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Ordinanza — n. 3222/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows INPS appeal, ruling mobile window applies to 80%+ invalid pensioners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3222/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy dismissed the lower court's exclusion of the 'mobile window' provision for pensioners with over 80% disability. The INPS argued the 2010 law applies generally to all early pensioners, while the appellant claimed the specific age limits excluded them. The court ruled that the statutory text broadly covers all subjects, including those with severe disability, and thus the one-year delay applies to the appellant as well.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 8 del d.lgs. n. 503/92; Art. 12 del D.L. n. 78/2010: The regime of 'mobile windows' for early retirement applies to invalids with at least 80% disability, as the norm's broad subject scope extends the one-year age delay to all pensioners regardless of specific age thresholds.

Parole chiave

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pensione di vecchiaia anticipata finestra mobile invalidità superiore all'80% D.L. 78/2010 d.lgs. 503/1992 cassazione rinvio per nuovo esame pensione d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 8 del d.lgs. n. 503/92
557 , l a Corte d’appello di Milano respingeva l’appello dell’Inpsavverso la sentenza del tribunale di Milano che aveva accolto la domanda di De Astis Eugenzo, dichiarando il diritto del medesimo al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, ex art. 1 comma 8 del d.lgs.
Art. 12 del D.L. n. 78/2010
Il tribunale, preso atto che il ricorrente era stato dichiarato invalido in misura non inferiore all’80% in data 8.3.12, ha rilevato che l’art. 12 del DL 78/10 aveva introdotto la cd.
Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
122, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 37697/21
Cass. n. 37697/21, 16591/22, Cass.
Cass. n. 16591/22
Cass. n. 2382/20
37697/21, 16591/22, Cass. n. 2382/20, Cass.
Cass. n. 29191 del 2018
2382/20, Cass. n. 29191 del 2018; Cass.n.
Cass. n. 32591 del 2018
Cass. n. 15964 del 2019
32591 del 2018; Cass. n. 15964 del 2019; ex plurimis ord., VI sez., n.
ord. VI sez., n. 17278 del 2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21957-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN; - ricorrente - contro DE ASTIS EUGENZO; Oggetto R.G.N. 21957/2017 Cron. Rep. Ud. 24/11/2022 CC - intimato - avverso la sentenza n. 557/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/04/2017 R.G.N. 1610/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI.R.G. 21957/17 Rilevatoche: Con sentenza del 13.4.2017 n. 557 , l a Corte d’appello di Milano respingeva l’appello dell’Inpsavverso la sentenza del tribunale di Milano che aveva accolto la domanda di De Astis Eugenzo, dichiarando il diritto del medesimo al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, ex art. 1 comma 8 del d.lgs. n. 503/92 a decorrere dal 1.12.2012. Il tribunale, preso atto che il ricorrente era stato dichiarato invalido in misura non inferiore all’80% in data 8.3.12, ha rilevato che l’art. 12 del DL 78/10 aveva introdotto la cd.

“finestra mobile” per tutti i dipendenti che a decorrere dall’anno 2011 maturavano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni, ma concludeva che tale fattispecie era estranea al caso in esame, ove il ricorrente in base all’art. 1 comma 8 del d.lgs. n.503/92 a causa del suo stato sanitario, era esonerato dall’elevazione dei limiti di età previsti dall’art. 1 comma 1 così come richiamati dal DL 78/10. La Corte d’appello confermava la decisione di primo grado, in quanto, la disposizione introdotta dal legislatore nel 2010 si applicherebbe solo a coloro che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, con la conseguenza che sarebbero esclusi coloro che non sono vincolati a tale parametro.

Una diversa lettura della norma si porrebbe in contrasto con l’esigenza –ricavabile dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 503/92 – di favorire un rapido accesso alla pensione, per i soggetti con invalidità superiore all’80%. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione , sulla base di un unico motivo, mentre De Astis Eugenzonon ha spiegato difese scritte. Considerato che: Con ilmotivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 12 del DL 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd.

“finestre di accesso o mobili”, prevista dall’art. 12 cit. anche pe r gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano della pensione anticipata. Infatti , ad avviso dell’Istituto previdenziale, la norma di cui alla rubrica che prevede lo “slittamento” di un anno per accedere alla pensione valepure per costoro, in quanto la norma è di applicazione generale, con le deroghe nella stessa legge previste e nelle quali non rientrano gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano dell’accessoanticipato alla pensione (al maturare dei sessant’anni).

Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già deciso analoghe fattispecie e affermato il seguente principio di diritto: "In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n.78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a pensione a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (v.

Cass. n. 37697/21, 16591/22, Cass. n. 2382/20, Cass. n. 29191 del 2018; Cass.n. 32591 del 2018; Cass. n. 15964 del 2019; ex plurimis ord., VI sez., n. 17278 del 2020); Atali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia, senza considerare il periodo di 12 mesi della c.d. finestra mobile. La causa va, pertanto, rinviata per un nuovo esame, secondo gli indicati principi, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano, in diversa