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Ordinanza — n. 1969/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1969/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1969/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35191/2018 R.G. proposto da: 'A.S.I.A. (AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE) NAPOLI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO n. 20, presso lo studio dell'avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO CASTIGLIONE ; -ricorrente- contro IUORIO SALVATORE, ZANTINO LUIGI e CAPUTO LUIGI; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2584/2018 .depositata il 01/06/2018, R.G.N. 3673/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1969/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 e 434 co. 1 cpc, letti uti singuli o in combinato disposto tra loro, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc, per non avere la Corte distrettuale ben compreso i motivi di appello diretti a censurare l'errore interpretativo dell'art. 4 del CCNL FISE-AUSITRA compiuto dal giudice di prime cure: in particolare, sulla sua inapplicabilità al caso in esame e sulla applicabilità, di contro, dell'art. 16 co. 3 CCNL Federambiente; analogamente, sull'operato del consulente tecnico di ufficio la società deduce di avere svolto un corposissimo motivo di censura che non era stato colto dalla Corte di appello che aveva ritenuto generico l'appello.

Parole chiave

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indennità di anzianità lavoratori anziani attività lucrativa all'età pensionabile calcolo della rendita di vecchiaia calcolo delle annualità elargizione per giubileo
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35191/2018 R.G. proposto da: 'A.S.I.A. (AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE) NAPOLI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO n. 20, presso lo studio dell'avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO CASTIGLIONE ; -ricorrente- contro IUORIO SALVATORE, ZANTINO LUIGI e CAPUTO LUIGI; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2584/2018 .depositata il 01/06/2018, R.G.N. 3673/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE.Rilevato che 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 2584/2018, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con la quale erano state accolte parzialmente le domande presentate dai tre lavoratori in epigrafe indicati avverso la ASIA spa e dirette, sulla premessa tti-e-swre stati dipendenti dalla De Vizia spa, ex ditta appaltatrice del servizio di rimozione dei rifiuti per la città di Napoli, all'accertamento del riconoscimento del diritto alla giusta ed effettiva anzianità convenzionale di servizio maturata presso l'impresa cessante, con condanna alla corresponsione delle relative differenze retributive conseguenti alla maggiore anzianità come indicata in ricorso.

2. I giudici di seconde cure, in primo luogo, hanno ritenuto corretto il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale riproposta, specificando che l'anzianità di servizio del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come il trattamento di fine rapporto o gli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico che non ricade sotto il regime della prescrizione con la conseguenza che, anche nelle ipotesi di prescrizione dell'aumento retributivo derivante da uno o da alcuni scatti di retribuzione, il lavoratore aveva comunque diritto a che gli aumenti retributivi commisurati agli scatti successivi venissero liquidati come se lo scatto o gli scatti precedenti maturati ma non più dovuti per effetto della prescrizione, fossero stati cor.risposti; in secondo luogo, hanno sottolineato che non erano state formulate specifiche censure alle argomentazioni di prime cure circa la fondatezza, da un lato, della pretesa avanzata, avendo riguardo agli accordi sottoscritti in data 8.2.2000 dall'ASIA spa e, dall'altro, sulla quantificazione delle somme dovute, con riferimento a quelle determinate dal consulente tecnico di ufficio.

3. Per la cassazione ricorre ASIA spa con tre motivi.

4. I lavoratori non hanno espletato attività difensiva.

5. La società ha presentato memoria. Considerato che 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 cc, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc; la falsa applicazione alla fattispecie dell'art. 3 d.l. 30.10.1984 n. 726, conv. nella legge n. 863 del 1984, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc; la nullità della sentenza per 21:(531 tiITai. motivazione ff omessa e/o perplessa e/o incomprensibile, in violazione dell'art. 112 cpc, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc. Si sostiene che il principio di diritto richiamato dalla Corte distrettuale per respingere l'eccezione non era pertinente e che l'istituto degli scatti di anzianità non era disciplinato dalla legge ma regolamentato dalla contrattazione collettiva; si deduce, poi, che, nel caso in esame, non veniva in rilievo il periodo di anzianità presso ASIA spa, ove era stato instaurato un nuovo rapporto ai sensi dell'accordo quadro dell'8.2.2000, ma il mancato riconoscimento convenzionale degli scatti maturati presso altra azienda per cui la decorrenza della prescrizione andava individuata dal 18.3.2002 (data di instaurazione del rapporto con ASIA) ovvero dal gennaio 2003, quando vi era stato il primo riconoscimento dello scatto di anzianità in relazione al rapporto di lavoro in essere con ASIA spa, trattandosi di un comportamento illegittimo ormai consumatosi.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 e 434 co. 1 cpc, letti uti singuli o in combinato disposto tra loro, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc, per non avere la Corte distrettuale ben compreso i motivi di appello diretti a censurare l'errore interpretativo dell'art. 4 del CCNL FISE-AUSITRA compiuto dal giudice di prime cure: in particolare, sulla sua inapplicabilità al caso in esame e sulla applicabilità, di contro, dell'art. 16 co. 3 CCNL Federambiente; analogamente, sull'operato del consulente tecnico di ufficio la società deduce di avere svolto un corposissimo motivo di censura che non era stato colto dalla Corte di appello che aveva ritenuto generico l'appello.

4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 del CCNL Federambiente - dei Servizi Ambientali e dell'art. 4 del CCNL Fise-Ausitra per il personale dipendente da Imprese 'esercenti Servizi di Igiene Ambientale, nelle versioni applicabili ratione temporis, nonché della violazione degli artt. 1362, 1363, 1966, 1967 e 1968 cc, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, perché la Corte di merito, ritenendo corretto il giudizio del Tribunale, non aveva compreso che con le pattuizioni intercorse tra le parti, ciò che andava riconosciuto dalla ditta subentrante era solo l'indennità di anzianità, ossia il quantum già percepito presso l'impresa uscente e non anche gli scatti di anzianità maturati.

5. Il primo motivo è inammissibile.

6. Il dato da cui partire è rappresentato dal fatto che il primo giudice, accogliendo parzialmente la domanda degli originari ricorrenti, aveva precisato che il diritto al riconoscimento della anzianità maturata presso altri datori di lavoro non era assoggettabile al regime della prescrizione, ma le differenze retributive ricollegate a detto riconoscimento si prescrivevano con il decorso del tempo, sicché la pretesa poteva trovare accoglimento solo nei limiti del quinquennio precedente il primo atto interruttivo del tempus praescriptionis.

7. La Corte di appello di Napoli ha confermato tale statuizione in punto di diritto richiamando un precedente di legittimità (Cass. n. 15893/2007) e sottolineando che l'anzianità di servizio del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come il trattamento di fine rapporto o gli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico che non ricade sotto il regime della prescrizione con la conseguenza che, anche nella ipotesi di prescrizione dell'aumento retributivo derivante da uno e da alcuni scatti di a. retribuzione,, il lavoratore ha comunque diritto che gli aumenti retributivi commisurati agli scatti successivi vengano liquidati come se lo scatto o gli scatti precedenti maturati, ma non più dovuti per effetto della prescrizione, fossero stati corrisposti.

8. Il suddetto principio è stato ribadito di recente (Cass. n. 28271/2022).

9. Orbene, a fronte di tali decisioni dei giudici di merito, il ricorrente ha genericamente riproposto le argomentazioni già svolte nei precedenti gradi senza, però, calibrarle rispetto a quella che era stata la statuizione di primo grado (confermata in appello) che aveva parzialmente accolto le domande.

10. In altri termini, questa Corte, così come articolata la censura, non è in grado di comprendere quali erano state le somme richieste, quali quelle riconosciute, la loro decorrenza e, soprattutto le modalità di calcolo del CTU e la incidenza sull'accoglimento parziale della pretesa.

11. Inoltre, non è stato riportato, nella sua interezza, neanche l'accordo dell'8.2.2000 da cui si desumerebbe, secondo l'assunto della società ricorrente, l'instaurazione di un nuovo rapporto a tempo indeterminato con i lav.oratori atteso che, con lo stesso accordo, come evidenziato dalla Corte distrettuale, vi era stato un espresso riconoscimento dell'anzianità corrisposta ai dipendenti dalla precedente azienda all'atto delle dimissioni e vi era stato il richiamo all'operatività dell'art. 16 co. 3 del CCNL Federambiente da cui si desumeva l'obbligo della società di riconoscere l'anzianità convenzionale corrispondente all'intero periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese operanti nel settore.12. Anche sotto il profilo di una diversa decorrenza della prescrizione, da individuare in relazione al passaggio in ASIA spa dei lavoratori, la censura si presenta, pertanto, genericamente articolata e priva degli elementi necessari per una corretta valutazione di legittimità.

13. Il secondo motivo è inammissibile perché, anche se la Corte distrettuale ha rilevato che una piana lettura dell'atto di appello -per la parte relativa alla disciplina applicabile al caso concreto- non consentiva di individuare censure specifiche all'operato del giudice di primo grado, tuttavia, per relationem, ha comunque fatto proprie le argomentazioni del Tribunale concordando con la sussistenza di un obbligo della società di riconoscere, attraverso il combinato disposto delle clausole di cui all'accordo sottoscritto in data 8.2.2000, dell'art. 4 del CCNL FISE AUSITRA e dell'art. 16 co. 3 del CCNL Federambiente, Itailigrateltalutelittàatbriema~ l'anzianità convenzionale corrispondente all'intero periodo di servizio prestato alle dipendenze delle precedenti imprese operanti nel settore e di corrispondere il relativo compenso.

14. Vi è stata, quindi, comunque una decisione nel merito avvalorata, nel dispositivo della gravata sentenza, dalla pronuncia di rigetto dell'appello, sullo specifico punto, e non di inammissibilità.

15. Il terzo motivo, infine, è anche esso inammissibile e va richiamato 'quanto già detto in relazione al primo motivo.

16. Invero, il Tribunale aveva già accolto le pretese avanzate nei limiti della prescrizione e le censure svolte non specificano in che termini il parziale accoglimento della domanda contrasti, in concreto, con le norme collettive la cui interpretazione si assume violata, non essendo stati riportati, oltre all'accordo dell'8.2.2000 nella sua interezza, i conteggi del CTU fatti propri dal primo giudice, quelli prospettati dalla società e il quomodo in cui l'eventuale differenza avrebbe potuto incidere in relazione alle diverse letture delle disposizioni collettive contrattuali.

17. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

18. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio non avendo gli intimati svolto attività difensiva. .

19. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricor