Court dismisses appeal where company closure prevents reinstatement, mandating only compensation instead of job restoration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a worker against a lower court's decision to deny reinstatement due to the employer's cessation of business. The worker argued for job restoration based on illegal dismissal, while the employer contended that the company's definitive closure made reinstatement impossible. The court upheld the lower court's ruling, establishing that the factual impossibility of continuing business operations precludes the protective remedy of reinstatement, leaving only monetary compensation available.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18, comma 5, L. 300/1970; Art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.: When a company's cessation of activity makes the performance of work impossible, the court cannot order reinstatement and must limit the remedy to compensation for damages.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso 23340/2020 proposto da: FRATTASI Carmine, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Sistina, n. 121, presso lo studio dell'Avv. Emanuele BIONDI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente — contro il SOGGETTO LIQUIDATORE del DISCIOLTO CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SS.UU. BN1 in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Sallustiana, n. 26, presso lo studio dell'Avv. Giulio Raffaele IPPOLITO (studio legale Tosato), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo RAFFIO; - controricorrente — avverso la sentenza n. 1937/2020 della Corte di Appello di NAPOLI, depositata il 30.6.2020, R.G. n. 3513/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 19.10.2022 dal Consigliere Dott.
Francesco Giuseppe L. CASO. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Napoli rigettava il reclamo che Frattasi Carmine aveva proposto contro la sentenza del Tribunale di Benevento, con la quale, in parziale accoglimento delle sue domande nei confronti del Consorzio Smaltimento Rifiuti BN1 in liquidazione, il primo giudice aveva dichiarato illegittimo il recesso da lui impugnato, intimatogli nell'ambito di un procedura di licenziamento collettivo, ma, pur considerando la violazione riscontrata sostanzialmente assimilabile alla violazione dei criteri di scelta del personale da collocare in mobilità di cui all'art. 5, comma 3, L. 223/1991, aveva ritenuto, in mancanza di attività aziendale, l'impossibilità della reintegra, con condanna della parte datoriale al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; la stessa Corte, inoltre, compensava le spese del secondo grado e dichiarava sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
2. Per quanto qui ora interessa, la Corte territoriale, richiamando nello stesso senso diversi propri precedenti, riteneva che il primo giudice aveva giustamente e correttamente dichiarato come la richiesta tutela reintegratoria fosse inattuale alla luce della circostanza, incontestata tra le parti, che l'attività del Consorzio era effettivamente e definitivamente cessata. Considerava, infatti, che l'inesistenza di un'attività aziendale è ostativa all'applicazione della tutela reale, e quindi alla reintegra del dipendente nel suo posto di lavoro, secondo quanto sancito da un consolidato orientamento di legittimità; di talché andava applicata la tutela risarcitoria di cui al novellato art. 18, comma 5, L. n. 300/1970.3. Avverso tale decisione Frattasi Carmine ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
4. Ha resistito l'intimato con controricorso.
5. Il controricorrente ha prodotto memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia: "In relazione all'art. 360, co. 1, nr. 3, c.p.c., violazione dell'art. 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 26, e degli artt. 1256 c.c. e 1463 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto escludersi la reintegra del lavoratore per effetto della inesistenza di attività aziendale del consorzio BN1".
2. Con un secondo motivo, denuncia: "In relazione al disposto di cui all'art. 360, co. 1, nr. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".
3. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati (lo stesso ricorrente premette che il secondo è collegato al precedente), sono privi di fondamento.
4. Rileva il Collegio che questa Sezione si è espressa già numerose volte in relazione alla questione posta con le sopra riassunte censure in procedimenti che riguardavano ricorsi per cassazione relativi sempre alla stessa procedura di licenziamento collettivo che qui viene in considerazione.
5. Anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., è possibile perciò richiamare tali recenti precedenti tutti tra loro conformi (cfr. Cass. nn. 16201, 16202, 16203, 16204 e 16205 del 19.5.2022; n. 14064 del 4.5.2022).
6. In particolare, in tali decisioni si è ritenuto anzitutto che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, gli esiti dell'accertamento compiuto dal giudice del gravame erano <conformi all'insegnamento giurisprudenziale corrente (su cui v., da ultimo, Cass. 28/01/2020, n. 1888, secondo cui "nel caso di un sopravvenuto mutamento della situazione organizzativa e patrimoniale dell'azienda, tale da non consentire la prosecuzione dell'attività, il giudice che accerti l'illegittimità del recesso non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ma deve limitarsi ad accogliere la domanda di risarcimento del danno, con riguardo al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto, costituendo la sopraggiunta impossibilità totale della prestazione una vera e propria causa impeditiva dell'ordine di reintegrazione e della tutela ripristinatoria apprestata dall'art. 18 della L. n. 300 del 1970, che preclude al lavoratore illegittimamente licenziato la possibilità di ottenere - sia pure per equivalente, con la corresponsione delle retribuzioni - il soddisfacimento del suo diritto alla continuazione del rapporto")>.
7. Nelle stesse decisioni è stato, altresì, ritenuto che: "non rileva la eventuale sussistenza, nel caso, di un obbligo legale di svolgimento dell'attività di gestione del ciclo dei rifiuti, poiché la impossibilità di disporre l'ordine di reintegra è il derivato di una mera situazione di fatto, del resto cristallizzatasi, già al momento di emissione della pronuncia impugnata, con la cessazione alla data del 31 dicembre 2015, della proroga della fase transitoria nel corso della quale sarebbe stato rimesso al Consorzio - per come ritenuto nel giudizio di merito - lo svolgimento della predetta attività".
8. Deve, pertanto, darsi continuità all'indirizzo espresso in tali precedenti specifici, con conseguente rigetto del ricorso.
9. Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere compensate, avuto riguardo al netto contrasto della giurisprudenza di merito sulla medesima questione, evincibile dai provvedimenti prodotti in giudizio.10. Parte ricorrente è, però, tenuta al versamento del raddoppio del contributo unificato, previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, 3 • da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.