Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 1691/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1691/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1691/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

to nella causa vertente tra: DONADONO ELISABETTA, domiciliataope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio FABRICATORE e Vincenzo LUCIANI, giusta delega in atti; ricorrente contro DIGITCAMPANIA SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN LIQUIDAZIONE già CAMPANIA DIGITALE S.R.L., in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour 10 presso lo studio dell’avvocato Giuseppe ALLEGRA, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco MENICUCCI, giusta delega in atti; controricorrente nonché contro SVILUPPO CAMPANIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO che la rappresenta e difende, giusta delega in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 6400/2019 della Corte di Appello di Napoli depositata il 26.11.2019 N.R.G. 1824/2019.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 1691/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alle controparti e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali procedura straordinaria di fissazione dei contributi rinuncia al reddito ripetibili dell'avvocato assunzione delle spese contributo straordinario in denaro
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to nella causa vertente tra: DONADONO ELISABETTA, domiciliataope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio FABRICATORE e Vincenzo LUCIANI, giusta delega in atti; ricorrente contro DIGITCAMPANIA SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN LIQUIDAZIONE già CAMPANIA DIGITALE S.R.L., in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour 10 presso lo studio dell’avvocato Giuseppe ALLEGRA, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco MENICUCCI, giusta delega in atti; controricorrente nonché contro SVILUPPO CAMPANIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO che la rappresenta e difende, giusta delega in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 6400/2019 della Corte di Appello di Napoli depositata il 26.11.2019 N.R.G. 1824/2019.

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alle controparti e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle controricorrenti, spese liquidate per ciascuna in Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge. Roma, 18 gennaio 2023 Il Presidente Guido RAIMONDI