Italian Court dismisses INPGI appeal on inadmissibility grounds regarding inspection reports and double pronouncement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the INPGI's appeal inadmissible, rejecting arguments that inspection reports lacked proper weight or that a decisive fact was omitted. The INPGI argued that lower courts failed to adequately consider inspector notes detailing the journalists' actual duties, while Hearst and INPS resisted the claim. The court ruled the appeal inadmissible because the lower courts had already established facts in a 'double pronouncement' scenario, rendering the second ground for appeal unspendible under the new Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c., n. 3; Art. 360 c.p.c., n. 5; Art. 348-ter c.p.c.: In cases of double pronouncement based on the same established facts, a complaint under Art. 360 c.p.c., n. 5 regarding omitted examination of facts is inadmissible as absorbed by the first ground.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12113/2017 R.G. proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI GIOVANNI AMENDOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cola Di Rienzo 69, presso lo studio dell'avvocato DEL VECCHIO BRUNO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso lo studio dell'avvocato SCIPLINO ESTER ADA che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MATANO GIUSEPPE, DE ROSE EMANUELE, MARITATO LELIO, D'ALOISIO CARLA, SGROI ANTONINO -controricorrente- nonchè contro HEARST MAGAZINES ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo Di Dono 3/A, presso lo studio dell'avvocato DE BERARDINIS PAOLO che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZAMBRANO PIETRO, ZAMISRANO ANDREA -controricorrente- avverso la sentenza della Corte D'appello Roma n. 4973/2016 depositata il 11/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere LUCA SOLAINI.4, R.G. 12113/17 RILEVATO CHE: Con sentenza depositata 1'11.11.2016, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato all'attuale parte ricorrente il pagamento di somme, in favore dell'INPGI, per contributi omessi e sanzioni in riferimento ai rapporti di lavoro intercorsi con alcuni giornalisti, formalmente assunti come collaboratori autonomi (ma dall'ente previdenziale ritenuti lavoratori subordinati) e alcuni dipendenti, inquadrati alla stregua del CCNL grafici ed assicurati presso l'INPS (ma dall'ente previdenziale ritenuti giornalisti con vincoli di subordinazione); everso tale sentenza, l'INPGI ha proposto ricorso in cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria;
Hearst Magazine Italia S.p.a. e INPS hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria. CONSIDERATO CHE: con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 , comma 1, n.3 c.p.c., si deduce violazione degli artt. 115, comma 1, e 116, comma 1, c.p.c., nonché art. 2697 c.c., per non avere la Corte di merito attribuito un adeguato rilievo ai verbali ispettivi prodotti in giudizio dall'Inpgi, fin dalla fase monitoria, nei quali l'ispettore, lungi dal limitarsi a confermare l'accertamento effettuato in sede ispettiva, aveva riportato con precisione le dichiarazioni dei lavoratori interessati sulla reale natura delle mansioni svolte dai medesimi che doveva considerarsi di natura giornalistica (cfr. pp. 11-12 del ricorso). con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 , comma 1, n.5 c.p.c., si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito omesso di considerare quanto raccolto dagli ispettori verbalizzanti, pur essendo il contenuto dei verbali liberamente valutabili dalla Corte sebbene non dotati di fede privilegiata quanto al contenuto e alla fondatezza delle dichiarazioni raccolte.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto<l'ente previdenziale contesta la ricostruzione dei fatti e chiede il riesame del merito rispetto a quanto espresso dalla Corte territoriale che, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede (se correttamente motivato anche ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., novellato), ha escluso la natura giornalistica delle prestazioni rese dai lavoratori la cui posizione previdenziale è stata oggetto di accertamento. Il secondo motivo, con il quale si lamenta, in fatto, un vizio della motivazione, è inammissibile per l'assorbente rilievo che, in virtù del combinato disposto del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 e dell'art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, il motivo previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5 non è spendibile in ipotesi di doppia pronuncia basata sui medesimi fatti accertati (cd. doppia conforme), sia in primo che in secondo grado, come avvenuto nella presente controversia (cfr., fra le tante, Cass. 7724/22).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per i ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'Inpgi al pagamento delle spese di lite sia nei confronti di Hearst Magazines Italia spa che dell'Inps, liquidate in C 5.500,00 in favore di entrambi, oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, per ciascuno dei controricorrenti. Ai sensi del_D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio de