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Ordinanza — n. 3087/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3087/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3087/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22290-2021 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO n.25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO GIAMMARIA che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro CAPE' ALESSANDRA MARIA, CAPE' CARLO MARIA, CAPE’ PAOLO MARIA, nella qualità di eredi di CAPE' LUIGI, tutti Oggetto R.G.N.22290/2021 Cron. Rep. Ud.10/11/2022 CC domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLO CAPE'; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 129/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/02/2021 R.G.N. 758/220; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 23 Cost, art. 378 c.p; Ordinanza — n. 3087/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Rep. Ud.10/11/2022 CC domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLO CAPE'; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 129/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/02/2021 R.G.N. 758/220; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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mantenimento della previdenza contenzioso dell'assicurazione invalidità assicurazione vecchiaia e superstiti diritti di previdenza professionale prestazioni per superstiti diritto alle prestazioni assicurative

Disposizioni normative citate

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art. 23 Cost
art. 378 c.p
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22290-2021 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO n.25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO GIAMMARIA che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro CAPE' ALESSANDRA MARIA, CAPE' CARLO MARIA, CAPE’ PAOLO MARIA, nella qualità di eredi di CAPE' LUIGI, tutti Oggetto R.G.N.22290/2021 Cron. Rep. Ud.10/11/2022 CC domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLO CAPE'; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 129/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/02/2021 R.G.N. 758/220; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO INFATTO che, con sentenza depositata il 26.2.2021, la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del contributo di solidarietà introdotto a carico dei pensionati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti e condannato la Cassa medesima a restituire agli eredi di Paolo Capè le somme a tal titolo illegittimamente trattenutegli; che avverso tale pronuncia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che gli eredi di Paolo Capè, nominativamente indicati in epigrafe, hanno resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTOche, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, d.lgs. n. 509/1994, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e con la propria delibera del 27.6.2013, nonché degli artt. 3, comma 12, l. n. 335/1995, 1, comma 763, l. n. 296/2006, 1, comma 488, l. n. 147/2013, 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), ed altresì degli artt.3, 23 e 38 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto l’illegittimità dell’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e della propria delibera del 27.6.2013, che avevano introdotto il contributo di solidarietà a carico dei pensionati con riferimento al periodo per cui è causa; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1, l. n. 147/2013, 3, comma 12, l. n. 335/1995, 1, comma 763, l. n. 296/2006, e 2, d.lgs. n. 509/1994, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e con le proprie delibere del 28.10.2008 e del 27.6.2013, per avere la Corte territoriale ritenuto l’irrilevanza, ai fini del giudizio di illegittimità del Regolamento e delle delibere citate,dell’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013, cit., sul presupposto che non potesse ascriversi al suo contenuto precettivo alcuna legittimazione della Cassa in ordine all’introduzione del contributo di solidarietà a carico dei pensionati; che i due motivi sono infondati, essendosi definitivamente consolidato il principio di diritto secondo cui gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, nemmeno in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti, oltre ad essere incompatibili con il rispetto del principio del pro-rata, diano luogo ad un prelievo inquadrabile nel genus delle p restazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 29523, 29535, 31527 e 31641 del 2022); che a non diverse conclusioni inducono le ulteriori argomentazioni svolte da parte ricorrente in seno alla memoria dep. ex art. 378 c.p.c., non potendo da esse trarsi elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici occasioni in cui questa Corte si è pronunciata in subiecta materia; che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.000,00, di cui € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il