Italian court dismisses appeal against labor contract classification, upholding specific project findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the bankruptcy of the company and the client's lack of interest, subsequently rejecting the remaining grounds as unfounded. The appellant argued that the court failed to evaluate specific project objectives and misapplied labor law provisions regarding project-based contracts. The court affirmed that the lower court correctly identified the work as routine activities rather than specific projects based on evidence and contract interpretation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, co. 1 d. Igs. 276/03; Art. 132 c.p.c.: The court may assess the concrete reality of project execution to determine labor relations, and appeals based on omitted facts or apparent reasoning are rejected if the lower court's evaluation of evidence is not arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 35499-2018 proposto da: VIRGA GIUSEPPE, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della M.O.S.A.I.C.O. S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE VERDI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CAMPANA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2022 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in 3619 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - resistente con mandato - nonchè contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI AREZZO; - intimato - avverso la sentenza n. 579/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/06/2018 R.G.N. 355/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE: La Corte d'Appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di Giuseppe Virga, in proprio e quale amministratore unico della società Mosaico srl, volta all'accertamento negativo della domanda di ingiunzione di contributi, somme aggiuntive e sanzioni, portate nel verbale unico di accertamento redatto dall'Inps e dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Arezzo, nonché all'annullamento di tale atto e dell'ordinanza ingiunzione conseguente, emessa dalla stessa Direzione Territoriale.
La Corte, per quanto ancora qui rileva, confermava la valutazione di genericità di alcuni progetti inseriti in contratti di collaborazione tra la Mosaico srl e dodici suoi addetti, con conseguente conversione in rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art.69, co.1, d. Igs. 276/03. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Giuseppe Virga, in proprio e quale legale rappresentante della Mosaico srl, per tre motivi di ricorso. Con memoria illustrativa, la difesa di Virga ha dato atto del sopravvenuto fallimento di Mosaico srl e del sopravvenuto disinteresse al ricorso da parte di Virga in proprio.
Inps e Ministero del lavoro - DTL di Arezzo sono rimasti intimati. CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte esaminato e valutato le circostanze, oggetto di prove documentali e orali, a dimostrazione della effettiva sussistenza di precisi obiettivi di progetto assegnati ai 12 collaboratori. Con il secondo motivo, si denuncia l'invalidità della sentenza per motivazione apparente e di mero stile, in relazione all'art.132 c.p.c.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.61, co.1 e 69, co.1 d. Igs. n.276/03, per avere la Corte escluso la specificità del progetto senza basarsi esclusivamente sulla verifica del testo del contratto, ma accertando in concreto le modalità di svolgimento del relativo rapporto di lavoro e dando erroneo rilievo alla parziale sovrapposizione delle attività affidate ai collaboratori con l'oggetto sociale della società. Nei confronti di Virga, attesa la dichiarazione di mancanza di interesse e in assenza di una formale rinuncia, va dichiarata l'inammissibilità sopravvenuta, senza obbligo del pagamento dell'ulteriore contributo unificato (Cass.3542/17). i Nei confronti della società, non essendo applicabile il regime dell'interruzione del processo in sede di legittimità, e in mancanza di dichiarazione di disinteresse svolta dal difensore, non potendo subentrare in sede di legittimità il curatore (Cass.3630/21), i tre motivi di ricorso da esaminarsi congiuntamente vanno dichiarati manifestamente infondati.
La Corte d'appello ha ritenuto che i vari progetti non fossero specifici, in quanto: erano standardizzati e uguali per tutti i collaboratori; mancavano di un concreto risultato finale da raggiungere; la finalità del progetto era indicata nella "formazione" del collaboratore e tanto contraddiceva l'esigenza che il lavoratore a progetto debba già avere le competenze per conseguire l'obiettivo prefissato; nei fatti l'obiettivo da raggiungere attraverso il progetto era stato smentito dalle risultanze istruttorie, da cui emergeva che i collaboratori non perseguivano un progetto ma svolgevano attività (biglietteria, call center, vendita dentro il bookshop) rientranti in una delle attività proprie della società, come risultante dalla visura camerale.
Tale motivazione tutt'altro che di mero stile e apparente, vale a rigettare il secondo motivo. Essa si basa su accertamenti in fatto non sindacabili in questa sede se non nei limiti dell'art.360, n.5 c.p.c. Il primo motivo poi, a dispetto della rubrica, non adduce alcun fatto storico e decisivo che sarebbe stato omesso dalla decisione, ma risultanze oggetto di mezzi probatori non considerati dalla Corte; così facendo, in sostanza viene a censurare in modo inconferente la complessiva valutazione del compendio probatorio ad opera del giudice, e il suo libero apprezzamento (art.116 c.p.c.)(v.
Cass., sez. un., n.20867/20, Cass.6774/22). Quanto poi all'assunto per cui al giudice sarebbe impedito l'accertamento dell'attività svolta in concreto, poiché la valutazione di specificità del progetto andrebbe compiuta solo in base al testo del contratto, basta richiamare l'art.1362, co.2 c.c.: in base a tale norma l'interpretazione del testo contrattuale va condotta anche in base al contegno tenuto dalle parti posteriormente e in esecuzione del contratto. Nel caso di specie, il risultato del progetto consisteva, tra l'altro, nel perseguire "costantemente un progetto di sviluppo e di innovamento che il sito di Arezzo può proporre"; quali fossero tali sviluppo e innovamento non è menzionato nel contratto e, a corroborare tale vaghezza, la Corte ha avuto riguardo alle attività dei collaboratori, i quali ebbero a riferire non di un concreto obiettivo da perseguire in autonomia, come richiesto dagli artt.61 e 62 d.
Igs. n.276/03 (v. Cass.4182/21), ma di compiti rientranti in parte qua nel (più ampio) oggetto sociale della committente.Nulla sulle spese essendo Inps e Ministero rimasti intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Mosaico srl dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. Così deciso in Ro