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Decreto — n. 2358/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2358/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2358/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eto nella causa vertente tra: TRENITALIA S.P.A. e MERCITALIA RAIL S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliate ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e difese dall’avvocato Paolo TOSI, giusta delega in atti; ricorrenti contro MORIONDO FRANCESCO, SANSALONE DANIELE e FERRECCIO MARCO,domiciliati ope legispresso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Gian Maria ZIGNONI, Licia ZIGNONI e Cristiana BOCCHI, giusta delega in atti; controricorrenti Avverso la sentenza n. 265/2021 della Corte di Appello di Genova pubblicata il 23.11.2021 N.R.G. 140/2021.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc.civ; Decreto — n. 2358/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Rilevato che la richiesta liquidazione potrà riguardare esclusivamente le spese del presente grado di legittimità; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato spese di gratuito patrocinio spese di difesa condono delle spese procedurali onorari legali diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc.civ
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Testo completo

eto nella causa vertente tra: TRENITALIA S.P.A. e MERCITALIA RAIL S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliate ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e difese dall’avvocato Paolo TOSI, giusta delega in atti; ricorrenti contro MORIONDO FRANCESCO, SANSALONE DANIELE e FERRECCIO MARCO,domiciliati ope legispresso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Gian Maria ZIGNONI, Licia ZIGNONI e Cristiana BOCCHI, giusta delega in atti; controricorrenti Avverso la sentenza n. 265/2021 della Corte di Appello di Genova pubblicata il 23.11.2021 N.R.G. 140/2021.

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alle contropartie che i controricorrenti dichiarano di “aderire alle rinunce dei ricorrenti”, ma di opporsi “alla compensazione delle spese legali”, chiedendo la condanna delle stesse parti ricorrenti alla refusione delle spese di lite “di entrambi i giudizi”; Rilevato che, nei termini suindicati, non può ritenersi che le parti controricorrenti abbiano “aderito” alla rinuncia nei sensi di cui al quarto comma dell’art. 391 cod.proc.civ., e che quindi,in difetto di accettazione,occorre provvedere sulle spese in favore dei controricorrent i , con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari;

Rilevato che la richiesta liquidazione potrà riguardare esclusivamente le spese del presente grado di legittimità; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna le ricorrential pagamento dellespese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 2.500,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori avvocati Gian Maria ZIGNONI, Licia ZIGNONI e Cristiana BOCCHI, antistatari. Roma, 20 gennaio 2023 Il Presidente Guido RAIMONDI