Decreto — n. 1691/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto nella causa vertente tra: DONADONO ELISABETTA, domiciliataope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio FABRICATORE e Vincenzo LUCIANI, giusta delega in atti; ricorrente contro DIGITCAMPANIA SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN LIQUIDAZIONE già CAMPANIA DIGITALE S.R.L., in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour 10 presso lo studio dell’avvocato Giuseppe ALLEGRA, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco MENICUCCI, giusta delega in atti; controricorrente nonché contro SVILUPPO CAMPANIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO che la rappresenta e difende, giusta delega in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 6400/2019 della Corte di Appello di Napoli depositata il 26.11.2019 N.R.G. 1824/2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 1691/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alle controparti e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
Parole chiave
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to nella causa vertente tra: DONADONO ELISABETTA, domiciliataope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio FABRICATORE e Vincenzo LUCIANI, giusta delega in atti; ricorrente contro DIGITCAMPANIA SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN LIQUIDAZIONE già CAMPANIA DIGITALE S.R.L., in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour 10 presso lo studio dell’avvocato Giuseppe ALLEGRA, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco MENICUCCI, giusta delega in atti; controricorrente nonché contro SVILUPPO CAMPANIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO che la rappresenta e difende, giusta delega in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 6400/2019 della Corte di Appello di Napoli depositata il 26.11.2019 N.R.G. 1824/2019.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alle controparti e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle controricorrenti, spese liquidate per ciascuna in Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge. Roma, 18 gennaio 2023 Il Presidente Guido RAIMONDI