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Ordinanza — n. 2118/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against administrative fine for payroll discrepancies due to lack of contradictory evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2118/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of sanctions for payroll irregularities. The appellant, a cooperative president, argued that the administrative body failed to provide sufficient contradictory evidence regarding wage discrepancies, while the state contended that the inspection report constituted full proof of the facts. The court ruled that the administrative findings were supported by substantial documentary inconsistencies and that the appellant's arguments did not sufficiently challenge the evidentiary basis of the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, co.1 n.4 c.p.c.; Art. 6 D.Lgs 150/2001; Art. 2697 c.c.; Art. 115 c.p.c.: An appeal based on procedural nullity for lack of contradictory examination is inadmissible if the lower court's decision is fully supported by the existing evidentiary record and logical reasoning.

Parole chiave

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administrative fine appeal payroll discrepancy contradictory evidence procedural nullity inspection report validity labor law sanctions Cassazione inammissibile evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co.1 n.4 c.p.c.
- Con seconda censura è denunciato l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in discussione fra le parti ( art. 360,co.1 n.
Art. 6 D.Lgs 150/2001
Art. 2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 13 comma 1-bis d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r.
Art. 13 comma quater d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r.
articolo 1 legge n. 4/53
e art.115 c.p.c nella parte in cui il giudice di appello ritiene fondata la contestazione della violazione dell'articolo 1 legge n. 4/53.
articoli 111 Cost
3)- Il terzo motivo lamenta la nullità della sentenza ( art.360 n.4 c.p.c) per motivazione apparente in violazione degli articoli 111 Cost.
art. 112 c.p
4c.p.c.) per violazione dell'art. 112 c.p.c., circa la omessa pronuncia sulle contestazioni mosse dalla Lamanna alla pretesa sanzionatoria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.n. 13625/2019
Cass.n. 23800/2014
Cass.n. 31102/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22882/2016 R.G. proposto da: LAMANNA ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO n. 23, presso lo studio dell'avvocato FLAMINIA AGOSTINELLI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato AUGUSTO COLUCCI; -ricorrente- contro VAA- d e i A47Q - MINISTERO DEL --IIKVÓRO E DELLE POLITICHE SOCIALí elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -resistente- e contro ote,0- "t-A-11•Ì'Lli44,,é bt:Thm.74 tv2. -, Te il. i DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO di BRESCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 117/2016, depositata il 12/04/2016, R.G.N.330/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere, Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Brescia con la sentenza n.117/2016 aveva rigettato l'appello proposto da Lamanna Antonella avverso la decisione con cui il tribunale locale aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa dalla Direzione Territoriale del lavoro di Brescia nei suoi confronti, a titolo di sanzioni amministrative per la violazione dell'art. 4 bis co.2 D.Igs n.181/2000. La Corte territoriale aveva rilevato che la Lamanna, nella qualità di presidente della Diorama Bleu Service soc. coop dal giugno 2003 al giugno 2006, era da ritenerle responsabile per le incongruenze riscontrate sulle buste paga rilasciate, nelle quali le voci indicate quali trasferte e rimborsi in realtà nascondevano ore di lavoro prestato , sia ordinario che straordinario, al fine di non assoggettare tali importi a contribuzione.

In particolare il giudice d'appello valutava la documentazione relativa a taluni lavoratori riscontrando come l'accertamento degli ispettori riflettesse una situazione diffusa di non coincidenza delle voci retributive liquidate con le singole situazioni dei lavoratori che, interrogati, avevano escluso di aver mai chiesto rimborsi o effettuato trasferte. In conseguenza di ciò, valutando le anomalie documentali quali espressione di inadempimento sostanziale dell'obbligo di versamenti fiscali e contributivi, il giudice d'appello respingeva le doglianze.

Avverso detta decisione la Lamanna proponeva ricorso affidato a 5 motivi anche coltivati da successiva memoria . Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Direzione territoriale del Lavoro di Brescia si costituiva al solo fine di partecipare all'udienza di discussione. All'odierna adunanza la causa, proveniente da precedente rinvio per assenza dell'originario consigliere relatore, era decisa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- Con primo motivo è dedotta la nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 360, co.1 n.4 c.p.c. per violazione degli articoli 6, D.Igs n.150/2001, dell'art.2697 c.c. e art.115 c.p.c nella parte in cui il giudice di appello ritiene fondata la contestazione della violazione dell'articolo 1 legge n. 4/53.

