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Ordinanza — n. 2238/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2238/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2238/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14108/2019 R.G. proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA n. 190, L'Af-NA cF d Pryste Italiane S,p.A„ rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente daglì avvocati URSINO ANNA MARIA ROSARIA e CAVUOTO SERGIO; -ricorrente- contro HOSSEINI SANI PAYAM MARIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DEL ROSSO MARIA GABRIELLA; -controricorrente- nonchè contro DE PACE GIUSEPPE -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 758/2018 depositata il 20/09/2018, R.G.N. 631/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 1369 cod. civ, art. 2697 cod. civ; Ordinanza — n. 2238/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 14108/2019 R.G. proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA n. 190, L'Af-NA cF d Pryste Italiane S,p.A„ rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente daglì avvocati URSINO ANNA MARIA ROSARIA e CAVUOTO SERGIO; -ricorrente- contro HOSSEINI SANI PAYAM MARIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DEL ROSSO MARIA GABRIELLA; -controricorrente- nonchè contro DE PACE GIUSEPPE -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 758/2018 depositata il 20/09/2018, R.G.N. 631/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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pagamento del subappaltatore lavoro non remunerato finzione di notifica postale lavoro a tempo determinato compenso per prestazioni rapporto di lavoro

Disposizioni normative citate

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art. 1369 cod. civ
10182/2007), nello specifico neppure formalmente prospettato; neppure è utilmente invocabile la violazione dell'art. 1369 cod. civ.
art. 2697 cod. civ
civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 8053/2014
Sez. Un. n. 8053/2014), vizio neppure formalmente dedotto dalla odierna ricorrente; 6.1.
Sez. Un. n. 23535/2019
sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14108/2019 R.G. proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA n. 190, L'Af-NA cF d Pryste Italiane S,p.A„ rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente daglì avvocati URSINO ANNA MARIA ROSARIA e CAVUOTO SERGIO; -ricorrente- contro HOSSEINI SANI PAYAM MARIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DEL ROSSO MARIA GABRIELLA; -controricorrente- nonchè contro DE PACE GIUSEPPE -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 758/2018 depositata il 20/09/2018, R.G.N. 631/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che, accertata la illecita interposizione di manodopera da parte di Giuseppe De Pace, formale datore di lavoro di Mario Payam Sahi Hosseini, in relazione all'appalto conferito da Poste Italiane s.p.a., avente ad oggetto il servizio di recapito e i servizi affini e complementari al primo, ha dichiarato l'esistenza tra Mario Payam Sahi Hosseini e Poste Italiane s.p.a. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dal 3.7.2006, con inquadramento nel livello D addetto senior del contratto collettivo e condannato la società Poste Italiane alle relative differenze retributive, oltre accessori;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di quattro motivi; Mario Payam Sahi Hosseini ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato con memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.; Giuseppe De Pace non ha svolto attività difensiva; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2697 e 1369 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto di sopperire alla carente dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata, dimostrazione della quale era onerato il lavoratore, facendo riferimento alle difese spiegate da Poste Italiane s.p.a., che assume interpretate in violazione del canone di cui all'art. 1369 cod. civ.;2. con il secondo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 29 d.

Igs. n. 276/2003, censurando la sentenza impugnata per avere trascurato di considerare elementi fondamentali al fine della esclusione della illecita intermediazione di manodopera, quali l'organizzazione in capo all'appaltatore dei mezzi necessari per l'espletamento del servizio oggetto di appalto con assunzione del rischio di impresa, l'assoggettamento a penali nell'ipotesi di mancato o irregolare espletamento del servizio, l'assenza di prova della sottoposizione dell'Hosseini al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di Poste Italiane s.p.a., laddove risultavano provate sia l'esistenza del contratto di appalto sia dell'assunzione del rischio di impresa da parte del soggetto formale datore di lavoro;

3. con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. censurando la sentenza impugnata in punto inquadramento attribuito al lavoratore, sulla base della considerazione che i dipendenti dell'appaltatore devono provare che i dipendenti dell'appaltante per i quali si assume la sussistenza di un miglior trattamento svolgono le medesime mansioni; sostiene che nello specifico il ricorrente si era limitato a evocare la sola declaratoria contrattuale;

