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Ordinanza — n. 2455/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2455/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2455/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 27 novembre 2017, pronun ciata ai sensi dell’art. 445 bis , comma 7 , cod.proc.civ., dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Lucia Privitera perché non depositato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso;

Regesto Legislator

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art. 327 cod.proc.civ, art. 152 disp.att.cod.proc.civ; Ordinanza — n. 2455/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 445 bis , comma 7 , cod.proc.civ., dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Lucia Privitera perché non depositato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso;

Parole chiave

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ritardo ingiustificato inosservanza del termine perentorio deposito tardivo tempestività dell'istanza di ricusazione inattività successiva alla sospensione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 327 cod.proc.civ
conseguentemente, deve d ichiara rsi l’inammissibilità dell’impugnazione perché tardivamente proposta: la sentenza d i R.G.N.2150/2020 primo grado, come indicato, è del 27 novembre 2017; il presente ricorso risulta notificato il 17 dicembre 2019, ben oltre i termini di cui all’art. 327 cod.proc.civ.;
art. 152 disp.att.cod.proc.civ
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2150/2020 R.G. proposto da: PRIVITERA LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA ALESSANDRO VIVENZA 41, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GARRETTO che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro I.N.P.S– ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale R.G.N.2150/2020 dell’ Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocat i PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI; -controricorrente- avverso la sentenza n. 857/2017 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il27/11/2017 R.G.N. 808/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 27 novembre 2017, pronun ciata ai sensi dell’art. 445 bis , comma 7 , cod.proc.civ., dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Lucia Privitera perché non depositato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso;

2. Lucia Privitera pro poneva appello avverso la decisione di primo grado e la Corte di appello di Catania, con la sentenza qui impugnata, dichiarava inammissibile il gravame, ai sensi della medesima disposizione, trattandosi di sentenza « per legge inappellabile», tanto se definita per ragioni di merito quanto di rito;

3. la parte in epigrafe ha propo sto ricorso in cassazione contro la decisione di primo grado, con tre motivi;

4. l’INPS ha rilasciato procura scritta; CONSIDERATO CHE:

5. deve, in via preliminare, ribadirsi che il ricorso in cassazione è rivolto alla sentenza del Tribunale di Siracusa, resa il 27 novembre 2017;

6. conseguentemente, deve d ichiara rsi l’inammissibilità dell’impugnazione perché tardivamente proposta: la sentenza d i R.G.N.2150/2020 primo grado, come indicato, è del 27 novembre 2017; il presente ricorso risulta notificato il 17 dicembre 2019, ben oltre i termini di cui all’art. 327 cod.proc.civ.;

7. il potere d'impugnare la pronuncia si è, dunque , consumato. Si osserva che « q uando sia impugnata con l' appello una sentenza che per legge èinappellabile [ … ] si ( forma ) il giudicato sulle statuizioni del provvedimento di primo grado, in difetto di ritualeimpugnazione» (v., in motivazione, tra le altre, Cass. nr. 30550 del 2022, § 2 dei « Motivi della decisione » , sia pure con riferimento all’ipotesi di appello avverso giudizio di opposizione ad atti esecutivi, ma con affermazione di principi generali);

8. n essun rilievo assume , peraltro , la previsione di cui all’art. 348 ter, comma 3, cod.proc.civ. - richiamata dalla ricorrente per affermare la tempestività dell’azione- che disciplina una diversa ipotesi di inammissibilità dell’appello ( cioè « quando lo stesso non ha una ragionevole possibilità di essere accolto»). Il richiamo non è, dunque, pertinente;

9. non si fa luogo a pronuncia sulle spese, sussistendo le condizioni di applicazione della regola dell’esonero di cui all’art. 152 disp.att.cod.proc.civ.; 10.ricorrono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo ove lo stesso risulti dovuto ( dovendosi peraltro rilevare che risulta in atti delibera di ammissione , in via anticipata e provvisoria, al gratuito patrocinio). La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. R.G.N.2150/2020 Così deciso in Roma,