Parte ricorrente si duole del mancato rispetto degli oneri probatori incombenti sulle parti, poiché le parti convenute non avevano allegato l'intera documentazione relativa al fascicolo amministrativo, così attribuendo valore dirimente al solo verbale di accertamento ed omettendo di considerare che quanto contenuto in esso era riferibile a periodo in cui la Lamanna non era piu' presidente della società. 2) - Con seconda censura è denunciato l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in discussione fra le parti ( art. 360,co.1 n. 5 c.p.c.) con riferimento a talune posizioni di lavoratori che avevano iniziato a lavorare in periodo successivo a quello oggetto della contestazione alla Lamanna. 3)- Il terzo motivo lamenta la nullità della sentenza ( art.360 n.4 c.p.c) per motivazione apparente in violazione degli articoli 111 Cost. , 132 co.2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.

Con tale censura la ricorrente si duole della statuizione ( carente) con cui la Corte territoriale ha rilevato la violazione dell'obbligo di consegna ai lavoratori assunti dei dati di registrazione a libro matricola, attribuendo efficacia probatoria al verbale ispettivo circa l'esistenza della suddetta violazione.

4) Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza ( art. 360 co.1.n. 4c.p.c.) per violazione dell'art. 112 c.p.c., circa la omessa pronuncia sulle contestazioni mosse dalla Lamanna alla pretesa sanzionatoria. Si duole, in sostanza, della mancata pronuncia sulla richiesta di esibizione di documentazione dimostrativa della infondatezza dei risultati ispettivi.

5) L'ultimo motivo riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo quale la contestazione svolta dalla ricorrente a quanto contenuto nel verbale ispettivo circa la mancata consegna ai lavoratori della dichiarazione contenente i dati di registrazione al libro matricola. Assume che la mancata consegna non è mai stata riferita da nessuno e che, comunque, nel corso dell'ispezione alcuna richiesta di esibizione è pervenuta alla società. I motivi possono essere trattati congiuntamente. Le prime due censure riguardano il rispetto degli oneri probatori poiché si lamenta l'eccessivo rilievo attribuito al verbale di accertamento nonché la non riferibilità di talune contestazioni alla ricorrente, stante la divergenza temporale tra le vicende contestate e il periodo di durata della carica della ricorrente.

Le ulteriori tre censure si riferiscono alla circostanza della consegna ai lavoratori, al momento dell'assunzione, della dichiarazione contenente i dati di registrazione al libro matricola: la ricorrente sostiene l'infondatezza di tale assunto e la mancata possibilità di aver potuto dar prova delle proprie ragioni. I motivi di doglianza sono, in sostanza, univocamente diretti ad aggredire le valutazioni svolte dal giudice d'appello sulla base delle risultanze del verbale di accertamento. Deve preliminarmente rilevarsi che la corte territoriale ha espressamente preso in considerazione solo gli accertamenti relativi al periodo della "gestione della Lamanna", ( pg 4 e 5 sentenza), con ciò rendendo del tutto inammissibili le attuali doglianze circa la non riferibilità temporale alla ricorrente di taluni fatti contestati.

Quanto alle censure relative all'omessa valutazione di documenti contrastanti con la statuizione impugnata deve richiamarsi il principio secondo cui "Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione" (Cass.n. 13625/2019).

Ulteriore richiamo, ai fini della valenza probatoria attribuita al verbale di accertamento, va fatto al principio secondo cui " nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche" ( Cass.n. 23800/2014).

A fronte degli accertamenti compiuti dalla Direzione territoriale e del riscontro ad essi effettuato da entrambi i giudici di merito, non risultano allegate, neppure in questa sede, circostanze di contrasto tali da confutare l'attività accertativa svolta. Accanto a tali dirimenti osservazioni che rendono comunque inammissibili le censure avanzate, deve anche evidenziarsi come queste non si confrontino minimamente con l'intero percorso motivazionale della sentenza e con le accertate incongruenze ( pg 6 -8) tra situazione di fatto relativa alla prestazione di lavoro di taluni dipendenti e le voci economiche attribuite (rimborso/trasferta) in busta paga ( sulla natura della consegna della busta paga quale adempimento datoriale necessario ai fini del controllo di regolarità si richiama Cass.n. 31102/2021).

Rispetto a tale statuizione che, da sola, sorregge comunque l'intera scelta decisionale, non sono proposti motivi di impugnazione. Il ricorso, per tali molteplici ragioni, deve dunque essere ritenuto inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.