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Ordinanza — n. 1841/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows appeal regarding civil service progression benefits despite subsequent exemption status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1841/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the first ground of appeal, ordering the revocation of the lower court's judgment and remittal to the Court of Appeal for a new trial. The appellant argued that a civil servant entitled to progression benefits should receive them even if later exempted from service, citing specific civil service regulations. The Court ruled that the exemption did not retroactively negate the benefits accrued during the active service period prior to the exemption's formalization.

Regesto Legislator

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Art. 72, co. 3 e 4 della legge 119/2000; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The court establishes that a civil servant who was actively serving at the time the progression procedure commenced is entitled to the benefits of that progression, even if subsequently exempted from service.

Parole chiave

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civil service progression exemption from service retroactive benefits appeal against judgment art. 72 law 119/2000

Disposizioni normative citate

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Art. 72, co. 3 e 4 della legge 119/2000
Art. 360 n. 3 c.p.c.
16612); 6.4 parimenti inammissibile, oltre che sostanzialmente a questo punto sostanzialmente superfluo, è anche il quarto motivo, in quanto con esso si sostiene, ai sensi dell’art. 360 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 25 luglio 2018, n. 19697
Cass. 10 agosto 2015, n. 16644
19697; Cass. 10 agosto 2015, n. 16644; Cass.
Cass. 19 giugno 2008, n. 16612
16644; Cass. 19 giugno 2008, n. 16612); 6.4 parimenti inammissibile, oltre che sostanzialmente a questo punto sostanzialmente superfluo, è anche il quarto motivo, in quanto con esso si sostiene, ai sensi dell’art.

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Testo completo

he sotto questo profilo la Corte non ha inteso negare in sé gli effetti utili dell’esonero, ma ha solo ritenuto che essi non potessero in concreto dispiegarsi,sempre per l’anteriorità dell’esonero rispetto alla formazione della graduatoria ed anche su ciò si è già detto sempre attraverso l’esame del primo motivo; 6.3 va peraltro rimarcata anche l’assoluta inammissibilità della denuncia sotto forma di violazione di legge – contenuta nel secondo e nel terzo motivo - de ll’asserita difformità del decisum rispetto al contenuto di una Circolare (Cass. 25 luglio 2018, n. 19697; Cass. 10 agosto 2015, n. 16644; Cass. 19 giugno 2008, n. 16612); 6.4 parimenti inammissibile, oltre che sostanzialmente a questo punto sostanzialmente superfluo, è anche il quarto motivo, in quanto con esso si sostiene, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c, una asserita contrarietà della sentenza rispetto al contenuto dell’accordo sindacale del 19.4.2011 che però, non trattandosi di CCNL, non è denunciabile in sede di legittimità sotto il profilo diretto della violazione di legge;

7. all’accoglimento del primo motivo segue la cassazione della sentenza con rinvio alla medesima Corte d’Appello affinché essa, in diversa composizione, proceda a nuovo esame di merito; tale esame porrà a base il principio per cui dovrà ritenersi destinatario dei benefici della progressione anche chi, come il Sepe, pur poi posto in posizione di esonero, era attivamente in servizio non solo alla data del 1.1.2010, ma anche alla data del 30.10.2010 in cui la procedura fu avviata; con effetto, in caso di esito favorevole della procedura di progressione per l’interessato, sia rispetto alle retribuzioni pregresse, sia rispetto ai trattament i a venire comunque ancora da riconoscere, nono stante il sopra ggiungere dell’esonero, in conseguenza del disposto dell’art. 72, citt. co. 3 e 4;

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione il primo motivo di ricorso, dichiara inamm i ssibili il secondo, il terzo ed il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello