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Ordinanza — n. 2994/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal tardiness objection but quashes labor law judgment on retroactivity grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2994/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the first ground regarding the failure to rule on the appeal's tardiness, ordering a retrial. The second ground concerning the retroactive application of labor law to administrative sanctions was deemed absorbed by the first. Consequently, the appealed judgment was quashed and remitted to a different composition of the Milan Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: If the appellate court omits to rule on an exception of tardiness, the party must challenge the appeal judgment in cassation rather than simply re-arguing the timeliness issue.

Parole chiave

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tardiness of appeal omission of ruling labor law sanctions retroactivity principle quashing judgment violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro amministrazione del lavoro salari e spostamento della manodopera

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Considerato che: con il primo motivo, i ricorrenti - denunciando violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 2 c.p.
Ritenuto che: il primo motivo, esattamente formulato (cfr., al riguardo, Cass.25/02/2021, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che: con il primo motivo, i ricorrenti - denunciando violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 55 del d.lgs. n. 81 del 2015
- lamentano che il predetto giudice, nell'annullare l'ingiunzione per intervenuta abrogazione (ad opera dell'art. 55 del d.lgs. n. 81 del 2015) della disciplina lavoristica (i.e.: art.
Art. 28 del d.lgs. n. 276 del 2003
81 del 2015) della disciplina lavoristica (i.e.: art. 28 del d.lgs.
art. 2 c.p
Ritenuto che: il primo motivo, esattamente formulato (cfr., al riguardo, Cass.25/02/2021, n.

Giurisprudenza citata

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Cass.25/02/2021, n. 5257
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8509/2016 R.G. proposto da: DIREZIONE TERRITORIALE LAVORO LODI, in persona del Direttore pro tempore; MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12; -ricorrenti- contro BERGAMASCHI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 229, presso lo studio dell'avvocato UGO DI PIETRO che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3670/2015, depositata il 24/09/2015, R.G.N. 484/2011; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI DI PAOLA. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Lodi, è stata revocata l'ordinanza ingiunzione n. 15/05/i, emessa dalla DPL di Lodi a carico di Paolo Bergamaschi, in proprio e quale legale rapp.te della "Brelil s.r.l.", in ragione di accertate violazioni in materia di collocamento al lavoro correlate ad una riconosciuta ipotesi di fraudolenta somministrazione di manodopera; per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso la Direzione Territoriale del Lavoro di Lodi e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, affidato a due motivi;

Paolo Bergamaschi ha resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo, i ricorrenti - denunciando violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - si dolgono che il giudice del gravame abbia omesso di pronunciarsi in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello - in quanto proposto con ricorso, invece che con atto di citazione, notificato oltre il termine annuale dal deposito della sentenza di primo grado - appositamente formulata nella comparsa di costituzione e risposta nel procedimento di secondo grado; con il secondo motivo - denunciando falsa applicazione dell'art. 2 c.p., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamentano che il predetto giudice, nell'annullare l'ingiunzione per intervenuta abrogazione (ad opera dell'art. 55 del d.lgs. n. 81 del 2015) della disciplina lavoristica (i.e.: art. 28 del d.lgs. n. 276 del 2003) vigente al momento della commissione dei fatti, abbia ritenuto applicabile anche ai provvedimenti sanzionatori amministrativi il principio di retroattività della legge più favorevole, per converso concernente solo la materia penale e quella delle sanzioni tributarie.

Ritenuto che: il primo motivo, esattamente formulato (cfr., al riguardo, Cass.25/02/2021, n. 5257, ove è statuito che «Se il giudice d'appello ometta di pronunciarsi sull'eccezione di tardività del gravame, la parte che intenda evitare sul punto la formazione del giudicato ha l'onere di impugnare per cassazione la sentenza d'appello invocando il vizio di omessa pronuncia, mentre non può limitarsi a riproporre puramente e semplicemente in sede di legittimità la questione della tardività dell'appello»), va accolto, essendo stata proposta, nel giudizio di secondo grado, l'eccezione di tardività dell'impugnazione, su cui non vi è stata pronunzia ad opera della Corte territoriale; il secondo motivo rimane assorbito; la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 dice