentale, a consentire un adeguato controllo alle parti sociali e alle amministrazioni interessate, non costituendo essa reale provvedimento terminale della procedura collettiva;
3. con atto notificato il 19 dicembre 2019, la società ricorreva per cassazione con unico motivo, e il lavoratore resisteva con controricorso;
4. prima dell'odierna adunanza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso datato 8 giugno 2022 personalmente sottoscritto dalla medesima ed accettato anche personalmente dal controricorrente, con riconoscimento di spese legali. CONSIDERATO CHE 1. Con memoria ex art. 378 c.p.c., la società ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia.
2. Sussistono, pertanto, i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazionedell'art. 391 c.p.c., u.c.;
3. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il process