4. con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2697 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere respinto la eccezione di prescrizione;

5. il primo motivo di ricorso è infondato; 5.1. non sussiste la denunziata violazione della regola di distribuzione dell'onere probatorio avendo la Corte di merito, ritenuto la sostanziale non contestazione da parte di Poste Italiane s.p.a. delle circostanze allegate dal ricorrente per cui tale accertamento esonerava il lavoratore dalla relativa prova (Cass. n. 5353/2009, Cass. n. 405/2004); 5.2. le censure che investono la sentenza di appello laddove aveva rilevato l'inidoneità della contestazione <<più che generica>> delle difese articolate nella memoria di costituzione da Poste Italiane s.p.a., sono inammissibili in quanto rientrano nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, interpretazione riservata al giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione (Cass. n. 10182/2007), nello specifico neppure formalmente prospettato; neppure è utilmente invocabile la violazione dell'art. 1369 cod. civ. in quanto l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.

Cass. n. 31546/2019, Cass. n. 1479/1965);

6. il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto pur formalmente denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non risulta incentrato sul significato e sulla portata applicativa delle norme richiamate e, quindi, sulla ricognizione della fattispecie astratta, come prescritto al fine della valida deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. (Cass. n. 17570/2020, Cass. n. 287/2016; Cass. n. 635/ 2015, Cass. n. 25419/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 3010/2012); parte ricorrente richiede infatti una rivalutazione della concreta fattispecie sulla base delle circostanze di causa laddove l'accertamento fattuale alla base del decisum poteva essere incrinato, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. nella sua attuale formulazione, applicabile ratione temporis, solo dalla deduzione di omesso esame di fatto controverso e decisivo, evocato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 366, comma n. 6, (ex plurimis Cass.

Sez. Un. n. 8053/2014), vizio neppure formalmente dedotto dalla odierna ricorrente; 6.1. deve ulteriormente osservarsi che l'accertamento della Corte di merito, secondo il quale le emergenze in atti dimostravano in maniera univoca che vi era stata compiuta integrazione dell'attività dei dipendenti degli appaltatori nell'organizzazione di impresa di Poste Italiane, alla quale era riferibile il potere di conformazione della loro prestazione, accertamento dichiaratamente confermativo di quello di prime cure e quindi divenuto intangibile stante la preclusione derivante dalla "doppia conforme", non si pone in contrasto con il parametro normativo al quale deve essere ancorata la verifica di genuinità dell'appalto rappresentato dall'affidamento del potere direttivo ed organizzativo al formale committente ( Cass n. 12551/2020, Cass. n. 1557/2019);

7. il terzo motivo di ricorso è inammissibile; parte ricorrente, nel dedurre la violazione della regola di distribuzione dell'onere probatorio, omette di considerare che la sentenza impugnata ha ritenuto essere pacifica la riconducibilità delle mansioni espletate dall'Hosseini al livello da questi rivendicato in causa; tale accertamento, non validamente censurato dalla odierna ricorrente, comportava, alla luce di quanto sopra osservato (v. paragrafo 5.1) l'esonero della relativa dimostrazione da parte del soggetto onerato e cioè del lavoratore;

8. il quarto motivo di ricorso è infondato; 8.1. la Corte di merito, richiamato il principio consolidato secondo il quale per la decorrenza del termine di decadenza doveva aversi riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto restando irrilevante il regime al quale il rapporto medesimo sarebbe stato assoggettato ove regolarizzato, ha ritenuto non decorso tale termine in quanto il lavoratore non era mai stato alle formali dipendenze di Poste Italiane s.p.a. essendo impiegato nell'organizzazione produttiva dell'appaltatore. Tale accertamento non risulta validamente incrinato dalle deduzioni dell'odierna ricorrente affidate alla considerazione dell'assenza di prova dei contratto di appalto e delle ditte appaltatrici nel periodo antecedente al 2010, circostanza superata dall'accertamento fattuale di merito ( v. primo motivo);

9. al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

10. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a