Court allows public researcher's claim for fixed-term tenure recognition under EU Directive 1999/70/CE.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Guido Pasquariello's appeal against the Bari Court of Appeal's dismissal of his request for fixed-term service tenure recognition. The lower court had rejected the claim because the relevant work periods predated the 1999/70/CE Directive, arguing no discrimination existed at the time. The Supreme Court reversed this, ruling that the Directive's clause 4 applies retroactively to future effects, mandating equal treatment for fixed-term and permanent staff in public service progression.
Regesto Legislator
Generato dall'IADirettiva 1999/70/CE; Accordo Quadro: The clause on fixed-term work imposes on public employers the obligation to recognize tenure acquired under fixed-term contracts for salary progression and career development purposes, applying retroactively to situations existing prior to the Directive's entry into force.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PASQUARIELLO GUIDO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ENZO AUGUSTO e ROBERTO D’ADDABBO presso il cui studio in Roma, viale Mazzini 73, sc. B, int. 2 è elettivamente domiciliato -ricorrente - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.), nella persona del Presidente pro tempore - rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e presso gli uffici della stessa in Roma, via del Portoghesi 12, elettivamente domiciliato; -controricorrente - avverso la sentenza n. 215/2017 della Corte d’Appello di Bari, depositata il 3.2.2017, N.R.G. 2392/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.10.2022 dal Consigliere dott. Roberto Bellè; IMPIEGO PUBBLICO RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Bari, riformando la sentenza del Tribunale di Bari, ha respinto la domanda con cui Guido Pasquariello, ricercatore del C.N.R., aveva domandato il riconoscimento, a fini retributivi, dell’anzianità di servizio maturata nel periodo in cui erano intercorsi tra le parti rapporti a tempo determinato;
2. la Corte territoriale evidenziava come i periodi di lavoro in cui quell’anzianità era maturata risalivano ad un tempo, fino al 29.2.1996, in cui vigeva una disciplina che, collocandosi anteriormente rispetto alla Direttiva 1999/70CE ed all’Accordo Quadro ad essa allegato, legittimamente escludeva l’effetto utile reclamato dalla parte, in quanto mancava all’epoca il divieto di discriminazione tra rapporti di lavoro a termine e rapporti a tempo indeterminato, poi sancita nel menzionato Accordo Quadro;
3. Guido Pasquariello ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, poi illustrato da memoria, cui il C.N.R. ha opposto difese con controricorso; CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso Guido Pasquariello censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della Direttiva 1999/70/CE e dell’Accordo Quadro ad essa allegato;
2. il motivo – rispetto al quale va disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di c.d. autosufficienza, discutendosi di mere questioni di diritto ed essendo pacifici i fatti di causa - è fondato, avendo questa S.C. già ritenuto con orientamento costante e cui va data continuità non emergendo dal giudizio ragioni idonee a metterlo in discussione, che «la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento; tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina» (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231 e successive sempre conformi).
3. ciò comporta l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione affinché decida facendo applicazione del principio di cui sopra;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso i