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Ordinanza — n. 3226/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling mobile windows apply to 80%+ invalid pensioners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3226/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the Court of Appeal's decision denying the mobile window benefit to a pensioner with over 80% disability. The appellant, INPS, argued that the 2010 law's general provisions should apply to all early pensioners, not just those reaching standard retirement age. The court ruled that the statutory text broadly covers all subjects, including those with severe disabilities, thereby overturning the lower court's exclusion. Consequently, the case was remanded for a new trial applying the mobile window rule.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 8 of D.Lgs. n. 503/1992; Art. 12 of D.L. n. 78/2010: The regime of mobile windows for early retirement applies to invalids with at least 80% disability, as the norm's subject scope is broad and includes all cases beyond standard age thresholds.

Parole chiave

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early retirement pension mobile windows rule severe disability benefit INPS administrative appeal cassation remand order aliquota della rendita d'invalidità pensione di anzianità accredito di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 8 of D.Lgs. n. 503/1992
2 2 , l a Corte d’appello di Lecce respingeva l’appello dell’Inpsavverso la sentenza del tribunale di Lecce che aveva accolto la domanda di Antonino Armenia , dichiarando il diritto del l o stesso al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, ex art. 1 comma 8 del d.lgs.
Art. 12 of D.L. n. 78/2010
Considerato che: Con ilmotivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 12 del DL 31 maggio 2010 n.
Art. 360, para. 1, no. 3 of the Civil Procedure Code
122, in relazione all’art. 360 primo comma n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 37697/21
Cass. n. 37697/21, 16591/22, Cass.
Cass. n. 16591/22
Cass. n. 2382/20
37697/21, 16591/22, Cass. n. 2382/20, Cass.
Cass. n. 29191/2018
Cass. n. 32591/2018
Cass. n. 15964/2019
Ord. VI sez. n. 17278/2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9329-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO; - ricorrente - contro ARMENIA ANTONINO; Oggetto R.G.N. 9329/2018 Cron. Rep. Ud. 24/11/2022 CC - intimato - avverso la sentenza n. 22/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 18/01/2018 R.G.N. 1097/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 9329/18 Rilevatoche: Con sentenza del 18 . 1 .201 8 n. 2 2 , l a Corte d’appello di Lecce respingeva l’appello dell’Inpsavverso la sentenza del tribunale di Lecce che aveva accolto la domanda di Antonino Armenia , dichiarando il diritto del l o stesso al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, ex art. 1 comma 8 del d.lgs. n. 503/92a decorrere dal maggio 2016. Il tribunale, preso atto che il ricorrente era stato dichiarato invalido in misura non inferiore all’80, ha ritenuto di riconoscere il diritto invocato, sulla base del disposto dell’art. 1 del d.lgs. n. 503/92.

La Corte d’appello confermava la decisione di primo grado, in quanto, la disposizione introdotta dal legislatore nel 2010 si applicherebbe solo a coloro che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, con la conseguenza che sarebbero esclusi coloro che non sono vincolati a tale parametro. Una diversa lettura della norma si porrebbe in contrasto con l’esigenza –ricavabile dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 503/92 – di favorire un rapido accesso alla pensione, p er i soggetti con invalidità superiore all’80%.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione , sulla base di un unico motivo, mentre Antonino Armenia non ha spiegato difese scritte. Considerato che: Con ilmotivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 12 del DL 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd. “finestre di accesso o mobili”, prevista dall’art. 12 cit. anche per gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano della pensione anticipata.

Infatti , ad avviso dell’Istituto previdenziale, la norma di cui alla rubrica che prevede lo “slittamento” di un anno per accedere alla pensione valepure per costoro, in quanto la norma è di applicazione generale, con le deroghe nella stessa legge previste e nelle quali non rientrano gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano dell’accessoanticipato alla pensione (al maturare dei sessant’anni). Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già deciso analoghe fattispecie e affermato il seguente principio di diritto: "In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a pensione a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (v.

Cass. n. 37697/21, 16591/22, Cass. n. 2382/20, Cass. n. 29191 del 2018; Cass.n. 32591 del 2018; Cass. n. 15964 del 2019; ex plurimis ord., VI sez., n. 17278 del 2020); Atali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia, senza considerare il periodo di 12 mesi della c.d. finestra mobile. La causa va, pertanto, rinviata per un nuovo esame, secondo gli indicati principi, alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composi