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Ordinanza — n. 1845/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1845/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1845/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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BOARI FRANCESCA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ENZO AUGUSTO e ROBERTO D’ADDABBO presso il cui studio in Roma, viale Mazzini 73, sc. B, int. 2 è elettivamente domiciliato -ricorrente - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.), nella persona del Presidente pro tempore - rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e presso gli uffici della stessa in Roma, via del Portoghesi 12, elettivamente domiciliato; -controricorrente - avverso la sentenza n. 214/2017 della Corte d’Appello di Bari, depositata il 2.2.2017, N.R.G. 2393/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.10.2022 dal Consigliere dott. Roberto Bellè; IMPIEGO PUBBLICO RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Bari, riformando la sentenza del Tribunale di Bari, ha respinto la domanda con cui Francesca Boari, ricercatrice del C.N.R. a tempo indeterminato , aveva domandato il riconoscimento, a fini retributivi, dell’anzianità di servizio maturata nel periodo in cui erano intercorsi tra le parti rapporti a tempo determinato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1845/2023 — snciv · Corte di Cassazione: B, int. 2 è elettivamente domiciliato -ricorrente - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.), nella persona del Presidente pro tempore - rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e presso gli uffici della stessa in Roma, via del Portoghesi 12, elettivamente domiciliato; -controricorrente - avverso la sentenza n. 214/2017 della Corte d’Appello di Bari, depositata il 2.2.2017, N.R.G. 2393/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.10.2022 dal Consigliere dott. Roberto Bellè; IMPIEGO PUBBLICO RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Bari, riformando la sentenza del Tribunale di Bari, ha respinto la domanda con cui Francesca Boari, ricercatrice del C.N.R. a tempo indeterminato , aveva domandato il riconoscimento, a fini retributivi, dell’anzianità di servizio maturata nel periodo in cui erano intercorsi tra le parti rapporti a tempo determinato;

Parole chiave

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indennità di anzianità lavoratori anziani prestazione di vecchiaia attività lucrativa all'età pensionabile elargizione per giubileo calcolo delle annualità
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Testo completo

BOARI FRANCESCA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ENZO AUGUSTO e ROBERTO D’ADDABBO presso il cui studio in Roma, viale Mazzini 73, sc. B, int. 2 è elettivamente domiciliato -ricorrente - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.), nella persona del Presidente pro tempore - rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e presso gli uffici della stessa in Roma, via del Portoghesi 12, elettivamente domiciliato; -controricorrente - avverso la sentenza n. 214/2017 della Corte d’Appello di Bari, depositata il 2.2.2017, N.R.G. 2393/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.10.2022 dal Consigliere dott. Roberto Bellè; IMPIEGO PUBBLICO RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Bari, riformando la sentenza del Tribunale di Bari, ha respinto la domanda con cui Francesca Boari, ricercatrice del C.N.R. a tempo indeterminato , aveva domandato il riconoscimento, a fini retributivi, dell’anzianità di servizio maturata nel periodo in cui erano intercorsi tra le parti rapporti a tempo determinato;

2. la Corte territoriale evidenziava come i periodi di lavoro in cui quell’anzianità era maturata risalivano ad un tempo, fino al 15.12.1997, in cui vigeva una disciplina che, collocandosi anteriormente rispetto alla Direttiva 1999/70/CE ed all’Accordo Quadro ad essa allegato, legittimamente escludeva l’effetto utile reclamato dalla parte, in quanto mancava all’epoca il divieto di discriminazione tra rapporti di lavoro a termine e rapporti a tempo indeterminato, poi sancita nel menzionato Accordo Quadro;

3. Francesca Boari ha proposto ricorso per cassazione, poi illustrato da memoria, sulla base di un motivo, cui il C.N.R. ha opposto difese con controricorso; CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso Francesca Boari censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della Direttiva 1999/70/CE e dell’Accordo Quadro ad essa allegato;

2. il motivo – rispetto al quale va disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di c.d. autosufficienza, discutendosi di mere questioni di diritto ed essendo pacifici i fatti di causa - è fondato, avendo questa S.C. già ritenuto con orientamento costante e cui va data continuità non emergendo dal giudizio ragioni idonee a metterlo in discussione, che «la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento; tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina» (Cass. 16 luglio 2020, n.15231 e successive sempre conformi).

3. ciò comporta l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione affinché decida facendo applicazione del principio di cui sopra;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso