Ordinanza — n. 3082/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sul ricorso 30461-2020 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO n.25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO GIAMMARIA che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro ROMAGNOLI CARLO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI Oggetto R.G.N.30461/2020 Cron. Rep. Ud.10/11/2022 CC CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA ZAMBRANO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1096/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/06/2020 R.G.N. 1877/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 23 Cost, art. 378 c.p; Ordinanza — n. 3082/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Rep. Ud.10/11/2022 CC CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA ZAMBRANO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1096/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/06/2020 R.G.N. 1877/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere Dott.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30461-2020 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO n.25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO GIAMMARIA che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro ROMAGNOLI CARLO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI Oggetto R.G.N.30461/2020 Cron. Rep. Ud.10/11/2022 CC CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA ZAMBRANO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1096/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/06/2020 R.G.N. 1877/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 1°.6.2020, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del contributo di solidarietà introdotto a carico dei pensionati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti e condannato la Cassa medesima a restituire a Carlo Romagnoli le somme a tal titolo illegittimamente trattenutegli nei limiti della prescrizione decennale; che avverso tale pronuncia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che Carlo Romagnoli ha resistito con controricorso; che, a seguito di memoria dep.dalla ricorrente ex art. 380 - bisc.p.c., la causa è stata rimessa a questa Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria n. 18394 del 2022 della Sesta sezione civile di questa Corte;che, in vista dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, d.lgs. n. 509/1994, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e con le proprie delibere del 28.10.2008 e del 27.6.2013, nonché degli artt. 3, comma 12, l. n. 335/1995, 1, comma 763, l. n. 296/2006, 1, comma 488, l. n. 147/2013, 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), ed altresì degli artt. 3, 23 e 38 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto l’illegittimità dell’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e delle proprie delibere del 28.10.2008 e del 27.6.2013, che avevano introdotto il contributo di solidarietà a carico dei pensionati con riferimento al periodo per cui è causa; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1, l. n. 147/2013, 3, comma 12, l. n. 335/1995, 1, comma 763, l. n. 296/2006, e 2, d.lgs. n. 509/1994, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e con le proprie delibere del 28.10.2008 e del 27.6.2013, per avere la Corte territoriale ritenuto l’irrilevanza, ai fini del giudizio di illegittimità del Regolamento e delle delibere citate, dell’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013, cit., sul presupposto che non potesse ascriversi al suo contenuto precettivo alcuna legittimazione della Cassa in ordine all’introduzione del contributo di solidarietà a carico dei pensionati; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 1, l. n. 147/2013, degli artt.2946 e 2948 c.c., e degli artt. 129, r.d.l. n. 1827/1935 e 47-bis, d.P.R. n. 639/1970, per avere la Corte di merito ritenuto che larestituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà fosse sottoposta al termine decennale anziché quinquennale di prescrizione; che i primi due motivi sono infondati, essendosi definitivamente consolidato il principio di diritto secondo cui gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, nemmeno in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad essoapplicabili, dovendosi ritenere che tali atti, oltre ad essere incompatibili con il rispetto del principio del pro-rata, diano luogo ad un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 29523, 29535, 31527 e 31641 del 2022); che a non diverse conclusioni inducono le ulteriori argomentazioni svolte da parte ricorrente in seno alla memoria dep. ex art. 378 c.p.c., non potendo da esse trarsi elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici occasioni in cui questa Corte si è pronunciata in subiecta materia; che del pari infondato è il terzo motivo, essendosi già chiarito che il termine prescrizionale entro il quale far valere il diritto alla restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà ha natura decennale e non quinquennale (così, tra le altre, Cass. n. 31527 del 2022, già cit.); che a non diverse conclusioni deve pervenirsi anche ove, accedendo all’impostazione di parte ricorrente, volesse ritenersi che non sia in specie controverso l’importo della pensione, atteso che, per principio generale, il diritto al rimborso di ciò che si è indebitamente pagato periodicamente non ha carattere periodico, essendo l’accipiens tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in unica soluzione e non a rate, di talché il diritto in questione non può ritenersi soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti (così, tra le più recenti, Cass. n. 1998 del 2020; nello stesso senso, Cass. nn. 21962 del 2018 e 28436 del 2019); che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.000,00, di cui € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa