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Sentenza — n. 2803/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 2803/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2803/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e SENTENZA sul ricorso 10879-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati 2022 ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; 4311 - ricorrente - contro PASQUALINI MARIA LUIGIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 819/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/01/2018 R.G.N. 677/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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articoli 3 legge 297/83; Sentenza — n. 2803/2023 — snciv · Corte di Cassazione: FRANCESCO BUFFA; 11 P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Pubblica udienza del 20 dicembre 2022 - Pres. Berrino, est. Buffa - causa numero 16 La Corte d'Appello di Venezia con sentenza del 9/1/18 ha confermato la sentenza del tribunale di Treviso che aveva condannato l'INPS a riliquidare la quota a della pensione di vecchiaia di cui era titolare il pensionato in epigrafe dal 1.7.10, neutralizzando periodi contributivi non necessari per la maturazione del diritto a pensione.

Parole chiave

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accredito di vecchiaia riduzione della rendita d'invalidità reintegrazione dei beneficiari di una rendita pensione di anzianità soppressione della rendita compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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articoli 3 legge 297/83
Con unico motivo di ricorso, si denuncia violazione degli articoli 3 legge 297/83 e 13 decreto legislativo 503/92, per avere la corte territoriale ammesso la neutralizzazione per periodi oltre il quinquennio.
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Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 10879-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati 2022 ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; 4311 - ricorrente - contro PASQUALINI MARIA LUIGIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 819/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/01/2018 R.G.N. 677/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA; 11 P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Pubblica udienza del 20 dicembre 2022 - Pres. Berrino, est. Buffa - causa numero 16 La Corte d'Appello di Venezia con sentenza del 9/1/18 ha confermato la sentenza del tribunale di Treviso che aveva condannato l'INPS a riliquidare la quota a della pensione di vecchiaia di cui era titolare il pensionato in epigrafe dal 1.7.10, neutralizzando periodi contributivi non necessari per la maturazione del diritto a pensione.

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, il pensionato. Con unico motivo di ricorso, si denuncia violazione degli articoli 3 legge 297/83 e 13 decreto legislativo 503/92, per avere la corte territoriale ammesso la neutralizzazione per periodi oltre il quinquennio. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già affermato (Sez. L - , Sentenza n. 26442 del 29/09/2021, Rv. 662275 - 01; Sez. L, Sentenza n. 29967 del 13/10/2022, Rv. 665826 - 03) che, in tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della I. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro; ne consegue che il principio di "neutralizzazione" può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al detto principio, deve essere cassata. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stesssa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così de